Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 648 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 24/03/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, in data 11/06/09, appellata da A.F., imputata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 11.560,00 di multa;

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare la ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che non sussisteva la responsabilità penale dell’imputata, che era estranea alla detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, occultata all’interno dell’autovettura condotta dal proprio convivente, M.M.;

2. che, comunque, la pena inflitta era eccessiva, non rapportata alla personalità della A. ed al suo ruolo del tutto marginale nella vicenda in esame.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

Risulta accertato, invero, che A.F. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – deteneva (in concorso con il proprio convivente, M.M., mediante una condotta attiva di supporto a quest’ultimo) gr. 4149,40 di eroina, con principio attivo pari al 5,3%.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, come contestato in atti alla ricorrente.

Le censure dedotte sul punto in esame sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello; sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez., Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Parimenti vanno disattese le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio. La Corte Territoriale ha congruamente motivato, evidenziando il dato ponderale particolarmente significativo (gr.

4149,40 di eroina, anche se con principio attivo del 5,3%) e la riduzione della pena per le già concesse attenuanti generiche, operata dal primo giudice in una misura prossima al massimo.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 133 c.p..

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.F. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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