Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2010) 12-01-2011, n. 572 Affidamento in prova; Riabilitazione e cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’1/7/2009 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da S.G.E., in relazione alla pena inflitta con sentenza 25/2/2008 della Corte di Appello di Brescia per detenzione al fine di spaccio di oltre sei chilogrammi di cocaina, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sua applicazione.

Il Tribunale ha infatti negativamente argomentato – nel quadro della formulazione della prognosi di successo del richiesto affidamento in prova – sottolineando sia la estrema rilevanza della vicenda di spaccio recentemente commessa e l’assenza di prove di una recisa dissociazione dall’ambiente criminale al cui interno quella vicenda si collocava, sia il fatto di essere stato il G. sottoposto a misura cautelare detentiva per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Nè, a giudizio del Tribunale, potevano utilmente allegarsi i buoni risultati degli interventi in atto, questi essendo indicativi soltanto di un iniziale percorso di emenda.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato con atto del 2/10/2009 deducendo violazione di legge nonchè vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che l’impugnata ordinanza resista alle censure che il ricorso muove nei suoi confronti.

Il ricorrente, dopo aver sottolineato che la misura richiesta ben può essere applicata quando la stessa appare poter contribuire alla rieducazione del reo e nel contempo sia idonea ad evitare ogni pericolo di recidiva, ha lamentato che il Tribunale di Sorveglianza, lungi dal valutare il positivo comportamento tenuto dal condannato ed il reperimento di un serio lavoro, si era soffermato a considerare solo la gravità del fatto commesso ed i precedenti penali. La doglianza non ha pregio posto che il Tribunale, con un iter argomentativo mai illogico o contraddittorio, ha considerato i gravi fatti commessi e l’adozione della misura cautelare per il delitto associativo come elementi sintomatici di possibili collegamenti con l’ambiente malavitoso ed ha ritenuto, alla luce della carenza di alcun segno di una scelta del G. di recidere quei presumibili collegamenti, che i risultati positivi del trattamento in atto fossero del tutto subvalenti rispetto alla indicazione negativa che da quegli elementi proveniva. Lamenta inoltre il ricorrente che il Tribunale, in contrasto con il contenuto delle informative in atti, aveva desunto, sempre sulla base del reato commesso, la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Anche tale profilo non ha fondamento, posto che il Tribunale di Sorveglianza ha solo ricavato la verosimiglianza di detti collegamenti dalla entità della cocaina sequestrata, presumendo, con ragionamento logico e coerente, che tale massa di stupefacente potesse essere reperita solo attivando canali specifici con gli importatori e distributori di tale sostanza;

d’altro canto le affermazioni per le quali le informative avrebbero smentito la attualità dei collegamenti sono da un canto poco rilevanti (nel quadro del ragionamento inferenziale formulato dal Tribunale) e dall’altro canto mere affermazioni difensive, spettando al ricorrente allegare ed indicare in ricorso, con piena autosufficienza, i punti delle informative che avrebbero fatto superare la formulata presunzione. Infine si duole il ricorrente che il Tribunale, in contraddizione con la prime osservazioni circa la rispondenza del soggetto agli interventi rieducativi, aveva attribuito rilevanza solo ad elementi pregressi, omettendo di considerare i risultati dell’osservazione e gli altri dati acquisiti.

Anche sotto tale profilo il ricorso non coglie nel segno, posto che la valutazione complessiva del giudice del merito si è ragionevolmente attestata sulla conclusione per le quale i segnali positivi emersi non indicassero il raggiungimento di quel livello minimo della maturazione personale del condannato a far ritenere che la misura richiesta potesse essere utile ad acquisire l’obiettivo della sua risocializzazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.G.E. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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