Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 12-01-2011, n. 608 Fatture Violazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, con sentenza del 15/1/08, dichiarava F.E. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, perchè quale presidente del consiglio di amministrazione, nonchè amministratore unico della Vegstore Industrie s.r.l., esercente la attività di fabbricazione di elaboratori, al fine di consentire a terzi la evasione della imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture nei confronti delle società Team Elettronica s.n.c. di Pasquarelli Massimo & c., della Alcotek Elettronica di Zompanti Elio & c. e della Electronics s.n.c. di Tote Malagrazia & c., e lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione, concedendo i benefici di legge, compresa la applicazione della L. n. 241 del 2006.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dal prevenuto, con sentenza del 22/4/09, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente con i seguenti motivi:

– la motivazione adottata dal giudice di merito a sostegno della affermazione di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, merita censura, in quanto non supportata da prove certe ed incontrovertibili, che possano dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo specifico in capo all’accusato di perseguire il fine illecito punito dalla norma in contestazione.

Peraltro la circostanza della risoluzione dei contratti e l’immediato successivo annullamento del credito I.V.A. maturato rappresentano indici di una volontà tesa a non usufruire di un vantaggio fiscale ingiustificato.

– erra la Corte di Appello nel ricostruire i fatti, in quanto le operazioni di verifica, effettuate dalla Guardia di Finanza, iniziarono in data 4/12/02, quando le fatture incriminate erano già state annullate dalle rispettive società che le avevano emesse.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi in esso libellati si palesano manifestamente infondati.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente a sostegno della affermata responsabilità del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto, appare, con netta evidenza, logica e corretta.

Si contesta in impugnazione la sussistenza di prove della condotta illecita ascritta al F. e che il giudice di merito ha pronunciato la sentenza di condanna in difetto di elementi che potessero fare rilevare il dolo specifico in capo all’accusato, rilevando che, di contro, le risultanze processuali avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia assolutoria, ma sono state interpretate sfavorevolmente all’imputato, al fine di sostenerne la coscienza e volontà di commettere il reato contestato.

Orbene si osserva che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la sentenza assoggettata ad impugnazione è emerso che:

– in primis, il giudice di merito ha dato completo riscontro alle doglianze mosse con l’atto di appello, specificando le ragioni per cui ha ritenuto le stesse prive di fondamento;

– il decidente, nel corso dell’iter argomentativo, ha puntualmente richiamato le emergenze istruttorie ritenute acclaranti la tesi accusatoria, in particolare dando contezza di avere valutato la piattaforma probatoria in maniera compiuta e corretta, in quanto ha preso in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto istruttorio, ed ha proceduto a verificare che essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, potevano essere ordinati in una struttura logica, armonica e consonante, tale da consentirgli, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, così da pervenire nella convinzione della colpevolezza del prevenuto.

Sul punto la Corte distrettuale specifica che le modalità della complessiva operazione, la mancata esecuzione, sia pur minima, di ciascuno dei simulati contratti, il difetto di movimenti di denaro corrispondenti alle fatturazioni, la mancata reazione delle società, apparenti vittime di inadempimento, rappresentano tutti elementi che, nella loro concomitanza, concordemente, precisamente, gravemente ed univocamente indicano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la Vegstore Industrie s.r.l. (e per essa l’imputato) emise le fatture indicate nel capo di imputazione per operazioni inesistenti, al solo e deliberato fine di consentire alle società destinatane di esse la evasione di imposte, nella forma di acquisizione di crediti di imposta.

La doppia conforme permette, di poi, di rilevare un ulteriore passaggio argomentativo, sviluppato dal giudice di merito, in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato: dalla istruttoria è emerso un collegamento tra la Team Elettronica, la Alcotek e la società amministrata dal F., come comprovato dalla identica sede sociale e dalla medesima collaborazione del commercialista, nonchè da ciò che quest’ultimo ha dichiarato.

Ad avviso del decidente, a giusta ragione, tale circostanza è rilevante ai fini dell’elemento soggettivo del reato, posto che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, è configurabile anche in caso di emissioni di fatture tra società facenti capo allo stesso soggetto, atteso che pure in tale ipotesi si delinea la intersoggettività richiesta per integrare la finalità di consentire a terzi la evasione di imposta (Cass. 15/3/06, n. 13947).

Peraltro il prevenuto era pienamente consapevole della falsità del contratto concluso con la Electronics s.n.c. (società rivelatasi inesistente).

Nè vale ad inficiare il decisum la circostanza che i contratti tra le predette società furono risoluti, con successivo annullamento dei rispettivi crediti di i.v.a., per due ordini di motivi: perchè il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8, comma 1, si configura come un delitto di pericolo astratto, per la concretizzazione del quale è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico (Cass. 26/9/06, n, 40172); e perchè sia il F. che le società beneficiane, collegate alla Vegstore nella illecita operazione, non pagarono, a seguito della risoluzione dei contratti e dello storno, il totale importo dovuto a titolo di I.V.A..

Conseguentemente, come osservato dal giudice di merito, non appare rilevante la tempistica delle note di variazione, cioè se le stesse siano state emesse prima o dopo l’inizio degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, posto che rispetto al reato contestato il c.d. ravvedimento operoso delle tre società beneficiarie delle fatture costituisce post factum irrilevante.

Di poi, la inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non permette l’instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità (Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca).

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il F. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *