Regione Piemonte Piano Casa Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20.

Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.

Bollettino Ufficvale della Regione Piemonte n. 28 del 16 / 07 / 2009

Capo I.
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
REALIZZABILI IN DEROGA
Art. 1.
(Disposizioni a termine)
1. In attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere
il rilancio dell’economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, nonché
migliorando la sicurezza delle strutture e l’accessibilità degli edifici, approva le disposizioni di cui alla
presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2011.
3. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o le denunce di inizio attività (DIA) presentati entro la
data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data,
entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) per unità edilizie si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali
ad uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso
degli imprenditori agricoli professionali, quando persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003, n. 38), e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; b) la volumetria
complessiva, la superficie coperta e la superficie utile lorda (SUL) sono quelle calcolate con il metodo
previsto dallo strumento urbanistico o, in mancanza, dal regolamento edilizio vigente nel comune.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/piemonte/PIEMONTE-Legge-20_2009.pdf

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