PUGLIA LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. 14 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della

Art. 1
Finalità e ambiti di applicazione
1. La presente legge, straordinaria e temporanea, costituisce attuazione dell’intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tra Stato, regioni
ed enti locali, sottoscritta il 1° aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, finalizzata al rilancio dell’economia mediante il
sostegno all’attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale
del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale,
culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e
accessibilità degli edifici.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina l’esecuzione di interventi
di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica
locale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme seguenti.
Art. 2
Definizioni
1. Se non altrimenti previsto, le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi
riproduttive delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Ai fini della presente legge:
a) per edifici residenziali uni-bifamiliari si intendono gli immobili comprendenti una o due unit
immobiliari destinate alla residenza e gli edifici rurali a uso abitativo, comunque di volumetria
complessiva non superiore a 1.000 metri cubi (m3) ;
b) per volumetria complessiva si intende la somma dei volumi vuoto per pieno collocati
esclusivamente o prevalentemente fuori terra. Nel computo di detto volume sono compresi i vani
ascensore, le scale, restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico
(androni, porticati, ecc).
Art. 3
Interventi straordinari di ampliamento
1. Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque
per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali e quelli di volumetria non superiore a 1.000 m3, alle
condizioni e con le modalità seguenti:
a) sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata
rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e
al decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva
esistente. Nel caso in cui detta sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria
preesistente, la volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell’ampliamento. Non devono
essere detratte dal computo dell’ampliamento le volumetrie oggetto di sanatoria edilizia per mera
variazione di destinazione d’uso;
b) l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, nel
rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In
mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765);
c) l’ampliamento deve essere realizzato conformemente alle norme riportate all’articolo 4, comma
4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e 20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui all’articolo
3, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. In ogni caso, l’unità abitativa esistente
interessata dall’ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con intercapedini di aria o
di gas.
Art. 4
Interventi straordinari
di demolizione e ricostruzione
1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici destinati a residenza almeno in misura pari al 75 per cento
della volumetria complessiva, con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di
quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciata
la sanatoria edilizia straordinaria di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003.
3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle
distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione in detti
strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal d.m. lavori pubblici
1444/1968.
4. L’incremento volumetrico previsto al comma 3 si applica a condizione che la ricostruzione venga
realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13
(Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio
2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui
all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
5. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 5
Condizioni e modalità generali
1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare, alla data del
31 marzo 2009, regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico
delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1572; per gli edifici che
devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e
formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, devono risultare già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge,
idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale. Un
tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b),
con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione fotografica.
3. Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività (DIA), ai sensi dell’articolo 22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo
27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire. La formazione del titolo
abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato:
a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del t.u. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato
dall’articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall’articolo 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all’aumento volumetrico previsto. Il
comune può prevedere che l’interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette
aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda al pagamento di una somma
commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per
ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute. Gli introiti derivanti dalla
monetizzazione degli standard devono essere vincolati all’acquisizione, da parte del comune, di aree
destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinate a
servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e
all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato (m2)
ogni 10 m3 della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all’articolo 3 della volumetria
realizzata con l’ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all’articolo 4, della volumetria
complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Il rapporto
di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per
i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo;
d) all’acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti;
e) al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle
antisismiche.
4. Solo nel caso di interventi di cui all’articolo3, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere
l’obbligo di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo
versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio
per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte
del comune.
5. Per il computo delle volumetrie degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano gli indici
e i parametri di cui all’articolo 11 della l.r. 13/2008.
6. Con la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 non è ammesso il cambio di
destinazione d’uso.
Art. 6
Limiti di applicazione
1. Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4:
a) all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici
1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di
governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale
natura;
b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini
gli interventi di ristrutturazione edilizia all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
c) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del
territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
d) sugli immobili inclusi nell’elenco di cui all’articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n.
14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137);
f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del
d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008,
n. 63;
g) negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico per
il paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000,
n. 1748;
h) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione
speciale – ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree
protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), salvo che le
relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi
edilizi di tale natura;
i) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunisticoambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria);
j) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide
d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosit
geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui all’articolo 4
riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e
privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di
pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi.
2. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta
giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre
motivatamente:
a) l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge in relazione a
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge
possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente
esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale,
ampliamenti dei marciapiedi;
c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4
della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle
prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta
reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili
in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della
presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente
legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle
caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente
definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/puglia/PUGLIA-Legge_regionale.pdf

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