Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-02-2011, n. 2761 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

visto il ricorso per cassazione proposto dalla società Tecnotherma s.r.l., nei confronti del Condominio di (OMISSIS), avverso la sentenza n. 376 del 2/12.2.2005 della Corte d’Appello di Milano;

visto il controricorso dell’intimato;

rilevato: che con atto in data 5.10.2010, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e, per autentica, dal difensore della stessa, è intervenuta rinunzia al ricorso; che con atto del 13.10.2010, sottoscritto dall’amministratore del resistente condominio e, per autentica, dai difensori dello stesso, vi è stata accettazione della suddetta rinunzia;

ritenuto dunque che il processo deve essere dichiarato estinto e che sulle spese non vi è luogo a provvedere,stante l’accettazione della rinunzia;

visti gli artt. 306, 390 e 391 c.p.c.;

sulle conformi conclusioni del P.G..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del suddetto processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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