T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 8 Concessione per nuove costruzioni; Piano regolatore particolareggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 8.4.2003, tempestivamente depositato, gli esponenti premettono in punto di fatto di aver avanzato domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, nel territorio del Comune intimato, località Scacciagalline; che i terreni dei deducenti sono confinanti tra loro, concorrendo a formare un unico lotto della superficie complessiva di mq. 5.022; che tale lotto ricade in sottozona "B3, Piano di zona 167" del vigente P.R.G. del Comune di Formia.

Con la nota impugnata il Dirigente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Formia esprimeva parere contrario al rilascio della vista concessione, sul rilievo che:… "essendo decaduto il vincolo strumentale…l’area di che trattasi non è più regolata urbanisticamente (zona bianca);….per tali zone scattano le norme di salvaguardia regolate dalla L. R. n. 86/90 ed è previsto un indice di m.c. 0,003 per metro quadrato edificabile".

A sostegno del presente ricorso gli interessati denunciano l’illegittimità della nota impugnata: 1) per violazione degli art. 9 della L. 18.4.1962, n. 167 e dell’art. 17 della L. 17.8.1942, n. 1150; per violazione dell’art. 4 della L. 28.1.1977, n. 10in relazione all’art. 1 della L.R. 24.11.1990, n. 86 ed eccesso di potere sotto vari profili; violazione del P.R.G.

Il Comune di Formia non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 2.12.2010, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Giova premettere che il Piano di Zona per l’edilizia residenziale pubblica è stato introdotto dalla Legge 18.4.1962, n. 167, quale strumento urbanistico finalizzato essenzialmente all’acquisizione di aree edificabili da destinare alla costruzione di alloggi in relazione all’accertato fabbisogno abitativo previsto per l’arco temporale di un decennio.

È noto che la natura e le finalità di detto Piano consistono nella costruzione di alloggi a carattere economicopopolare, cioè nel fornire case di tale tipo a basso costo o comunque contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le esigenze dei ceti più deboli, esigenza sociale, quest’ultima, che soddisfa il riferimento ai "motivi di interesse generale", previsti dall’art. 42 comma 3 Cost. che giustificano la espropriazione delle aree all’uopo necessarie.

D’altro canto, trattandosi di un intervento pubblico nel mercato immobiliare la legge fissa determinati limiti al fine di armonizzare questo con l’iniziativa privata introducendo, da una parte, il citato arco temporale del decennio e, dall’altra, una quota minima ed una massima del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato da soddisfarsi attraverso il PEEP.

Ciò premesso, deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 167/1962; dell’art. 17 comma 1 L. 1150/1942; dell’art. 4 L. 10/1977 in relazione all’art. 1 L.R. 86/1990; eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche, violazione del PRG.

Il ricorso è fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che al momento dell’esame della domanda di concessione edilizia prodotta dai ricorrenti il piano di zona per l’edilizia economica e popolare in località Scacciagalline, approvato con delibera consiliare 279 del 1 dicembre 1978, era divenuto inefficace per decorrenza del termine di validità dello stesso.

Il lotto dei deducenti è peraltro inserito nel visto piano di zona il quale – secondo quanto affermato in ricorso – è stato in gran parte eseguito alla scadenza del periodo di vigenza del piano stesso.

Tale area non può tuttavia ritenersi sfornita di regolamentazione urbanistica (zona bianca), con conseguente applicazione dell’art. 4 L. 10/1977 e l’art. 1 della L.R. 86/1990. Quest’ultima disposizione infatti presuppone la totale assenza di strumentazione urbanistica mentre nella fattispecie esiste sia un PRG che il piano di zona, per quanto sia scaduto il suo termine di attuazione.

L’art. 17 della L. 17.8.1942, n. 1150, rubricato "Validità dei piani particolareggiati" dispone che: "decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell’art. 14.

In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che:…"ai sensi dell’art. 17, primo comma, della L. n. 1150/1942, il piano particolareggiato, decorso il termine stabilito per l’esecuzione, diventa inefficace relativamente alla parte in cui non ha avuto attuazione, rimanendo, però, fermo, a tempo indeterminato, l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ne consegue che tali previsioni, in linea di principio, rimangono efficaci a tempo indeterminato (nel senso che costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo), diventando inefficaci col decorso del termine unicamente le previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, dovendosi intendere, quest’ultimo concetto, però, nel senso che non è più consentita l’ulteriore esecuzione del piano attuativo, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del suddetto piano (anche sugli allineamenti), che per tale parte ha efficacia ultrattiva" (Consiglio Stato Sez. V, 20 marzo 2008, n. 1216)

Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche è possibile in primo luogo concludere che nel caso di specie non si è in presenza di una zona bianca come, invece ha affermato erroneamente l’ente territoriale intimato; che, in mancanza di precise informazioni in ordine alla specifica destinazione del lotto dei ricorrenti secondo il piano di zona e del livello di attuazione di quest’ultimo, c spetta al Comune di Formia stabilire, in sede di rinnovazione del procedimento, se sussistono effettivamente i presupposti per applicare il suesteso art. 17 della l.u. ovvero se,, possa trovare applicazione la disciplina del PRG come vorrebbe il ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo dell’erronea motivazione.

Quanto alle spese di giudizio sussistono motivi per dichiararle irripetibili.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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