Legge Regionale n. 4 del 05-03-2009 Regione Umbria. Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 10
del 6 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 –
Norme sul diritto allo studio universitario)

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 marzo
2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è sostituita dalla
seguente:
“e) l’Amministratore unico dell’Agenzia per il diritto allo studio
universitario di cui all’articolo 10 bis, o suo delegato;”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal
seguente:

“2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui
all’articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione.”.

3. L’articolo 10 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(Organi)

1. Sono organi dell’ADiSU:

a) l’Amministratore unico;

b) il Collegio dei revisori dei conti.”.

4. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 6/2006 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis
(Amministratore unico)

1. L’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU è conferito dal Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti
in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e
amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da
svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico
è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può
eccedere quella della legislatura regionale.

2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.

3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta
regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla
normativa regionale vigente in materia.

4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di
Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è
altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di
rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto
con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un
oggettivo conflitto di interessi.

5. L’Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale
mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme
regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri
fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi
all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati
dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’ADiSU, anche sotto
il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di
contabilità, in quanto compatibile;

b) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della legge
regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi, su proposta del
Direttore;

d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per
l’anno successivo e le relative variazioni, su proposta del Direttore;

e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno
precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attivit
svolta, su proposta del Direttore;

f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui
all’articolo 19;

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun
anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attivit
contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo
degli studenti;

l) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva alla elezione
delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.

Art. 10 ter
(Decadenza dall’incarico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU
per i seguenti motivi:

a) gravi violazioni di norme di legge;

b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla
Regione;

c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare
riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell’Agenzia;

d) sopravvenute cause di incompatibilità;

e) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 2.”.

5. L’articolo 15 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
(Direttore)

1. Il Direttore dell’ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone
in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della l.r. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata
nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 7 della l.r. 2/2005 e
successive norme di attuazione.

3. Il Direttore:

a) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’ADiSU
nell’ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all’articolo
10 bis, comma 5, lettera a);

b) propone all’Amministratore unico il programma attuativo annuale degli
interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione
annuale sull’attività svolta;

c) propone all’Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi
stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;

d) dispone la destinazione e l’utilizzazione del personale;

e) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e
l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture
organizzative.”.

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 6/2006 è aggiunto
il seguente:

“2 bis. La dotazione organica dell’ADiSU è definita nei limiti delle
disponibilità di bilancio dell’ADiSU e correlata con le previsioni del
programma attuativo annuale.”.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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