Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 12-01-2011, n. 605

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 14 luglio 2009, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Gragnano del 10 marzo 2006, nei confronti di A.M. in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c), R.D.L. n. 334 del 1939, art. 25 bis, comma 1, L. n. 326 del 1958, artt. 1, 3 e 7, D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett. A) e B) e art. 679 c.p. rideterminava la pena irrogata dal primo giudice confermando, nel resto, l’impugnata decisione.

L’ A. proponeva personalmente ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. e) e lamentando, in primo luogo, che la Corte territoriale avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del giudice monocratico, il quale aveva ritenuto non applicabile, nella fattispecie, la continuazione tra il reato contestato ed altro reato della stessa specie per il quale l’ A. era stato condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore il 30/7/2003 e, in secondo luogo, denunciando l’omessa rilevazione e dichiarazione, da parte del giudice dell’appello, dell’estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data antecedente a quella della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta, invero, l’omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, in ordine all’applicazione della disciplina sul reato continuato non ammessa dal primo giudice ed oggetto di specifica doglianza nell’atto di appello.

Occorre rilevare, a tale proposito, che, nel caso di specie, il giudice dell’appello non si è limitato ad un acritico richiamo della pronuncia di primo grado, avendo chiaramente affermato di condividere e far proprie le argomentazioni poste a sostegno della sentenza appellata.

Tale approccio appare perfettamente in linea con l’indirizzo interpretativo formulato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente ritenuto la legittimità della motivazione per relationem effettuata dal giudice d’appello (per la delimitazione dei limiti di legittimità della motivazione per relationem v. Sez. 5^, n. 4415, 8 aprile 1999; Sez. 5^, n. 7572, 11 giugno 1999; Sez. 5^, n. 3751, 23 marzo 2000; Sez. 4^, n. 16886, 20 gennaio 2004; Sez. 6^, n. 31080, 15 luglio 2004; Sez. 6^, n. 6221, 16 febbraio 2006; Sez. 6^, n. 35346, 15 settembre 2008; Sez. 4^, n. 38824, 14 ottobre 2008, Sez. 3^, n. 24252,24 giugno 2010).

Il secondo motivo di ricorso appare, invece, fondato.

Il reato contestato all’ A. risulta consumato il 2 agosto 2001, mentre la sentenza impugnata risulta emessa il 14 luglio 2009.

Il termine massimo di prescrizione, considerate le interruzioni e le sospensioni dovute ai rinvii del dibattimento richiesti dal difensore, risulta maturato il 16 giugno 2009 in data, quindi, antecedente alla sentenza d’appello.

Va osservato che, sebbene l’impugnazione abbia ad oggetto la sola determinazione della pena in conseguenza dell’applicazione dell’art. 81 c.p., questa, come l’indagine sulla responsabilità dell’imputato e quella sull’accertamento delle circostanze, costituisce un singolo punto della decisione interna al medesimo capo, con la conseguenza che la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata quando, come nel caso in esame, per quello stesso capo, l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena (cfr.

SS.UU. n. 1 del 28 giugno 2000).

Alla luce di tali considerazioni è dunque possibile rilevare un’eventuale causa di estinzione del reato fino all’esaurimento integrale del giudizio in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.

Ricorrendo tale circostanza nel presente giudizio, il reato ascritto al ricorrente deve essere dichiarato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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