DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2012, n. 37 Regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto S. Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia…

…sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 del 11-4-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l’esecuzione del
Codice della navigazione, navigazione marittima, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del
Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive
modificazioni;
Ritenuta la necessita’, al fine di assicurare un ottimale ed
efficace assetto funzionale dell’articolazione periferica
dell’amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle
effettive necessita’ marittime ed alle esigenze locali, di modificare
le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di
Roma, Bari, Napoli, Ancona, Catania e sostituire la Tabella relativa
alla direzione marittima di Cagliari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’ adunanza del 27 settembre
2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici marittimi periferici

1. La capitaneria di porto di Civitavecchia e’ elevata a direzione
marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di
Civitavecchia e conseguentemente la direzione marittima di Roma
assume il rango di capitaneria di porto e la denominazione di
capitaneria di porto di Roma.
2. L’ufficio circondariale marittimo di Barletta e’ elevato a
capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di
porto di Barletta.
3. L’ufficio locale marittimo di Capri e’ elevato ad ufficio
circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio
circondariale marittimo di Capri.
4. L’ufficio locale marittimo di Ponza e’ elevato ad ufficio
circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio
circondariale marittimo di Ponza.
5. L’ufficio locale marittimo di Porto S. Giorgio e’ elevato ad
ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di
ufficio circondariale marittimo di Porto S. Giorgio.
6. L’ufficio locale marittimo di S. Agata di Militello e’ elevato
ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di
ufficio circondariale marittimo di S. Agata di Militello.
7. E’ istituita la delegazione di spiaggia di Ostia.
8. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorita’
marittime di cui al presente articolo sono individuati nella Tabella
A, allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro
proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce le
corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime,
relative alle direzioni marittime di Roma, Bari, Napoli, Ancona e
Catania, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni.

Art. 2 Circoscrizione territoriale marittima di Cagliari 1. La Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima della direzione marittima di Cagliari allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, e’ sostituita dalla Tabella B allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione del presente regolamento si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Severino, Ministro della giustizia

Di Paola, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 48

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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