Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 168 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – A.D. impugnava la deliberazione del Comitato di gestione dell’U.s.l. di Isernia 30 dicembre 1992 n. 1029, recante il suo inquadramento come operatore tecnico nel IV livello retributivofunzionale – nonostante reiterate sue istanze d’inserimento nella V qualifica e correlative richieste di chiarimenti da parte del Comitato di controllo – come operaio specializzato (barbiere) trasferito dall’Ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore all’Ospedale di Isernia, nel 1979, con mansioni di autista di ambulanza, poi destinato per inidoneità al provvisorio servizio di portineria, come coordinatore del medesimo (in via definitiva, ex nota 21 novembre 1991 n. 13475 e verbali 22 giugno 1989 n. 2971 e 13 agosto 1991 n. 3206), nonché la delib. 29 ottobre 1991 n. 266, ove esecutiva, chiedendo pure la condanna della p.a. intimata al pagamento delle dovute differenze retributive, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

B) – Egli deduceva: la violazione del d.m. 10 febbraio 1984, del d.P.R. n. 270/1987 e del d.P.R. n. 384/1990, artt. 16 e 40, per l’inusitata retrocessione di qualifica (mai formalmente mutata da quella di autista di ambulanza) attuata senza il suo consenso; eccesso di potere per erroneità ed ingiustizia manifesta.

L’U.s.l. intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, eccependo innanzitutto la sua tardività in rapporto all’impugnativa della delib. n. 266/1991, divenuta esecutiva in quanto la competenza del Comitato di controllo sarebbe venuta meno grazie all’entrata in vigore della legge n. 412/1991.

C) – I primi giudici disattendevano tale eccezione d’irricevibilità (non essendosi provata con certezza la data in cui l’interessato avrebbe conosciuto la delib. n. 266/1991), ma respingevano il gravame nel merito, risultando il D. sempre incardinato in ruolo come operatore tecnicoautista di IV livello senza responsabilità di coordinamento (essendosi collocata la figura dell’autista di ambulanza nella V qualifica solo grazie all’avvento del d.P.R. n. 384/1990), ma con mansioni di portiere coordinatore (onde distinguerlo dai portiericommessi di II livello), a causa della sua inidoneità irreversibilmente riconosciuta (cfr. circ. min. 28 marzo 1991 n. 73343/6.2.31).

Detta sentenza veniva, quindi, impugnata dall’interessato soccombente in prime cure, che ribadiva le argomentazioni già svolte in prima istanza e censurava la pronuncia del T.a.r. di Campobasso, richiamando il d.m. Sanità 10 febbraio 1984, quanto al coordinamento, e le tabelle di comparto di cui all’all. n. 1, d.P.R. n. 384/1990 (nonché il d.P.R. n. 270/1987), quanto alla spettanza del V livello retributivo funzionale.

L’amministrazione appellata (U.s.l. di Isernia, poi divenuta A.s.l. n. 2 "Pentria") si costituiva in giudizio e resisteva al gravame che, all’esito della pubblica udienza di discussione, passava in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e va respinto.

I) – L’amministrazione sanitaria appellata, e costituita in giudizio, eccepiva incontestatamente che il servizio psichiatrico dell’Ospedale di Isernia non aveva mai avuto a disposizione un’autoambulanza, mentre l’attuale appellante era stato provvisoriamente addetto al coordinamento della portineria con delib. n. 663/1988 e delib. n. 1597/1988; la mansione di portiere coordinatore non era mai stata accolta dalla regione Molise né inserita nel pertinente ruolo nominativo regionale del personale U.s.l. che, nella versione di cui al b.u.r. n. 16/1991, pag. 1547, qualificava il D. come operatore tecnico, su inquadramento mai opposto dal medesimo nei 45 giorni decadenziali, decorrenti dalla delib. G. r. 16 giugno 1991 n. 3154, approvante detto ruolo.

Deve necessariamente ricordarsi che la mancata tempestiva opposizione di cui sopra aveva consolidato in modo incontrovertibile quanto risultante dal ruolo regionale, che, dunque, si sottraeva ad ogni possibile contestazione in questa sede.

II) – L’appellante non aveva mai avuto dipendenti da coordinare, il che impediva di riconoscergli il relativo profilo, avendo egli svolto il suo servizio (tra l’altro, non nel periodo 5 giugno 1984/5 giugno 1985: donde l’impossibile sanatoria ex art. 1, legge n. 207/1985) prima e dopo il periodo di applicazione del contratto di guardianìa convenzionale privata.

Inoltre, alla qualifica di operatore tecnico coordinatore si poteva pervenire solo mediante pubblico concorso (mai bandito né, ovviamente, affrontato né tanto meno superato dal D.) senza contare che il d.m. 10 febbraio 1984 (istitutivo di detta posizione) era stato annullato con decisione n. 703/1990 di questo Consiglio di Stato.

Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti costituitevi, tenuto anche conto della natura della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello (ricorso n. 3387/1999) e compensa interamente tra le parti in causa spese ed onorari del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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