Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 ABRUZZO MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL’ECONOMIA

Art. 1
FinalitÃ
1. La Regione Basilicata promuove misure per
il sostegno al settore edilizio attraverso interventi
straordinari finalizzati a migliorare la
qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza
del patrimonio edilizio esistente, a favorire il
risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei
suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio
esistente.
Art. 2
Interventi di ampliamento
del patrimonio edilizio esistente
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli
strumenti urbanistici comunali vigenti e
all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999 n. 23, gli
edifici residenziali esistenti, legittimamente
realizzati e/o condonati, nonché gli edifici
residenziali in fase di realizzazione in forza
di titolo abilitativo in corso di validità, a tipologia
monofamiliare isolata di superficie
complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia
bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare
di superficie complessiva fino a mq 400,
possono essere ampliati entro il limite max
del 20%.
2. Per superficie complessiva si intende quanto
stabilito all’art. 2 del DM 10 maggio 1977,
n. 801.
3. Nel caso di edifici residenziali bifamiliari e
plurifamiliari di cui al precedente comma 1,
l’ampliamento di cui al comma 1 non può
essere comunque superiore a mq 40,00 di
superficie complessiva per ciascuna unitÃ
immobiliare.
4. Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti
sono subordinati al rispetto delle
norme vigenti per le costruzioni in zone
sismiche e al miglioramento della prestazione
energetica attuale dell’edificio.
5. Si ha miglioramento della prestazione energetica
attuale dell’edificio quando è assicurata
una riduzione, non inferiore al 20%, del
fabbisogno di energia dell’intero edificio o
dell’intera unità immobiliare oggetto di
ampliamento.
Parte I N. 34 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 7-8-2009 6543
Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE
–––––––––
Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25
MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO
DELL’ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
6. Il limite del 20% indicato al comma 1. è ulteriormente
incrementato fino al 25% se si realizzano,
almeno uno, degli interventi specificati
all’art. 11 comma 9. a), c), e), f) della
L.R. 28 dicembre 2007 n. 28;
7. Gli interventi di ampliamento previsti dal
presente articolo devono essere realizzati in
continuità e comunque non separatamente
dall’edificio esistente e devono rispettare i
limiti di distanze indicati dagli strumenti
urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall’art.
11 comma 1 e 2 della L. R. 28 dicembre
2007 n. 28.
8. Gli edifici residenziali esistenti, a seguito
degli interventi di ampliamento ai sensi del
comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori
e nuove unità immobiliari di superficie
complessiva non inferiore a mq 45.
9. Le nuove unità immobiliari non possono
mutare la destinazione residenziale per un
periodo di anni 10.
Art. 3
Interventi di rinnovamento
del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Basilicata promuove il rinnovamento
e la sostituzione del patrimonio edilizio
esistente realizzato dopo il 1942 che non
abbia un adeguato livello di protezione sismica
rispetto alle norme tecniche vigenti e/o
che non abbia adeguati livelli di prestazione
energetica. A tal fine sono consentiti interventi
straordinari di Demolizione e Ricostruzione
di edifici residenziali, legittimamente
realizzati e/o condonati, nonché di edifici
residenziali in fase di realizzazione in forza
di titolo abilitativo in corso di validità, con
aumento della superficie complessiva esistente
entro il limite max del 30%.
2. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione
di edifici residenziali con aumento di superficie
complessiva entro il limite max del 30%
sono subordinati al rispetto delle vigenti
norme per le costruzioni in zone sismiche e
al miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio ricostruito calcolata secondo
gli standard previsti dalla normativa vigente.
3. Si ha miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio ricostruito quando è assicurata
una riduzione, non inferiore al 30%,
del fabbisogno di energia calcolato secondo
gli standard della vigente normativa.
4. Il limite del 30% indicato al comma 1. è ulteriormente
incrementato fino al 35% se si realizzano
gli interventi specificati all’art. 11
comma 9. a), c), e), f) della L.R. 28 dicembre
2007 n. 28; è incrementato fino al 40% se si
utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia,
se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici,
se la dotazione di verde privato esistente
sul lotto di pertinenza viene incrementata
fino al 60%.
5. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione
con incremento della superficie complessiva
devono rispettare i limiti di distanze previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti, possono,
invece, prevedere il superamento di 3,00 mt
dell’h max consentita dagli strumenti urbanistici
vigenti.

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/basilicata/LR_n.25_%207_agosto_2009.pdf

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *