T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 113 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone, in fatto, V.A., lavoratrice telefonica e socia dal 1958 della "Società cooperativa a r.l. C.. – Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici":

– di aver partecipato al bando INACASA n. 5100/8 del 2.12.1969 per l’assegnazione di case per i lavoratori e, con provvedimento della Commissione Provinciale Case per Lavoratori del 27.11.1976 di essere stata esclusa dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla suddetta Cooperativa che, unitamente ad altre Cooperative, aveva preso parte alla realizzazione in Napoli, località Ponticelli, nel comparto "F" del piano di zona di cui alla L. n. 167/62, c.d. "Parco Vesuvio";

– che, a seguito di ricorso proposto dai P., quali eredi di C.R., socio anch’egli della Cooperativa C.. il quale, dopo l’esclusione dalla graduatoria della V., le era subentrato avverso il predetto provvedimento di esclusione, quest’ultimo era stato annullato dal T.A.R. della Campania con la sentenza n. 639 del 10.11.1982, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 463 del 28.13.7.1986, (mentre con sentenza n. 172 del 23.3.1987 il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai medesimi eredi C. avverso la predetta decisione n. 463/86);

– che, essendo l’annullamento del provvedimento di esclusione passato in cosa giudicata, per effetto del rigetto da parte del Consiglio di Stato del gravame proposto contro la decisione di primo grado (C. di S., Sez. IV, sentt. nn. 463/1986 e n. 172/1987) e risultando oramai irretrattabile il suo diritto all’assegnazione dell’alloggio e l’illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria, la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, con provvedimento del 16.6.1987 ne aveva disposto la reintegrazione nella "posizione di fatto e di diritto" a lei spettante alla data del 15.11.1976 in seno alla Cooperativa C.., altresì intimando agli eredi C. di rilasciare gli immobili occupati al posto della V.;

– che, tuttavia, a seguito dell’impugnativa proposta avverso tali provvedimenti rispettivamente dai P. e dalla CELT, il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, con successiva sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, aveva annullato il provvedimento del 16.6.1987 emesso dalla predetta Commissione Provinciale di reintegrazione della V. e, nel fissare i limiti della esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 639 del 1982, con indicazione dei relativi criteri, aveva, a tal fine, stabilito il principio che "la restituito in integrum conseguente al giudicato non può operare in pregiudizio del terzo a suo tempo subentrato nell’alloggio", cioè gli eredi C., sentenza confermata dal Consiglio di Stato per perenzione del gravame con decisione del 30.3.1999, n. 474;

– che la successiva sentenza n. 1250 del 4.5.2000 di ottemperanza alla sentenza n. 31/1995 – a seguito di opposizione di terzo riqualificata come appello – era stata, tuttavia, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 101/2001 in quanto si era giudicato "senza che fosse stato integrato il contraddittorio nei confronti della Coop. C.. che fu parte nel giudizio definito con sent. n. 31/95 e che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio relativo all’ottemperanza ad essa", con rinvio al T.A.R. Campania, sede di Napoli;

– che tale Tribunale reinvestito del giudizio, con successiva sent. n. 4652 del 6.9.2002, aveva ordinata l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 31/95 sempre "secondo i criteri in essa analiticamente enunciati e, comunque, con pieno ed effettivo soddisfacimento della legittima pretesa della ricorrente al conseguimento dell’alloggio illegittimamente negatole" e nominato, altresì, per il caso di inadempimento, quale Commissario ad acta, il Presidente dell’I.A.C.P. di Napoli;

– che, prima che l’Amministrazione avesse posto in essere un qualsivoglia atto teso all’esecuzione, la Coop. C.. e gli eredi Cantone (soltanto venti giorni dal deposito della stessa sentenza n. 4652/2002) con ricorso notificato in data 27.9.2002, avevano proposto appello (r.g. 8058/02) avverso la citata sentenza n. 6673/2004 ed il Consiglio di Stato aveva riformata la sentenza, nella parte in cui, in parziale accoglimento dell’appello aveva disposto la nomina quale Commissario ad acta del Presidente dell’I.A.C.P. (in quanto controinteressato nei precedenti giudizi) e, conseguentemente, da un lato, ordinava alla Regione Campania "di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo regionale per la Campania n. 31 del 27 gennaio 1995 secondo le indicazioni nella stessa precisate", e, dall’altro, in caso di persistente inadempimento, aveva nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli per l’adozione dei necessari,ulteriori adempimenti…….";

– che, decorso il termine di 60 giorni, il Prefetto di Napoli, con decreto n. 26045 del 21.2.2005, nominava la dott. ssa Gabriella Camera, in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo, quale Commissario ad acta per dare esecuzione alla citata sentenza n. 6673/2004;

– che il Commissario ad acta designato, con nota del 10 maggio 2007, chiedeva al Consiglio di Stato di pronunciarsi, in alternativa, sull’opportunità di procedere all’ottemperanza al giudicato nella forma del risarcimento per equivalente e l’adito Consiglio di Stato, con decisione n. 2216 del 10.5.2007, l’aveva autorizzata "a proseguire per la strada del risarcimento per equivalente, fornendo a questa Sezione notizie dell’esito finale (………)", in considerazione della prospettata impossibilità di assegnare all’interessata un appartamento e "dell’altrettanto prospettato accordo tra le parti" ed aveva dichiarata cessata la materia del contendere;

– che, con deliberazione del 25.9.2007 il Commissario ad acta, dott. ssa Gabriella Camera determinava in euro 75.678,96 il "risarcimento per equivalente per compensare tutti gli aspetti lesivi dell’azione amministrativa e per realizzare l’ottemperanza";

– che, con sentenza del Consiglio di Stato del 3.7.2008, n. 4106, con cui, respinta l’istanza della V., del 1011.1.2008, conclusivamente si era dichiarata "cessata la materia del contendere", disattendendo, comunque, il "rilievo" di quest’ultima secondo cui "il provvedimento del Commissario ad Acta è illegittimo nella parte in cui qualifica il disposto risarcimento come volto a compensare tutti i profili d’illegittimità dell’azione amministrativa", ritenendo in proposito "evidente che il provvedimento in questione costituisce esito in forma generica dell’esecuzione disposta con la decisione n. 6673 del 2004 e quindi non può ontologicamente riguardare (e pregiudicare) profili di danno diversi da quelli indicati nella relativa domanda di ottemperanza e, per quanto consta, finora nemmeno azionati dalla sig. ra V.";

– che, infine, in data 21.7.2009 era corrisposto dalla Regione l’importo di euro 75.678,96 di cui alla suddetta deliberazione del Commissario ad Acta del 25.9.2007.

Tanto premesso e preso atto che, allo stato, pur essendo stata dichiarata illegittima la sua esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla Coop. C.., costituenti l’odierno "Parco Vesuvio", in Napoli alla Via Mario Pomilio, n. 9, non aveva potuto conseguire la proprietà di alcun alloggio (essendo stati tutti assegnati ad altri soci, pur se in posizione successiva in graduatoria o, comunque, ripestati nella stessa) da parte della Cooperativa C. e – cosa ancor più grave – delle altre Amministrazioni pubbliche preposte ed, inoltre, che, pur all’esito dell’ottemperanza perseguita in via amministrativa, ha ricevuto unicamente la somma di euro 75.678,96, a mero (ed esclusivo) titolo di controvalore, per equivalente, della non conseguita proprietà dell’appartamento a cui aveva, invece, pieno diritto, V.A. – con ricorso notificato il 161718.9.2009 e depositato il giorno 29 successivo – ha adito questo Tribunale per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della illegittima esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi Coop. C. disposta con provvedimento della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Popolari del 27.11.1976, annullato con sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 639 del 10.11.1982 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 463 del 28.13.7.1986) e per la conseguente condanna delle controparti intimate, ciascuna in ragione delle propria responsabilità e legittimazione, ove del caso previa C.T.U., al pagamento in suo favore della somma – determinata eventualmente anche in via equitativa – di euro 11.279,28 annui di spettanza per il mancato godimento dell’immobile dal 27 luglio 1978 al 21 luglio 200 (data di pagamento del controvalore da parte della Regione Campania), della somma di euro 274.419,01 – salva ogni altra eventuale diversa – a titolo di maggior danno per la perdita del (più elevato) valore di mercato di un immobile del genere, per entrambe, con le maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dall’insorgenza del credito a saldo.

Al riguardo parte ricorrente lamenta che non può, tuttavia, ritenersi esaurito in tali termini il risarcimento del danno di spettanza alla vistolo, competendo alla stessa, senz’altro ed innanzi tutto, un risarcimento per il mancato godimento del cespite medio tempore e cioè nel lunghissimo lasso di tempo compreso tra il 27 luglio 1978 (data in cui l’alloggio, già di spettanza dell’esponente, era stato assegnato in godimento a R. C., figurante in graduatoria al posto successivo) e la data del 21.7.2009 in cui le è stata pagata la somma di controvalore di euro 75.678,96.

Conclude nel senso che tale posta risarcitoria, liquidabile in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., dovrebbe essere, di massima, apprezzata "dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene", nella specie individuato nella consulenza tecnica allegata in euro 11.297,28 annui, da liquidarsi con decorrenza dal 27.7.1978.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, sostenendone l’infondatezza, in fatto ed in diritto.

Si è costituita in giudizio anche la Cooperativa C.., preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il proprio difetto di legittimazione a resistere e, comunque, la prescrizione di ogni diritto, chiedendo, altresì, la condanna delle ricorrente alle spese per lite temeraria nei confronti della Cooperativa.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Pregiudizialmente deve prendersi atto che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la persistenza nella sua assistita dell’interesse alla definizione del presente giudizio.

2. Sempre pregiudizialmente, disattendendo l’eccezione sul punto sollevata dalla difesa della resistente Cooperativa sul presupposto dell’esistenza di una lite insorta tra soggetti privati (la ricorrente e la Cooperativa medesima), nella controversia in esame deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione amministrativa in sede esclusiva.

Come si andrà esponendo la controversia in esame non può ricondursi ad una mera lite fra privati, atteso che l’illecito prospettato da parte ricorrente ed in relazione al quale contende da lungo tempo per conseguire il risarcimento del danno è da ascrivere alla Commissione Provinciale Assegnazione Case Lavoratori, quale organo periferico del Ministero del Lavoro, a cui è da ricondursi la formulazione della originaria graduatoria da cui era stata illegittimamente esclusa la V..

Inoltre, conformandosi ai chiarimenti resi dalla Corte Costituzionale nelle importanti sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 e, di recente, ribaditi nella sentenza n. 35/2010, relativamente al necessario collegamento con l’esercizio del potere amministrativo che le controversie – come nella specie – relativi a diritti devono presentare per essere conoscibili dal giudice amministrativo in sede esclusiva, l’art. 7 comma 1, del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 prevede che: " Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni (……) ".

Ne deriva che, nella fattispecie, trovando la pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente il proprio titolo nell’illegittimo provvedimento del 27.11.1976 di esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla Coop. C.. (di cui la V. era socia) emanato dalla Commissione Provinciale Assegnazione Case per i Lavoratori, quale organo periferico del Ministero del Lavoro, si è in presenza di un danno prodotto da un’attività illecita della P.A. che è senz’altro riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo della P.A.

D’altronde il Tribunale Civile di Napoli con sentenza del 30.8.2004, n. 9071, già ha avuto modo di pronunciarsi sulla vertenza in esame dichiarando "il proprio difetto di giurisdizione per avere giurisdizione il T.A.R. Campania", sulle domande ex art. 2932 e risarcimento danni proposte dalla V. con citazione del 14.11.2002.

3. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato per la mancata prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari per integrare la fattispecie di illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., stante l’omessa corretta individuazione del soggetto cui imputare la responsabilità per l’illecito, per come prospettato da parte ricorrente.

4. Sul punto deve applicarsi al processo risarcitorio innanzi al giudice amministrativo il principio processualcivilistico secondo cui la legittimazione processuale spetta al soggetto che, secondo la prospettazione dell’attore/ricorrente, sarebbe chiamato a rispondere passivamente dell’illecito; al contrario l’individuazione del soggetto passivamente legittimato, sul piano sostanziale, nell’azione risarcitoria è questione attinente al merito della controversia, coma tale da ricondursi alla problematica dell’imputabilità del fatto al suo autore, quale elemento costitutivo dell’eventuale illecito commesso.

Quanto rilevato trova conferma in giurisprudenza per la quale: " Per la sussistenza della legittimazione processuale, che costituisce condizione per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto, è sufficiente l’attribuzione che l’attore faccia al convenuto della titolarità dell’obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda. Nel caso di azione di risarcimento del danno e salva la reiezione nel merito della domanda è legittimato passivamente il soggetto che l’attore assume essere per legge personalmente obbligato a risarcire il danno arrecatogli " (Cass. Civ., sez. III, 26 novembre 1998, n. 11981).

5. Nella fattispecie in esame, in punto di legittimazione passiva del o dei soggetti da individuare per chiamare a rispondere dell’illecito, ad avviso di parte ricorrente, la responsabilità di natura risarcitoria graverebbe, in solido fra loro, sui tre soggetti che, a vario titolo, avrebbero concorso nell’illecito:

– la C.. – Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici a r.l. "a cui si devono l’illegittimità di fondo, che ha dato inizio alla vertenza e cioè l’arbitraria esclusione della deducente dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi, sia quella successiva di avere – nonostante il giudicato favorevole alla V. di cui alle sentenze del T.A.R., Napoli, V Sezione, n. 639/1982 e del Consiglio di Stato n. 463/1986 – pervicacemente proceduto all’assegnazione/cessione in proprietà di "tutti" gli altri alloggi, senza lasciarne comunque uno, a scorrimento della graduatoria alla Vistolo ed, in tali sensi, senza eseguire – come pure affermato dal T.A.R. nella sentenza n. 31 del 27.1.1995 – il giudicato amministrativo favorevole alla stessa "nei confronti di uno degli assegnatari ripescati a seguito delle esclusioni";

– lo I.A.C.P. della Provincia di Napoli, il quale ha "serenamente" stipulato gli atti notarili di trasferimento della proprietà dei vari alloggi del Parco, dimenticando il giudicato favorevole alla V., nonostante esso fosse parte in causa nei procedimenti di cui alle sentenze del T.A.R. CampaniaNapoli del 10.11.1982, n. 639 e del Consiglio di Stato del 28.13.7.1986, n. 463 e del 23.3.1987, n. 172;

– la Regione Campania, infine, sia perché, in generale, preposta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036 alla vigilanza sulle Cooperative edilizie ed, in particolare, alla corretta attuazione dei relativi programmi e, pertanto, autrice del pagamento del controvalore "per equivalente" della non conseguita proprietà dell’appartamento, a cui, invece, l’esponente aveva pieno diritto, sia perché inadempiente anch’essa all’esecuzione della sentenza di cotesto T.A.R. n. 31/1995, come dal medesimo acclarato con decisione n. 4652/2002".

6. La prospettazione di parte ricorrente in ordine alla individuazione della rosa di soggetti passivamente legittimati a rispondere dell’illecito, sì come ad essi imputabile e per il quale chiede il risarcimento del danno, non è condivisibile, atteso che nessuno dei soggetti da lei evocati in giudizio può essere ritenuto responsabile dell’illecito per il quale ne chiede il risarcimento del danno.

7. Per una più agevole identificazione del soggetto passivamente legittimato all’azione risarcitoria in questa sede azionata necessita una breve integrazione e puntualizzazione, anche alla luce della normativa di riferimento, dei fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, anche tenendo conto delle allegazioni prodotte dalla Regione Campania e dalla controinteressata Coop. C..

La ricorrente che aveva partecipato al bando INACASA n. 5100/8 del 2.12.1969, pubblicato il 22.12.1969, in applicazione della normativa all’epoca vigente, racchiusa nella Legge 14.2.1963, n. 609, per l’assegnazione di alloggi INACASA a lotti di lavoratori, contende da oltre trenta anni per il riconoscimento del proprio diritto, atteso che la controversia all’esame del Collegio origina nel 1976, allorquando, con provvedimento della Commissione Provinciale Case per Lavoratori del 27.11.1976, era stata esclusa dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla Coop. C.. di cui era socia che, unitamente ad altre Cooperative, aveva preso parte alla realizzazione in Napoli, località Ponticelli, nel comparto "F" del piano di zona di cui alla L. n. 167/62, c.d. "Parco Vesuvio".

La suddetta legge prevedeva la concessione di mutui agevolati da parte del Ministero del Lavoro in favore di Cooperative in grado di realizzare edifici per i quali disponevano del suolo, non era previsto alcun concorso per essere inseriti in graduatoria e l’intervento ministeriale si realizzava a richiesta della Cooperativa, quando questa si era posta nella condizione di realizzare l’intervento.

Nella fattispecie in esame, la Coop. C.. – come riferito dalla sua difesa nella memoria di costituzione in giudizio, depositata l’8.10.2010 – avuta la disponibilità di un grosso appezzamento di terreno sul quale realizzare vari edifici, formò alcuni lotti di dodici soci ognuno ed in uno di tali lotti era stata inserita V.A., l’attuale ricorrente.

Tuttavia quest’ultima – socia della Cooperativa CELT, partecipante al bando GESCAL n. 5100/8 del 22.12.1969 per l’assegnazione di alloggi INACASA – era stata esclusa dalla predetta assegnazione (dai beneficiari del mutuo agevolato) avente ad oggetto un alloggio sito in Napoli, località Ponticelli di mq. 67,36, con provvedimento del 15.11.1976 della Commissione Provinciale Assegnazione Case Lavoratori, organo del Ministero del Lavoro, per avere il coniuge un appartamento con reddito superiore al massimo consentito. Orbene, a tenore della normativa citata, la conseguenza del provvedimento Ministeriale era l’obbligo per il richiedente (la Coop. C.. per conto dei propri soci) di sostituire il nominativo escluso dall’elenco, onde consentire al "lotto" di beneficiare del mutuo agevolato, concedibile anche solo a lotti completi.

Su richiesta del Ministero del Lavoro ed in doverosa esecuzione della normativa (art. 11 L. n. 60/1963: " Il potere di pronunciare la dichiarazione di decadenza dal diritto all’alloggio nei confronti degli assegnatari morosi, di cui all’art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è esercitato dall’I.A.C.P. (……..) ") la Coop. C.. provvedette, mediante scorrimento della graduatoria, alla copertura del posto nel lotto in questione, reso vacante dall’esclusione, assegnandolo ad altro socio (e, precisamente, gli eredi P./C.), già assegnatario in altro lotto di alloggio meno idoneo.

8. Per quanto attiene il rapporto fra la Cooperativa e la V., la difesa della prima ragguaglia ancora nel senso che, dopo l’esclusione, la Cooperativa provvedette a depennare il nominativo della V. anche dall’elenco dei soci (dal lotto era stata esclusa dal provvedimento ministeriale) ed a restituire sia la quota di iscrizione sia quanto versato in acconto (da conguagliare per l’acquisto del suolo), restituzione che fu accettata dalla V. che incassò i relativi importi, ponendo, così, in essere un comportamento concludente in ordine alla chiusura del rapporto con la controparte (racc. 9.12.19769 n. 3184 doc. in atti).

9. In epoca posteriore di ben sei anni all’accettazione della risoluzione del rapporto con la Cooperativa la V. coltivò, invece, l’azione contro il Ministero ed il provvedimento di esclusione fu annullato dal T.A.R. Napoli con la sentenza n. 639/1982 che passò in cosa giudicata, per effetto del rigetto da parte del Consiglio di Stato del gravame proposto contro la decisione di primo grado (C. di S., Sez. IV, sentt. nn. 463/1986 e n. 172/1987).

In esecuzione del suddetto giudicato il Ministero del Lavoro (Commissione Provinciale) con provvedimento 16.6.1987 dispose la reintegrazione della V., nella posizione di fatto e di diritto che le spettava al 15.11.1976, in particolare nella forma dell’assegnazione alla stessa del medesimo posto in graduatoria al quale, però, corrispondeva altro alloggio al momento in godimento a diverso socio (eredi C./P.), che era risultato in precedenza assegnatario di un altro alloggio meno idoneo; inoltre la medesima Commissione Provinciale, con provvedimento del 18.11.1989, disponeva che il Presidente della Cooperativa C.. desse esecuzione piena ed immediata al giudicato riguardante la V..

A seguito dell’impugnativa proposta avverso tali provvedimenti rispettivamente dalla P. e dalla C.., il T.A.R. Napoli, con successiva sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, annullava il provvedimento del 16.6.1987 emesso dalla Commissione di reintegrazione della V. e, nel fissare i limiti della esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del 1982, con indicazione dei relativi criteri, stabiliva che l’esecuzione medesima non poteva avvenire "in danno del terzo a suo tempo subentrato nell’alloggio" in questione (P.), in quanto oggetto della gara era soltanto l’attribuzione di un mutuo agevolato ed, in più, i C./P., che, nel caso di specie, erano subentrati nell’alloggio per effetto della esclusione, avevano già diritto all’alloggio (il subingresso al posto della V. era dovuto ad uno scorrimento della graduatoria). Infine sempre i P./C. avevano maturato – per il decorso del tempo un diritto proprio al mantenimento dell’alloggio assegnato. Sempre a tenore della suddetta sentenza andavano ricercati beneficiari (subentrati per effetto della esclusione) che non avessero acquisito per il decorso del tempo il titolo al mantenimento dell’assegnazione; in caso di impossibilità di operare l’inserimento, il danno avrebbe dovuto essere risarcito per equivalente.

Nella medesima sentenza il predetto Collegio, riconosciuta la qualità della C. di controinteressata nella esecuzione in questione, dichiarava inammissibile il ricorso da quest’ultima proposto per sopravvenuta carenza di interesse, giacché con la sentenza de qua veniva riconosciuto il diritto alla esecuzione vantato dalla V. sulla base di nuovi criteri enunciati nella medesima e cioè che l’alloggio da assegnare andava reperito fra quelli assegnati ex novo a seguito di avvenute esclusioni di coloro i quali non avevano titolo ad ottenere alloggi.

La ricostruzione offerta dalla difesa regionale prosegue nel senso che, successivamente, invano l’attuale ricorrente diffidava anche l’IACP e la CELT al risarcimento del danno, sia in quanto nel luglio del 1993 era stato stipulato il contratto definitivo con la P., pur nelle more del predetto giudizio, e sia perché la Cooperativa CELT aveva lasciato intendere che non vi erano altri alloggi disponibili.

Tuttavia, prima che la P.A. potesse rinnovare qualsiasi adempimento e prima del passaggio in giudicato della sent. n. 31/95, la V., con ricorso R.G. n. 11990/98 adiva nuovamente il T.A.R. Campania per ottenere l’ottemperanza alla richiamata sentenza n. 31/95 e, nel corso del giudizio in tal modo instaurato, la Regione Campania produceva la documentazione in suo possesso (atteso che soltanto dal 1995 erano stati trasmessi alcuni atti alla Regione) e la C., sollecitata dalla ricorrente V., depositava una relazione nella quale asseriva, tra l’altro, non esservi alloggi disponibili, essendo gli stessi tutti assegnati, e che in ogni caso non vi erano soggetti subentrati ex novo a seguito delle esclusioni.

Nella successiva sentenza n. 1250 del 4.5.2000 resa all’esito del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 31/1995 era stata, tuttavia affermato, tra l’altro ed ancora una volta, il principio che "la restituito in integrum conseguente al giudicato non può operare in pregiudizio del terzo a suo tempo subentrato nell’alloggio" (e cioè gli eredi C.) per cui l’Autorità Giudiziaria "Deve darsi carico del problema consequenziale circa il modo di eseguire il giudicato, salvaguardando il diritto del terzo" che "Può, in determinati casi, addirittura essere immune dal pregiudizio dell’annullamento dell’atto presupposto", di tal ché "Il giudicato, dovendosi salvaguardare nei limiti del possibile le posizioni medio tempore acquisite dai terzi, andava eseguito nei confronti di uno degli assegnatari ripescati a seguito delle esclusioni. E ciò sempre che l’esecuzione non potesse avvenire assegnando altri alloggi nel frattempo realizzati o resi disponibili".

10. Da questo rapido excursus emergono due circostanze di rilievo: la prima che l’attività provvedimentale incidente sulla sfera giuridica della ricorrente è stata posta in essere sempre e soltanto dalla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, quale organo periferico del Ministero del Lavoro, la seconda che in tutte le sentenze che erano intervenute, sia in sede di cognizione che in quella di esecuzione, nella vicenda in esame era stato sempre riaffermato il principio che, pur in presenza della originaria esclusione della V. dalla graduatoria per l’assegnazione alloggi, conseguente ad una illegittimità ascrivibile unicamente alla predetta Commissione, dovendo l’esecuzione del giudicato avvenire con la salvaguardia dei diritti del terzo, la reintegrazione del diritto della ricorrente poteva avvenire solo nella forma del risarcimento per equivalente.

11. Ritornando alla questione di legittimazione, per quanto anzidetto rilevante unicamente sul piano sostanziale, quale elemento strutturale della fattispecie illecita ex art. 2043 cod. civ., i soggetti evocati in giudizio da parte ricorrente non possono considerarsi in nessun modo responsabili della mancata assegnazione dell’alloggio alla V. con la conseguente trasformazione della reintegrazione in forma specifica in risarcimento per equivalente.

12. Deve anzitutto escludersi la sussistenza di una legittimazione a rispondere dell’eventuale illecito in capo alla Coop. C.. la quale, anzi, con provvedimento del 16.6.1987. ne aveva doverosamente disposto la reintegrazione nella originaria graduatoria, nella "posizione di fatto e di diritto" a lei spettante alla data del 15.11.1976 in seno alla Cooperativa C.., altresì intimando agli eredi C. di rilasciare gli immobili occupati al posto della V., premurandosi, in tal modo di dare esecuzione al giudicati formatosi sulle sentente n. 463/1986 e n. 172/1987 del Consiglio di Stato, Sez. IV, con cui era stato rigettato l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Sez. V, n. 639 del 10.11.1982 con cui era stata annullata l’illegittima esclusione della V. dalla graduatoria redatta dalla Commissione Provinciale.

Tuttavia nessuna colpa può ascriversi alla Coop. C.. se, a seguito dell’impugnativa proposta avverso tali provvedimenti rispettivamente dai P. e dalla CELT, il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, con successiva sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, nell’annullare il predetto provvedimento del 16.6.1987 di reintegrazione della V., aveva legittimamente fissato limiti precisi alla esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 639 del 1982.

Inoltre il rapporto Cooperativa/V. si era risolto nel 1976 con il rimborso del totale (quota di iscrizione inclusa), ragion per cui spazio alcuno residua per coltivare una eventuale azione di indennizzo per ingiustificato arricchimento nei confronti della cooperativa.

13. Neanche può ritenersi responsabile dell’eventuale illecito l’I.A.C.P. della Provincia di Napoli che – come ammesso dalla medesima ricorrente – "si è limitato "serenamente" a stipulare gli atti notarili di trasferimento della proprietà dei vari alloggi del Parco", ponendo così in essere un’attività meramente esecutiva e formale.

14. Quanto alla Regione Campania deve prendersi atto della assoluta estraneità della stessa a tutti gli atti che sono alla base della controversia, con particolare riguardo, tanto all’illegittima esclusione della ricorrente, quanto agli illegittimi atti di esecuzione del giudicato di annullamento della stessa, imputabili esclusivamente alla Commissione Provinciale, quale organo periferico del Ministero del Lavoro.

Come rappresentato dalla Regione che resiste in giudizio nella memoria difensiva depositata in data 20.10.2010, solo nel corso dell’anno 1995 l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Napoli trasmise alla Regione Campania, copia della sentenza n. 31/1995 in considerazione del trasferimento in capo a quest’ultima dei compiti di vigilanza sulle Cooperative edilizie ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 1036/1972 e, conseguentemente il dirigente del Settore Edilizia Abitativa presso la Regione dava inizio all’esecuzione della sentenza con nota n. 81 del 23.5.1997 indirizzata all’I.A.C.P. ed alla C..

Appare quanto mai evidente come, nel caso della Regione Campania, non sia configurabile in capo alla stessa alcuno dei presupposti tipici della tutela risarcitoria quali, l’imputabilità del fatto illecito, oltre che il nesso di causalità tra l’illecito ed il danno (laddove accertato) e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa; e ciò in quanto l’illegittima esclusione della V. è stata disposta non dalla Regione resistente, ma dalla Commissione Provinciale Assegnazione Case ai Lavoratori, organo periferico del Ministero del Lavoro.

La Regione Campania è subentrata solo nelle competenze di vigilanza sulle Cooperative edilizie prima spettanti alla predetta Commissione, senza tuttavia che tale trasferimento avesse mai comportato una successione dell’Ente nelle eventuali posizioni "debitorie" della stessa.

Infatti è da escludere che, insieme al trasferimento delle competenze ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 1036/1972, si siano trasferite in capo alla Regione predetta anche le responsabilità per l’eventuale attività illecita posta in essere dall’organo in precedenza investito della medesima competenza successivamente trasferita in via esclusiva alla Regione ed il materiale pagamento operato da quest’ultima del controvalore "per equivalente" della non conseguita proprietà dell’appartamento rappresenta nient’altro che una incombenza meramente esecutiva, in relazione al pagamento di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi relativamente a contenziosi che avevano impegnato l’organo in precedenza competente.

15. Ne deriva che alcuna responsabilità può addebitarsi alla Regione e l’illecito lamentato dalla ricorrente, se c’è stato, risulta imputabile unicamente al Ministero del Lavoro, ma quest’ultimo non risulta essere stato evocato in giudizio dalla ricorrente.

16. In punto di diritto sarà bene sottolineare che il D.P.R. 11.10.1963, n. 1471, all’art. 60, prevede che: " La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria e in locazione, nonché quelle per la concessione dei prestiti sono fatte da una Commissione provinciale istituita con decreto del Prefetto.

La Commissione provinciale provvede altresì ad effettuare i sorteggi di cui al precedente art. 53, lettera b) nonché a compiere ogni operazione conseguente all’espletamento degli speciali bandi indicati dall’art. 55 delle presenti norme.

La commissione provinciale è composta (……….) ".

17. Conclusivamente, disattesa ogni altra ragione o eccezione, il ricorso infondato e, pertanto, deve essere respinto, a cagione dell’omessa sua notifica al Ministero del Lavoro, quale unico soggetto responsabile a cui imputare la responsabilità per l’eventuale illecito commesso.

18. Infine, disattendendo la domanda di condanna per lite temeraria in tal senso avanzata sia dalla Regione Campania che dalla Coop. C.. sul presupposto dell’esistenza di precedenti giudicati e della violazione del principio del divieto del ne bis in idem, è da escludere che la lite intentata dalla ricorrente possa assumere i connotati della temerarietà.

In proposito basterà rilevare che la V. era stata illegittimamente ed ingiustamente esclusa dalla graduatoria e, non certo per sua colpa, anche se, in forza di una corretta applicazione della normativa di riferimento operata in sede giudiziaria, fu costretta a rinunciare alla reintegrazione in forma specifica con l’assegnazione dell’alloggio e dovette accontentarsi del risarcimento del danno per equivalente.

19. Le spese giudiziali, ricorrendone i presupposti, possono essere compensate tra le parti..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compenate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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