Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-02-2011, n. 2751 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.V. proponeva ricorso, con atto del 17.6.1956, alla Corte dei Conti, opponendosi al diniego di miglior trattamento pensionistico emesso con decreto nei suoi confronti dal Ministero del Tesoro, in data 24/8/1955.

Il giudizio terminava il 14 dicembre 2005, con sentenza che ne pronunciava l’estinzione.

Gli eredi di M.V., tutti in epigrafe indicati, in data 12 aprile 2007 proponevano ricorso ex L. n. 89 del 2001 davanti alla Corte d’appello di Catanzaro chiedendo fosse loro riconosciuto il dovuto indennizzo per l’irragionevole durata del processo innanzi menzionato.

Si costituiva il Ministro dell’Economia del tempo chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte d’Appello accoglieva in parte il ricorso riconoscendo agli eredi del M. il richiesto indennizzo relativamente al periodo intercorso dalla domanda del de cuius, proposta nel 1956, fino alla data della morte del medesimo, avvenuta il (OMISSIS).

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ricorre per cassazione difeso dall’Avvocatura dello Stato.

Non si sono costituiti gli eredi di M.V..

Motivi della decisione

1. Il collegio ritiene che al quesito, correttamente formulato dalla ricorrente Avvocatura dello Stato nei termini che seguono "dica la Corte Suprema di cassazione se, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001, nel calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali debba essere escluso il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore al 1 agosto 1973, data a partire dalla quale soltanto è stata riconosciuta un’equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo", si debba rispondere in senso affermativo.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte dalla quale il collegio non ha motivo per discostarsi, il principio secondo il quale, posto che la finalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, è quella di apprestare un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale di cui si tratta, deve ritenersi che, anche nel quadro della istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo anteriore al 1 agosto 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso alla Commissione (oggi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato (Cass. 15778 del 2010, Cass. n. 14286 del 2006).

Orbene, gli eredi di M.V. lamentano nel giudizio di equa riparazione, la sofferenza patita dal predetto dante causa, deceduto nel 1971, a seguito della durata di un processo nel quale essi non si costituirono. Essi pertanto non hanno alcun titolo da far valere.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato. La causa, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti , può essere decisa nel merito in questa sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigettando la domanda di equa riparazione.

Le parti intimate vanno condannate al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di equa riparazione. Condanna le parti intimate al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 1200,00 di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 550,00 per onorari, nonchè al pagamento delle spese di questa fase di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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