Regione Trentino Alto Adige Piano Casa Legge Trento n. 2 del 28-03-2009

Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento

Capo I Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi
ARTICOLO 1
Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi
1. In considerazione dell’eccezionale crisi economica in corso, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria con:
a) misure per il sostegno al reddito e all’occupazione delle fasce sociali in difficoltà;
b) interventi per il sostegno delle imprese;
c) azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino;
d) una manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna;
e) individuazione dei limiti massimi per i compensi agli amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali della Provincia.
2. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse autorizzate da queste leggi e le somme previste dal comma 7.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale individua gli atti da adottare per l’attuazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1, nonché i termini entro i quali essi devono essere adottati, anche prescindendo dalle procedure previste dalla normativa vigente.
4. Tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure di cui al comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l’approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati che individuano gli interventi e le misure da attuare, nonché i tempi di approvazione degli stessi. I predetti atti di programmazione possono essere approvati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con riguardo alle procedure e ai contenuti; analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge. Nell’individuazione degli atti di programmazione la Giunta provinciale, in particolare, si conforma al criterio in base al quale gli interventi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici sono comunque individuati dalla Giunta provinciale, mentre quelli di importo inferiore alla predetta soglia possono essere individuati dal dirigente competente previo parere positivo del dirigente generale di riferimento.
5. Nel rispetto del diritto comunitario, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse, la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ridefinendo eventualmente i criteri di priorità per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l’ammissione a finanziamento.
6. Per assicurare una rapida mobilitazione delle risorse finalizzate a opere e interventi già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale effettua una revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in corso di attuazione e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa anche relativi a esercizi precedenti l’anno 2009, riprogrammando su esercizi successivi al 2009 le opere e gli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità. Con la revisione sono eliminati gli interventi ritenuti non più necessari e possono essere apportate modifiche alla spesa prevista per gli interventi che si ritiene di confermare.
7. Le somme corrispondenti agli interventi oggetto di verifica ai sensi del comma 6 non confermate a carico degli esercizi 2009 e precedenti sono utilizzate per la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1. A tal fine possono essere autorizzati appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio, con conseguente contabilizzazione delle somme non confermate.
8. In relazione all’evoluzione della congiuntura economica la Giunta provinciale è autorizzata a integrare gli stanziamenti dei capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure previsti dal comma 1 con prelievi dagli appositi fondi di riserva istituiti nella funzione obiettivo relativa a fondi di riserva e per nuove leggi. I prelievi possono essere disposti relativamente sia agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, sia agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale. La Giunta provinciale può inoltre prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio e dal relativo documento tecnico, sia di competenza che degli anni successivi, relativi ai capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure di cui al comma 1 per portarle in aumento dei fondi di riserva di cui a questo comma.
9. In sede di approvazione degli interventi e delle misure di cui alla lettera d) del comma 1 sono fissati i termini per l’avvio e per la realizzazione degli stessi. Salvo casi espressamente individuati, i termini per l’avvio non possono essere superiori a sessanta giorni dall’atto di approvazione degli interventi e delle misure. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini previsti da questo comma e i casi per i quali può essere autorizzata la proroga del termine per la realizzazione degli interventi.
10. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 9 le relative risorse possono essere stornate anche a favore dei fondi di riserva di cui al comma 8, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per essere riassegnate al finanziamento di altri interventi e misure aventi caratteristiche di rapida realizzabilità. Questo comma non si applica al fondo straordinario per gli interventi anticongiunturali dei comuni previsto dall’articolo 13 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
11. Le liquidazioni di spesa che riguardano gli interventi e le misure previste dal comma 1 sono disposte entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, salvo esigenze straordinarie individuate con la deliberazione prevista dal comma 12. Sia per i pagamenti che riguardano gli interventi diretti, sia per le agevolazioni si applicano comunque i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
12. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l’applicazione di quest’articolo, con particolare riferimento:
a) agli atti da adottare ai sensi dei commi 3 e 4 e ai termini per la relativa adozione;
b) ai criteri e alle modalità per l’effettuazione della revisione straordinaria prevista dal comma 6;
c) ai criteri e alle modalità per la riprogrammazione finanziaria prevista dal comma 6;
d) ai criteri generali per la fissazione dei termini di avvio e realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 9;
e) ai criteri e alle modalità per il monitoraggio in ordine al rispetto dei termini previsti dal comma 9;
f) ai criteri e alle modalità per lo storno e la riassegnazione delle risorse previste dal comma 10;
g) alle modalità per coordinare la programmazione degli interventi e delle misure previsti da quest’articolo con quelli di carattere ordinario previsti dalle leggi di settore.
13. La Giunta provinciale comunica al Consiglio provinciale l’elenco degli interventi e delle misure effettuate in base a quest’articolo nell’anno 2009 e seguenti.
14. L’articolo 36 (Disposizioni in materia di contabilità) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, può essere applicato per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 con riferimento all’annullamento di residui passivi relativi a esercizi finanziari precedenti il 2009.
15. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria, agli interventi finalizzati a sostenere e assistere la spesa per investimenti rientranti nella competenza della Provincia, ivi compresi quelli esecutivi di progetti compresi nel quadro strategico nazionale, si applicano le speciali misure e procedure acceleratorie previste da quest’articolo e dalle altre norme provinciali in materia.

http://www.pianocasa2009.com/docs/trentino/Legge_provinciale_Trento_2_2009.pdf
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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