Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 13-01-2011, n. 678

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sull’appello proposto da O.S., L.D. e V.R. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Massa – sez. dist.ta di Carrara in data 7-7-2005 che li aveva dichiarati colpevoli del reato di concorso in resistenza a pp.uu. ex artt. 110 e 337 c.p. e, concesse loro le attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla pena rispettivamente ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 25-02-2009, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo l’infondatezza delle eccezioni difensive in via preliminare dedotte in 1^ grado e la comprovata sussistenza delle prova accusatoria a carico di ciascun appellante. Quest’ultimi hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

1) Violazione di norma processuali stabilite a pena di nullità per assoluta genericità dei termini d’accusa di cui al capo d’imputazione inidonei a rappresentare alla difesa gli elementi asseritamente costituienti il concorso nel reato e la conseguente possibilità di conoscere il contributo di ciascuno al fatto contestato;

2) Violazione di norma processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità ex art. 491 c.p.p. per l’acquisizione,nel fascicolo del dibattimento di due videocassette registrate dalla Polizia in occasione dai fatti del (OMISSIS), non potendo costituire prova documentale ex art. 234 c.p.p. come erroneamente ritenuto dalla Corte distrettuale genovese;

3) Contraddittorietà ed omessa motivazione in ordine alla sussistenza della prova del fatto riferita ai ricorrenti,senza motivata valutazione delle controdeduzioni difensive alla stregua del contributo dei testi a discarico, presenti a detti fatti;

4) Contraddlttorietà ed illogicità della motivazione quanto alla posizione dell’ O.S., stante l’erronea, illogica e contraddittoria asserzione di inattendibilità del teste a discarico B. circa la presenza dell’imputato nella zona degli scontri;

5) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla posizione di L.D. e di V.R., stante l’immotivata attendibilità dei testi d’accusa, nonostante le smentite della prova a discarico.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti peraltro ripetutamente invadenti la sfera del fatto, come tale, improponibile in questa sede di legittimità.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Ed invero, a tutti i motivi di ricorso peraltro supinamente riproducenti le argomentazioni dedotte in sede di appello,risulta ineccepibilmente offerta una puntuale, corretta e logica risposta con l’impugnata sentenza. In particolare quanto alle eccezioni in rito sub 1) e 2), vi è ampia ed ineccepibile risposta da parte del giudice della Corte territoriale genovese, con ribadita affermazione dei relativi principi di diritto già monocordemente affermati in sede di legittimità (cfr. foll. 5 e 6), tanto in relazione alla compiutezza,correttezza e completa conoscibilità dei termini dell’accusa nell’imputazione contestata, con conseguente inconsistenza dell’eccepita violazione del diritto di difesa, quanto in relazione alla correttezza del ricorso ex art. 234 c.p.p., in tema di acquisizione dei filmati eseguiti dalla polizia posto che risulta inequivocabilmente dagli atti che tali riprese furono effettuate in luogo pubblico, nello ambito di attività di indagini di p.g.. Di qui la corretta annoverabilità di tali filmati nel novero delle prove documentali, con palese inconfigurabilità dell’invocata violazione del diritto d’immagine e della necessità di … specifica autorizzazione preventiva da parte dell’AG di tali captazioni richiesta solo per quelle visive riguardanti luoghi di privata dimora (cfr., in termini. Cass. pen. Sez. 4 18-3-04 n. 37561).

Nè si è trascurato di segnalare che la lamentata assenza di notazioni nel verbale delle riprese in oggetto rappresenta solo una mera ed ininfluente irregolarità formale che non condiziona, nè mette in dubbio la riferibilità di tali riprese proprio ai fatti oggetto del processo in esame così come si è data corretta e puntuale risposta anche al richiamo operato dai ricorrenti agli artt. 354 e 356 c.p.p. in tema di natura di prova documentale da attribuire a dette riprese.

Al motivo sub 3) si è data ampia incensurabile e logica risposta in sentenza impugnata (cfr. foll. 7), attraverso un esame e richiamo delle risultanze delle indagini di pg e delle puntualizzazione rese al riguardo dai funzionari che ne coordinarono lo sviluppo (cfr. Isp. V. e B.). Va, infine, segnalata l’inconsistenza dei motivi sub 4) e 5) che a prescindere da una inammissibIle invadenza in punto di mero fatto, trovano adeguata, logica, corretta ed ineccepibile risposta nell’impugnata sentenza In relazione alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità ai ricorrenti O. (cfr. foll. 7-8) e L. e V. (cfr. fol. 10), in concorso tra loro.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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