Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-11-2010) 12-01-2011, n. 553

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna inflitta a M.D. per i delitti di ricettazione e detenzione illegale di arma da guerra.

Osservava che le prove a carico dell’imputato erano costituite dagli accertamenti di P.G. che avevano consentito di rinvenire nell’abitazione a lui in uso, in base ad un regolare contratto di affitto, l’arma da guerra occultata nell’armadio sotto vestiti, in relazione alla quale l’imputato arrestato non aveva fornito alcuna giustificazione.

Solo nel dibattimento di primo grado egli aveva riferito di aver dato l’appartamento nella disponibilità di tale G.P., ora deceduto.

Osservava che la richiesta di rinnovazione del dibattimento allo scopo di ascoltare testi che, a distanza di quattro anni, avrebbero dovuto riferire che l’appartamento era in uso a varie persone, non poteva essere accolta per l’incredibilità della versione alternativa suggerita; infatti l’immobile era stato preso in affitto solo 18 giorni prima dell’arresto e quindi difficilmente era potuto passare di mano in così poco tempo; inoltre la circostanza che nel garage fosse stata rinvenuta la vettura intestata alla moglie del G. escludeva che il marito fosse ospitato nell’abitazione per un litigio con la moglie; infine la condanna non si era fondata su dichiarazioni de relato del verbalizzante ma su accertamenti di fatto, corroborati dalla circostanza che l’imputato era gravato da precedenti per numerose rapine.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nell’audizione dei testi che avrebbero potuto provare che l’immobile era in uso a varie persone; inutilizzabilità delle dichiarazioni del verbalizzante in quanto aveva riferito in dibattimento la versione di testi non sentiti dal giudice.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto offre ricostruzioni alternative non prospettabili in sede di legittimità.

Deve rilevarsi, quanto ai testi che a distanza di 4 anni dai fatti avrebbero dovuto raccontare che l’immobile era in uso anche ad altre persone, che, a prescindere dalla loro scarsa attendibilità, la circostanza non sarebbe stata idonea ad escludere la responsabilità dell’imputato, visto che era l’unico intestatario del contratto di affitto e dell’utenza dell’energia elettrica e quindi era sicuramente corresponsabile dei reati commessi in quel luogo.

A ciò aggiungasi l’allarmante personalità dell’imputato gravato da numerosi precedenti per rapina, cioè per reati che potevano essere commessi con quella arma.

La doglianza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del verbalizzante è aspecifica, visto che, come riferito dalla corte territoriale, la responsabilità dell’imputato non si era fondata su quelle dichiarazioni de relato, alle quali nella motivazione non si era fatto alcun riferimento, ma su accertamenti in fatto, tra tutti la titolarità del contratto di affitto stipulato solo 18 giorni prima del sequestro.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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