Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2011, n. 2558 Litisconsorzio necessario; Responsabilità disciplinare

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Svolgimento del processo

1. Il Dirigente dell’Archivio Notarile Distrettuale di Bologna, a seguito di verbale ispettivo, con esposto del 23 luglio 2007, ha promosso procedimento disciplinare nei confronti del Notaio Dott. T.M. per avere il predetto, in violazione della Legge Notarile n. 89 del 1913, art. 28, e D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, ricevuto, con rogito in data 20 settembre 2006, Rep. n. 23644/6616, l’atto costitutivo della società denominata Isola dell’Arte s.a.s. di Maria Grigli e C, atto nel quale era contenuta una clausola compromissoria che prevedeva il deferimento delle controversie ad arbitri nominati dalle parti e, solo in caso di mancato accordo tra i soci, dal Presidente del Tribunale.

2. Con provvedimento in data 11 dicembre 2007 la CO.RE.DI. ha dichiarato il professionista colpevole dell’addebito contestatogli e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 520,00.

Il reclamo del T. è stato respinto dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 6 ottobre 2008. 3. Avverso tale decisione il notaio T.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e notificando l’atto all’Archivio Notarile Distrettuale di Bologna, al Consiglio Notarile Distrettuale di Bologna, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Ha resistito con controricorso il solo Archivio Notarile Distrettuale di Bologna.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha formulato conclusioni scritte.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 e segg. della Legge Notarile. Oggetto della critica è la ritenuta infondatezza della doglianza volta a far valere il mancato intervento del CO.RE.DI. al procedimento disciplinare argomentato sul rilievo che l’Archivio Notarile Distrettuale era stato reso edotto dell’avvio del procedimento a carico del notaio ed era stato pertanto messo in condizioni di intervenire. Sostiene l’esponente che il giudice meneghino non solo avrebbe all’evidenza confuso il Consiglio Notarile con l’Archivio, ma avrebbe altresì fatto malgoverno del principio, affermato dalle sezioni unite del Supremo Collegio, in base al quale, nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, il Consiglio dell’ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, litisconsorte necessario, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare (confr. Cass. civ., sez. un. 26 giugno 2002, n. 9328;

Cass. civ. 24 ottobre 2003, n. 16006).

Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 131 c.p.c., La censura si appunta contro l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la decisione della Commissione era stata regolarmente sottoscritta dal Presidente e dall’estensore ed era pertanto assolutamente legittima. Sostiene per contro l’esponente che il testo integrale del provvedimento è comunque privo di data e che la copia comunicata al notaio T. in data 11 gennaio 2008 riporta soltanto la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, in spregio alla norma codicistica richiamata che esige la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.

Col terzo motivo l’impugnante deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, e, conseguentemente, della L.N., art. 28. Sostiene che il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, ha introdotto nell’ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato, senza con ciò precludere alle parti di avvalersi delle clausole compromissorie di diritto comune, sia per arbitrato libero, che per arbitrato rituale.

Col quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, in relazione al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, sotto il profilo che rilevante, ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, è che lo stesso abbia rogato un atto assolutamente nullo, con esclusione, dunque, dei casi in cui ricorrano nullità relative, parziali, di protezione, quali quelle previste da numerose disposizioni di legge, anche speciali.

Col quinto motivo lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione perchè il giudice di merito, pur avendo ammesso l’esistenza di dubbi in ordine alla interpretazione della clausola in questione, aveva nondimeno condannato il notaio T..

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la Corte d’appello di Bologna ha chiaramente equivocato tra Consiglio Notarile, organismo rappresentativo e professionale, portatore, nell’articolazione locale alla quale appartiene il notaio incolpato, dell’interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, e Archivio Notarile, organismo che nella fattispecie ha proposto l’azione disciplinare e che, in tale veste, ha partecipato al giudizio sia in primo che in secondo grado.

Ora, le sezioni unite di questa Corte hanno da tempo affermato, in termini definitivi ed appaganti, che nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai – tanto se successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per l’applicazione, diretta e per la prima volta, delle sanzioni più gravi (ammenda, sospensione o destituzione) – il Consiglio dell’ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, litisconsorte necessario del giudizio, essendo portatore, come testè evidenziato, dell’interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare e legittimato, quindi, anche ad impugnare la relativa sentenza (confr. Cass. civ. 26 giugno 2002, n. 9328).

L’affermazione si giova del rilievo che, pur nel silenzio della legge, la quale non contempla i consigli dell’ordine locali tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro la decisione del consiglio nazionale, essi sono i naturali contraddittori nel giudizio che si apre con l’impugnazione dei loro provvedimenti e si svolge prima davanti al consiglio nazionale e poi davanti alla cassazione. In sostanza questa giurisprudenza, che si è peraltro formata in altri settori delle professioni intellettuali, ha rinvenuto i suoi referenti normativi direttamente nell’art. 24 Cost., e art. 101 c.p.c., quanto alla natura di parte necessaria del Consiglio dell’Ordine locale, e nell’art. 111 Cost., quanto alla legittimazione dello stesso a ricorrere per cassazione.

Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale restano assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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