Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2010) 13-01-2011, n. 640 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il difensore di M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Catania lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65 e 71, alla pena dell’ammenda, sospesa.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la nullità della notifica della sentenza in quanto non è stata rispettata la elezione di domicilio effettuata dall’imputato rimasto contumace;

2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione non potendosi ravvisare il reato de quo trattandosi nella specie di solaio non superiore a 4 mt "finalizzato anche a far operare le maestranze in assoluta sicurezza e destinato ad essere demolito una volta ultimata la sua funzione, come in effetti successivamente avvenuto.

Motivi della decisione

Va anzitutto rilevato che alla data odierna il reato è prescritto e che, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per tale ragione.

Il ricorso non si appalesa, infatti, manifestamente infondato e non ricorre alcuna delle condizioni indicate dall’art. 129 c.p.p..

Posto, infatti, che l’impugnazione vi è stata e che il principio dell’unicità del diritto all’impugnazione fa sì che una volta che l’impugnazione stessa sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, indagato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l’ulteriore esercizio da parte dell’altro legittimato, dato che esso è pur sempre funzionalmente diretto ad un risultato in favore dell’indagato e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore (da ultimo Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008 Rv. 238472), occorre rilevare che correttamente il giudice di merito ha rimarcato che la sfera di applicabilità delle norme in questione è definita da tutte le strutture in onglomerato cementizio, senza che assuma rilievo l’entità dell’elemento materiale, poichè altrimenti si configgerebbe con la ratio legis che è quella di assicurare la stabilità del manufatto in tutti i casi in cui siano comunque adoperate strutture in cemento armato. Quanto ai rilievi del ricorrente, essi si risolvono sostanzialmente sulla omessa considerazione di circostanze fattuali il cui approfondimento è comunque precluso dall’intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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