Legge Regionale n. 7 del 15-04-2009 Regione Umbria. Sistema Formativo Integrato Regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 18
del 22 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e princìpi)

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dei
diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli
uomini, delle donne e dei fanciulli, disciplina il Sistema Formativo Integrato
Regionale (SFIR) di seguito denominato Sistema Formativo, ispirandosi ai
seguenti princìpi:

a) porre la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della
formazione e del lavoro;

b) garantire l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione in condizione di pari
opportunità e di integrazione e inclusione sociale;

c) favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e
professionali dell’individuo e l’emergere dell’eccellenza e del merito e il
pieno sviluppo delle capacità di ciascuno.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con gli obiettivi strategici comunitari,
persegue le seguenti finalità:

a) realizzare azioni qualificate per sostenere il conseguimento del successo
scolastico e formativo;

b) favorire l’inserimento nel mondo del lavoro;

c) sostenere il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e
contrastare la dispersione scolastica;

d) favorire l’orientamento delle persone nell’assunzione delle scelte relative
alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione e
lavoro;

e) favorire l’articolazione adeguata degli istituti scolastici e formativi
nell’intero territorio regionale con particolare attenzione per le aree
montane e le zone a rischio di disagio culturale e sociale;

f) sostenere la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le
università e gli organismi di formazione professionale accreditati;

g) favorire i percorsi di accompagnamento delle persone disabili o in
condizioni di disagio;

h) sostenere la collaborazione al compito educativo delle famiglie;

i) favorire il recupero di competenze chiave per l’alfabetizzazione
funzionale, la costruzione della coscienza civica del cittadino e la cultura
del lavoro e dell’impresa.

2. Il Sistema Formativo si realizza mediante un processo di integrazione,
inteso come processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per
qualificare ed arricchire l’offerta formativa, riconoscendo il valore
dell’educazione formale, non formale ed informale, anche attraverso un sistema
di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di
valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i
passaggi tra i diversi tipi ed indirizzi e promuovere l’integrazione fra i
sistemi.

ARTICOLO 3

(Processo di integrazione)

1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui
all’articolo 2 valorizzando la pari dignità e autonomia di diversi soggetti,
in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università, degli
organismi di formazione professionale accreditati. La Regione sostiene
l’autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per
l’affermazione della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Le
istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia didattica, realizzano,
ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
l’ampliamento dell’offerta formativa, coordinandosi con eventuali iniziative
promosse dagli enti locali.

2. I soggetti dell’integrazione sono:

a) le istituzioni scolastiche autonome;

b) gli organismi scolastici territoriali;

c) le università;

d) il sistema della formazione professionale;

e) gli enti locali.

3. Al processo dell’integrazione partecipano:

a) il sistema delle imprese, delle associazioni datoriali, dell’educazione
formale e non formale;

b) le organizzazioni sindacali.

4. Partecipano al processo di integrazione anche le associazioni sociali,
culturali, assistenziali e di volontariato che operano nel territorio
regionale.

5. I singoli soggetti coinvolti nel processo di integrazione assicurano il
rispetto degli standard operativi ed organizzativi richiesti dalle normative
disciplinanti i vari istituti formativi come indicato nel Piano triennale di
cui all’articolo 7.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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