Regione Toscana Piano Casa Legge regionale 08 maggio 2009, n. 24

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio
dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente
(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del
13.05.2009 )

Art. 1 – FinalitÃ
1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia,
risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con
i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi
edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la
compatibilità ambientale, l’efficienza energetica degli edifici e la
fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha
carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi
edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio
dell’attività entro il termine perentorio di cui all’articolo 7,
comma 2.
Art. 2 – Definizioni e parametri
1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per edifici abitativi si intendono gli edifici con
destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso
abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a
quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo
indeterminato impegnati nell’attività agricola;
b) per superficie utile lorda si intende la somma delle
superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui
volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori
terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i
vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da
strutture orizzontali praticabili con altezza libera media
superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi
i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al
perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso
pubblico;
c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del
perimetro individuato:
1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55,
comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni
abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo
del territorio;
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti
edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo
adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della
l.r. 1/2005;
3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o
nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);
d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si
intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o
dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni
contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitÃ
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge
6 agosto 1967, n. 765).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
http://www.pianocasa2009.com/docs/toscana/legge-2009-00024.pdf

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