T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 110 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 19 febbraio 1997 e depositato il 4 marzo successivo la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe ed agiva per la declaratoria del proprio diritto a conseguire le spettanze patrimoniali azionate. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di essere stato inquadrato, a seguito di riassetto delle carriere disposto con delibera del 26 novembre 1970, nella qualifica di capo divisione amministrativo;

– che l’amministrazione, con delibera n. 160 del 20 dicembre 1990, decideva di corrispondere gli arretrati dovuti a decorrere dal 1 luglio 1970, data di retroattività della decisione di inquadramento contenuta nella delibera di giunta n. 212 del 21 luglio 1988;

– che a seguito della delibera n. 160, gli venivano attribuite le spettanze, con pagamento avvenuto in data 31 gennaio 1991, senza che vi fossero compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria;

– che l’amministrazione, neppure dopo espressa diffida notificata il 17 luglio 1996, provvedeva al pagamento del dovuto, respingendo l’istanza del ricorrente.

Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva la parte resistente, Comune di Napoli, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

In data 9 dicembre 2009 parte ricorrente presentava opposizione al decreto di perenzione emesso il 1\3 ottobre del 2009.

All’udienza odierna, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

1 In diritto va osservato che il ricorso non è fondato e va respinto atteso che il Tribunale ritiene di confermare il proprio precedente orientamento, espresso, tra le altre, con la sentenza n. 7441/06 di questa Sezione.

Risulta invero fondata l’eccezione di prescrizione del credito avanzata dal Comune resistente. Questi sottolinea come la fonte dell’obbligazione retributiva sia da rinvenirsi unicamente nella delibera di inquadramento, ossia la n. 212 del 21 luglio 1988, e che quindi al ricorrente non spetta la corresponsione di interessi e rivalutazione per il periodo antecedente a tale data. Per altro verso, il Comune sottolinea inoltre come le dette poste, qualora dovessero ritenersi dovute, sarebbero comunque prescritte, stante il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c..

Entrambe le eccezioni sono fondate e meritano accoglimento.

2. In primo luogo, è pacifico in giurisprudenza che il diritto patrimoniale del pubblico dipendente può trovare fonte immediata nella legge ovvero in altro atto di natura normativa. Qualora il credito sorga dalla legge, la data di sua maturazione è quella della scadenza legalmente prevista, poiché in tale caso gli atti che l’amministrazione è tenuta eventualmente ad adottare sono di natura meramente ricognitiva o dichiarativa. Quando invece il diritto patrimoniale non trova origine nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano, è in questi che va rinvenuta la fonte dell’obbligazione retributiva. Pertanto nel primo caso l’eventuale adempimento eseguito con ritardo impone il pagamento in favore del dipendente degli oneri accessori costituiti dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, i quali decorrono dalla data di maturazione delle somme capitali, e quindi direttamente dalla legge. Invece, nel secondo caso, le previsioni della legge non hanno effetto automatico, ma sono subordinate all’adozione di provvedimenti costitutivi, con la conseguenza che questi fanno ritardare al momento della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme. Ciò comporta che il diritto al conseguimento degli oneri accessori può sorgere solo nel caso in cui il pagamento viene disposto con ritardo rispetto all’adozione dell’atto (da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5909).

Per venire al caso di specie le pretese patrimoniali del ricorrente sono fondate unicamente dalla data dell’atto di inquadramento effettivo, operato con delibera di giunta n. 212 del 21 luglio 1988. Infatti, è da tale momento che vengono in essere tutti i momenti costitutivi del credito azionato (in riferimento proprio alla vicenda in esame e per l’affermazione che il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria delle somme dovute al pubblico dipendente decorre dalla data in cui vengono in essere tutti gli elementi costitutivi del credito retributivo, ossia dalla data di esecutività della deliberazione che ha riconosciuto al dipendente il nuovo status, vedi Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 1995, n. 1516).

Pertanto, la pretesa azionata è del tutto infondata, se riferita al periodo antecedente al 21 luglio 1988.

3. Venendo al secondo profilo, ossia alla intervenuta prescrizione dei ratei se riferiti al momento successivo, va rilevato come correttamente il Comune abbia ritenuto esistente la prescrizione quinquennale, e non quella decennale voluta dal ricorrente.

La prescrizione quinquennale si applica per i crediti derivati dall’applicazione di specifiche disposizioni di legge, mentre la prescrizione decennale opera allorquando il credito del dipendente derivi da un provvedimento costitutivo dell’amministrazione, da adottarsi previo riconoscimento e determinazione quantitativa della sussistenza del diritto vantato (vedi Consiglio Stato, sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2554). In maggiore dettaglio, deve riconoscersi, seguendo un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000, n.1044; Consiglio Stato, Sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5201), che la prescrizione ordinaria sia conseguenza di diritti retributivi che postulino, per la relativa determinazione quantitativa, l’esecuzione da parte dell’amministrazione di specifici accertamenti o l’adozione di atti presupposti (Cons. Stato, Sez. VI, 8 agosto 2000, n.4364).

I principi sopra enunciati vanno qui applicati, tenendo conto che la misura ed i presupposti costitutivi delle spettanze desiderate risultano puntualmente definiti a monte dell’intervento della stessa pubblica amministrazione. L’entità delle competenze non è legata ad alcuna ulteriore attività istruttoria o provvedimentale del Comune. Infatti, una volta operato l’inquadramento del dipendente nella nuova qualifica, le spettanze retributive sono sottratte all’ambito provvedimentale e ricondotte nella disciplina generale, di fonte legislativa o contrattuale che sia. Pertanto, in tali situazioni, si deve concludere per l’applicazione al diritto nella specie controverso del termine quinquennale di prescrizione e contestualmente negare la pretesa applicabilità del termine ordinario decennale, per la vista insussistenza dei presupposti stabiliti a quel fine dall’orientamento ricordato.

La vicenda va quindi ricondotta nell’ambito usuale, per cui la prescrizione delle competenze a carico dell’amministrazione, in favore dei pubblici dipendenti, è soggetta al termine generale di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c.; termine che inizia a decorrere dalla data di maturazione degli assegni, e si interrompe solo a seguito di un atto formale di costituzione in mora ovvero a seguito della proposizione di un ricorso (Consiglio Stato, sez. IV, 8 settembre 1995, n. 683). Il che implica che, nel caso in specie, va ritenuta prescritta la pretesa del ricorrente, quand’anche riferita all’ultimo rateo, atteso che la stessa è stata azionata in data 17 luglio 1996, a fronte di una maturazione intervenuta al più tardi in data 31 gennaio 1991.

4. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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