Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 175 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che il giudizio trae origine dalla rivendicazione, da parte del ricorrente originario, terapista della riabilitazione, dell’inquadramento in ruolo nel VI livello ai sensi dell’art. 1 della legge n. 207/1985;

Ritenuto che l’infondatezza nel merito delle censure svolte dalla parte appellante avverso la sentenza di accoglimento pronunciata dal Giudice di prime cure consente di non approfondire le eccezioni preliminari articolate dalla parte appellata;

Ritenuto, a confutazione del primo motivo di gravame, che la sussistenza del posto vacante in organico è comprovata dalla delibera n. 97 del 2/1/1984 con la quale la Giunta Regionale, delineando la pianta organica provvisoria, ha disposto l’inquadramento in ruolo di tutti i dipendenti dell’ Istituto psicomedico- pedagogico a seguito dell’attribuzione delle relative funzioni alla U.S.L.5 Finalese e del conseguente trasferimento, a far data dall’1/1/1984, del relativo personale;

Ritenuto, altresì, quanto alla censura volta a contestare l’applicabilità dell’art. 57 del d.P.R. n. 348/1983, che risulta assorbente, rispetto ai profili di censura prospettati, il prevalente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale che ha concluso per la caratterizzazione meramente esemplificativa dei profili professionali elencati nell’articolo in parola. (Cons. Stato, VI sezione, 21 novembre 2007, n. 5939; Cons. St., IV Sezione, 12 aprile 2001, n. 2279, secondo cui l’indicazione tra parentesi di particolari categorie di operatori della riabilitazione contenuta nell’art. 57, ha carattere meramente esemplificativo, intendendosi riferire la norma, sul piano sostanziale, a tutto il personale dell’area sanitaria riabilitativa);

Reputato, pertanto, che l’appello merita reiezione mentre le spese debbono seguire la regola della soccombenza per essere liquidate nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza gravata.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 4.000/00 (quattromila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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