Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 del Trattato stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all’articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16 del Trattato di cui all’articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell’Accordo)