T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 22 Concessione per nuove costruzioni; Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010, depositato in Segreteria il successivo 28 gennaio, la sig.ra M.T.S. ha impugnato il provvedimento del 13 novembre 2009 n. 125 del Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Tropea, di diniego del permesso di costruire relativo ad un fabbricato da adibire a civile abitazione.

A fondamento del provvedimento di diniego il Comune ha richiamato quanto precisato nella precedente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, cui l’odierna ricorrente aveva risposto con la produzione di osservazioni. In tale comunicazione era stato specificato che: "…l’ipotesi progettuale è in netto contrasto con l’art. 12 N.T.A. del vigente P.R.G., che, in tale zona territoriale omogenea, prevede l’attuazione del Piano attraverso intervento urbanistico preventivo (Piano particolareggiato di iniziativa pubblica e Piano di Lottizzazione convenzionata). Fino all’approvazione dei piani urbanistici preventivi (P.P./P.L.) nella Zona "C" sono consentiti interventi pubblici relativi alla realizzazione della rete viaria, dei parcheggi, dei servizi e attrezzature pubbliche. Altresì sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumetria".

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.P.R. 380/2201 dell’art. 12 N.t.a. del P.r.g. vigente nel Comune di Tropea ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

La ricorrente ha specificato che il lotto di terreno di sua proprietà, esteso mq.1070, ricade nella Zona C – zona di espansione urbanistica sottozona C2 P.P./P.L. per una superficie pari al 100% e che esso è intercluso tra i seguenti lotti per ogni lato: Nord ditta C.C.I.L. – Sud ditta C.S., C.A. e C.R. – Ovest ditta Z.A., G.T. e G.G. – Est ditta L.S., M..

La stessa ha specificato che l’accesso al lotto della ricorrente è garantito mediante servitù di passaggio insistente sulla particella catastale n. 601 del Foglio di mappa n. 1 e che l’intera area risulta essere servita da strade comunali asfaltate, rete idrica e fognante, illuminazione pubblica, i fabbricati realizzati nei lotti circostanti sono stati edificati nel rispetto delle distanze ed altezze previste per la zona C in virtù di regolari concessioni edilizie rilasciate dall’Ente comunale.

Ciò premesso la ricorrente rileva che il P.R.G. vigente assoggetta l’edificazione del lotto in questione alla preventiva approvazione di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale e/o all’approvazione di un Piano di lottizzazione convenzionata. Ella precisa che l’Amministrazione ha trascurato di considerare che si tratta di "lotto intercluso" e che l’approvazione di un piano attuativo trova la sua ragion d’essere nella insussistenza degli elementi per poter procedere all’edificazione diretta da parte del privato.

L’approvazione del piano esecutivo, pur previsto dallo strumento urbanistico, non sarebbe necessario, sussistendo sia le opere di urbanizzazione che le infrastrutture.

L’Amministrazione non potrebbe, quindi, negare l’edificazione con singolo intervento diretto.

La ricorrente ha dedotto, inoltre, l’insufficiente motivazione del provvedimento di diniego impugnato nonché la carenza di istruttoria procedimentale da parte dell’Ufficio tecnico comunale.

L’atto avrebbe omesso ogni motivazione riguardo alle osservazioni della ricorrente, che aveva sottolineato l’inutilità dell’approvazione di un piano attuativo.

Esso sarebbe affetto, inoltre, da eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo stato omesso persino un accesso sul lotto, al fine di verificare la situazione dei luoghi.

Si è costituito il Comune di Tropea, resistendo al ricorso.

Le censure, che possono essere esaminate unitariamente, sono fondate.

La giurisprudenza ha precisato che lo strumento attuativo è inutile allorquando vi sia un c.d. lotto intercluso, cioè quando il lotto oggetto dell’intervento richiesto sia collocato in un’area già interamente compromessa sotto il profilo urbanistico ed edilizio, tanto da non derivare alcuna utilità dall’adozione dello strumento di attuazione. La stessa ha specificato che un lotto può essere considerato intercluso, suscettibile di edificazione anche in assenza dello strumento attuativo previsto dal piano regolatore generale, soltanto quando si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo e, quindi, allorché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) l’area, seppur edificabile, non sia stata ancora edificata; b) ricada in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici (in materia, tra le altre, Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3699; TAR Basilicata, 209 novembre 2005 n. 1002; TAR Puglia Lecce, sez. III, 18 gennaio 2005 n. 164).

Spetta, tuttavia, unicamente al Comune l’apprezzamento discrezionale della congruità del grado di urbanizzazione dell’area e, qualora intenda rilasciare il titolo edilizio, l’ente locale deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, che la pianificazione esecutiva non conservi un’utile funzione e non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel piano regolatore generale.

Venendo al caso di specie, risulta dagli atti e dalle rappresentazioni grafiche prodotti dalla ricorrente che il lotto interessato dall’intervento edilizio potrebbe, in effetti, trovarsi nella condizioni sopra delineate, che escludono la necessità dell’adozione dello strumento attuativo.

Si evince dagli elaborati progettuali che il lotto si trova all’interno di un’area interamente edificata, essendo esso circondato da fabbricati esistenti.

Vista tale situazione, il Comune, cui spetta in via esclusiva ogni apprezzamento in merito, avrebbe dovuto effettuare, sulla base di congrua istruttoria, specifica valutazione in ordine alla sussistenza della necessità di approvazione dello strumento urbanistico ovvero alla possibilità, per la presenza delle indicate condizioni, di un intervento diretto. Di ciò avrebbe dovuto dare ragione mediante idonea motivazione.

Non risultando effettuata la richiamata valutazione, deve rilevarsi l’illegittimità dell’atto impugnato, che, in accoglimento del ricorso, deve essere, pertanto, annullato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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