Legge Regionale n. 11 del 13-05-2009 Regione Umbria. Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 23
del 20 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

l. La Regione con la presente legge, nel rispetto del Titolo V della
Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme
comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine
di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori
naturali, ambientali e paesaggistici.

2. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs. 152/2006, è
effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione,
proporzionalità, responsabilizza-zione e cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo
di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio “chi inquina
paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. I rifiuti devono essere
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le
disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e nella normativa statale e
comunitaria vigente.

ARTICOLO 2

(Ciclo integrato dei rifiuti)

l. La Regione e gli enti locali nell’ambito delle rispettive competenze ed in
particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di
autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono idonee iniziative
per realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla
presente legge.

2. Il ciclo integrato dei rifiuti comprende, in ordine di priorità:

a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti
prodotti, in particolare mediante:

1) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un maggiore risparmio di
risorse naturali;

2) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantit
o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi
di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;

c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come
materia;

d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati
prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a
garantire il massimo di tutela della salute e dell’ambiente, al fine di
ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i
controlli.

3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene all’interno del
territorio regionale.

4. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuti avviene tenendo conto
del criterio di adeguatezza degli impianti e di prossimità rispetto al luogo
di produzione.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

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