Corte Costituzionale, Sentenza n. 90 del 2012, in tema di accesso all’impiego regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 16 del 18-4-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell’ordinamento e
delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 29 luglio-3 agosto 2011, depositato in cancelleria il 5
agosto 2011, ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Luigi Manzi per la
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011,
notificato il 3 agosto 2011 e depositato il successivo 5 agosto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell’ordinamento e delle norme in
materia di personale della Regione e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione,
nonche’ agli artt. 24 e 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e all’art.
52 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
1.1. — L’art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. n. 4 del
2011 prevede che, all’art. 5 della legge della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in
materia di personale), sia apportata la seguente modificazione: «alla
fine del comma 5 sono aggiunte le parole: "nonche’ la percentuale di
posti riservati all’ingresso dall’esterno, che non puo’ essere
inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita’ che si
sviluppano su piu’ livelli giuridico-economici per progressione
verticale"».
A seguito di tale modifica, il suddetto comma 5 ha la seguente
formulazione: «Con regolamento vengono definiti, previa informazione
alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalita’ di ricorso
alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonche’ le procedure
per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso
provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso
all’impiego regionale, le modalita’ concorsuali e le procedure
relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonche’ la percentuale
di posti riservati all’ingresso dall’esterno, che non puo’ essere
inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita’ che si
sviluppano su piu’ livelli giuridico-economici per progressione
verticale».
1.1.1. — Secondo il ricorrente, la disposizione regionale
riportata sarebbe costituzionalmente illegittima, poiche’ violerebbe
gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.
In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’impugnato art. 4
derogherebbe – a detta del Presidente del Consiglio – all’art. 24,
comma l, del d.lgs. n. 150 del 2009 e all’art. 52, comma l-bis, del
d.lgs. n. 165 del 2001. La prima delle due ricordate norme, infatti,
prevede che «le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio
2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a
favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni».
L’art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto
dall’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009), poi, stabilisce che le
progressioni fra le aree avvengano tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso.
1.1.2. — Pertanto, – prosegue il Presidente del Consiglio –
l’art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2011,
mentre, da una parte, richiama il limite del 50 per cento dei posti
messi a concorso da riservare all’ingresso dall’esterno, dall’altra
parte, permette di derogarvi per quanto concerne le professionalita’
che si sviluppano su piu’ livelli giuridico-economici per
progressione verticale, ponendosi in tal modo in contrasto con quanto
previsto dall’art. 24, comma l, del d.lgs. n. 150 del 2009 e
dall’art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 violando,
irragionevolmente, i principi di uguaglianza e buon andamento della
pubblica amministrazione, prestandosi ad essere utilizzata «per
aggirare» il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e
97 Cost.
Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio
di cui all’art. 97 Cost. puo’, in limitati casi, consentire la
previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse
esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, ma
«l’area delle eccezioni» deve essere delimitata in modo rigoroso e
subordinata all’accertamento di specifiche necessita’ funzionali
dell’amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica
dell’attivita’ svolta (e’ citata la sentenza n. 215 del 2009).
L’elusione del principio del concorso pubblico – prosegue il
ricorrente – renderebbe, altresi’, possibile «un’eccessiva e non
preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di
selezione, cosi’ da consentire, in ultima analisi, che la selezione
del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi
marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non
predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)».
1.1.3. — La disposizione censurata, secondo il Presidente del
Consiglio, si porrebbe in contrasto anche con i principi di
coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost., poiche’ – eccedendo la competenza legislativa regionale
– non rispetterebbe «la proporzione stabilita nelle citate norme
statali», principio fondamentale della materia «coordinamento della
finanza pubblica» (sentenze n. 120 del 2008, n. 169 del 2007 e n. 229
del 2011).
2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche la
lettera b) del comma 1 dell’art. 4, che inserisce, dopo il comma 5
dell’art. 5 della legge regionale n. 3 del 2000, due ulteriori commi,
il 5-bis e il 5-ter. In particolare, questo ultimo stabilisce che:
«Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali,
senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non piu’ del 50 per
cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel
triennio precedente potra’ essere assegnato mediante concorsi
interni, ai quali e’ ammesso il personale in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento riguardante le modalita’ di accesso e dal
contratto collettivo. L’anzianita’ richiesta e’ ridotta di due anni
nei confronti del personale pervenuto alla posizione
economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio
precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il
rispetto della predetta percentuale puo’ essere assicurato anche con
compensazione tra i diversi profili professionali».
2.1. — Anche il dettato della lettera b) del comma 1 dell’art. 4
violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., per ragioni
sostanzialmente analoghe a quelle prospettate e sopra ricordate,
relativamente alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 4.
Anche tale norma, infatti, secondo il ricorrente – nello
stabilire che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti
mediante concorsi esterni avvenga anche con compensazione tra i
diversi profili professionali – determinerebbe una sostanziale deroga
al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, secondo il quale non puo’ essere riservata ai
concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti
disponibili.
La "compensazione" fra profili professionali prevista dalla norma
censurata, difatti, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,
potrebbe consentire il bando di concorsi interamente riservati al
personale interno, sia pure a fronte di concorsi accessibili invece
esclusivamente dall’esterno, in contrasto con gli artt. 24 del d.lgs.
n. 250 del 2009 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e violando, pertanto,
i parametri sopraindicati.
3. — Si e’ costituita in giudizio la Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol contestando sia l’ammissibilita’ che la
fondatezza del ricorso governativo.
3.1. — Relativamente alle censure mosse all’art. 4, comma 1,
lettera a), in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost.,
la resistente ricorda come la stessa Corte costituzionale abbia
riconosciuto la possibilita’ di derogare alla regola generale del
concorso pubblico per l’accesso all’impiego pubblico a condizione che
esistano «peculiari situazioni giustificatrici» (sentenza n. 213 del
2000). Essa, infatti, ha ritenuto legittimi metodi di selezione
alternativi al concorso pubblico, volti a valorizzare esperienze
interne all’amministrazione (sono citate le sentenze n. 100 del 2010,
n. 293 e n. 215 del 2009), subordinando tale legittimita’ alla
previsione di adeguati criteri selettivi idonei a garantire la
necessaria professionalita’ degli assunti, nonche’ un bilanciamento
tra il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico
e i sistemi alternativi (sono altresi’ citate le sentenze n. 213 del
2010, n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n. 34 del 2004).
Nel caso in esame, secondo la difesa regionale, le condizioni
richieste per l’eccezione al principio generale del concorso pubblico
sussisterebbero, in quanto la deroga prevista dalla Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol si limiterebbe alle sole
professionalita’ che si sviluppano su piu’ livelli
giuridici-economici, per progressione verticale, e si
giustificherebbe in ragione della necessita’, da parte della Regione,
di dare adeguata copertura a profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalita’ acquisibile esclusivamente in
seno all’amministrazione.
Lo stesso art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, infatti, dopo avere
fissato al comma l la riserva di posti a favore del personale
interno, al comma 2, specifica che essa «e’ finalizzata a riconoscere
e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti,
in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni».
3.1.1. — Inoltre, tale eccezione – sempre secondo la resistente
– sarebbe limitata a pochi casi, come, del resto, risulta dalla
relazione introduttiva alla legge regionale n. 4 del 2011 e,
comunque, essa non supererebbe la percentuale minima del 50 per cento
da riservare all’ingresso di personale esterno, che verrebbe di fatto
rispettata, in quanto la percentuale non sarebbe calcolata in base ai
posti disponibili della dotazione organica dei singoli livelli
giuridico-economici professionali, bensi’ su quelli di tutta la
dotazione organica della specifica professionalita’.
3.2. — Ugualmente non fondate, secondo la resistente, sarebbero
le censure relative alla lettera b) del medesimo art. 4, comma 1,
della legge regionale n. 4 del 2011, promosse sempre in riferimento
agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.
La difesa regionale ricorda che i1 Governo contesta la prevista
"compensazione" fra profili professionali, in base alla quale sarebbe
possibile l’indizione di concorsi interamente riservati al personale
interno («sia pure a fronte di concorsi accessibili invece
esclusivamente dall’esterno»), ritenendola in contrasto con gli artt.
24 d.lgs. n. 250 del 2009 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, e, quindi,
con i principi di ragionevolezza, imparzialita’ e buon andamento
della pubblica amministrazione.
3.2.1. — Tale censura, al pari della precedente, secondo la
Regione, non sarebbe fondata.
Infatti, a detta della difesa regionale, la deroga alla regola
del concorso pubblico e’ ammessa, in presenza di particolari
situazioni giustificatrici, proprio per poter assicurare il buon
andamento dell’amministrazione, purche’ vengano stabiliti «adeguati
criteri selettivi», ed «un equo bilanciamento tra selezione mediante
concorso pubblico e selezione mediante metodo alternativo».
La disposizione regionale impugnata – prosegue la resistente – ha
il preciso obiettivo di garantire la funzionalita’ dell’ente
regionale, nel caso in cui, a causa delle limitazioni introdotte
dalle norme finanziarie, non sia possibile procedere a nuove
assunzioni di personale (per esempio, in seguito a pensionamento o a
cessazione dal servizio di personale interno con conseguente vacanza
di posizioni professionali che non possono venir ricoperte neppure
con l’attribuzione di mansioni superiori).
In questo caso, difatti, la compensazione fra i diversi profili
professionali, prevista dalla norma censurata, potrebbe risolvere il
problema della copertura del posto vacante senza ricorrere a nuove
assunzioni e permettendo il bando di un concorso interno per la
professionalita’ carente.
3.2.2. — Infine, sempre secondo la difesa della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, il comma 5-ter aggiunto dalla
disposizione impugnata e’ da leggersi nel contesto e con
l’integrazione di quanto stabilito dal successivo comma 5-quater, che
prevede che «La percentuale di posti riservata al personale a tempo
indeterminato per effetto dell’applicazione dei commi 5 e 5-ter non
puo’ comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento»,
venendosi cosi’ a garantire il limite percentuale minimo del 50 per
cento di posti riservati all’ingresso dall’esterno.
In tal modo sarebbero rispettate tutte e tre le condizioni
individuate dalla Corte costituzionale per poter eccezionalmente
derogare al principio del concorso pubblico, in particolare:
sussisterebbe la specifica ragione che varrebbe a giustificare tale
eccezione, consistente nella necessita’ di fronteggiare possibili
vacanze in professionalita’ specifiche, senza ricorrere a nuove
assunzioni; verrebbero puntualmente fissati i criteri di selezione;
sarebbe, in ogni caso, garantito l’equo bilanciamento fra ricorso al
sistema di selezione pubblico e quello alternativo interno.
4. — In prossimita’ dell’udienza, la Regione resistente ha
depositato una memoria nella quale ha chiesto alla Corte di voler
ritenere cessata la materia del contendere in relazione alla
questione di legittimita’ relativa alla lettera a) del comma 1
dell’art. 4 della legge regionale n. 4 del 2011, essendo stata la
stessa parzialmente abrogata dall’art. 7, comma 3, della legge della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige –
Legge finanziaria), che ha soppresso le parole da «salvo» a
«verticale».
Relativamente alla lettera b) del citato comma 1 dell’art. 4,
vengono sostanzialmente ribadite le argomentazioni esposte nell’atto
di costituzione, insistendo nella richiesta che il ricorso venga
respinto perche’ non fondato.
5. — In data 2 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato istanza di rinuncia al ricorso limitatamente
alle censure promosse nei confronti dell’art. 4, comma 1, lettera a),
della legge regionale censurata, reiterando la richiesta di
accoglimento delle censure relative al comma 1, lettera b), del
medesimo art. 4.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell’ordinamento e delle norme in
materia di personale della Regione e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), in quanto
in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della
Costituzione, nonche’ con gli artt. 24 e 62 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e con
l’art. 52 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche).
L’art. 4, comma l, lettera a), della citata legge reg. prevede
che, all’art. 5 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di
personale), sia apportata la seguente modificazione:«alla fine del
comma 5 sono aggiunte le parole: "nonche’ la percentuale di posti
riservati all’ingresso dall’esterno, che non puo’ essere inferiore al
50 per cento, salvo per le professionalita’ che si sviluppano su piu’
livelli giuridico-economici per progressione verticale"».
Il complessivo dettato del comma 5 dell’art. 5 della legge reg.
n. 3 del 2000 (cui la disposizione precedentemente citata accede)
prevede che: «Con regolamento vengono definiti, previa informazione
alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalita’ di ricorso
alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonche’ le procedure
per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso
provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso
all’impiego regionale, le modalita’ concorsuali e le procedure
relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonche’ la percentuale
di posti riservati all’ingresso dall’esterno, che non puo’ essere
inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita’ che si
sviluppano su piu’ livelli giuridico-economici per progressione
verticale».
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe
costituzionalmente illegittima, poiche’ la stessa – nel consentire la
deroga al limite del 50 per cento dei posti messi a concorso e
riservati a candidati esterni all’amministrazione per quanto attiene
«le professionalita’ che si sviluppano su piu’ livelli
giuridico-economici per progressione verticale» – si porrebbe in
contrasto con quanto previsto dall’art. 24, comma l, del d.lgs. n.
150 del 2009 e dall’art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001
violando, irragionevolmente, i principi di uguaglianza e buon
andamento della pubblica amministrazione, prestandosi ad essere
utilizzata «per aggirare» il principio del pubblico concorso, di cui
agli artt. 3 e 97 Cost.
La ricordata previsione legislativa sarebbe, altresi’, in
contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto – alterando
la proporzione tra la percentuale dei posti riservati a candidati
esterni e quella dei posti riservati a candidati interni, e ponendosi
in contrasto con quanto stabilito dalla sopra ricordate norme
statali, espressive di un principio di coordinamento della finanza
pubblica, volto al contenimento della spesa pubblica – verrebbe ad
eccedere la competenza legislativa regionale in relazione ai principi
fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica» la cui
determinazione spetta allo Stato.
2. — Con riferimento a tale questione, deve essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
2.1. — Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l’art. 7, comma 3, della
legge reg. 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige – Legge finanziaria), ha modificato la normativa
censurata, espungendo da detta disposizione le parole «salvo per le
professionalita’ che si sviluppano su piu’ livelli
giuridico-economici per progressione verticale».
2.1.1. — Proprio in considerazione di tale modifica –
conformemente alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 24
febbraio 2012, la difesa erariale, nella memoria depositata il 2
marzo 2012, ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente alle
censure promosse nei confronti dell’art. 4, comma 1, lettera a),
della legge regionale in esame.
2.1.2. — Alla data della decisione, non risulta che detta
rinuncia sia stata accettata dalla Regione resistente. Peraltro,
secondo la giurisprudenza costituzionale, la rinuncia non
regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando
l’estinzione del processo, puo’ fondare, unitamente ad altri
elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
per carenza di interesse del ricorrente (ex plurimis, sentenze n. 320
del 2008 e n. 451 del 2007; ordinanza n. 126 del 2010).
2.2. — Nel caso di specie, poiche’ la disposizione regionale
impugnata non risulta aver avuto applicazione medio tempore e
presenta, attualmente, un contenuto satisfattivo delle ragioni del
ricorrente, e venuto, percio’, meno l’interesse di questo ultimo a
coltivare il ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della
materia del contendere. Cio’ limitatamente alla questione di
legittimita’ dell’art. 4, comma l, lettera a), della legge reg. n. 4
del 2011.
3. — Con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei
ministri censura anche la lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della
stessa legge regionale, nella parte in cui inserisce, dopo il comma 5
dell’art. 5 della legge reg. n. 3 del 2000, il comma 5-ter.
In particolare quest’ultimo, dopo aver stabilito che: «Al fine di
fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza
ricorrere a nuove assunzioni di personale, non piu’ del 50 per cento
dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel
triennio precedente potra’ essere assegnato mediante concorsi
interni, ai quali e’ ammesso il personale in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento riguardante le modalita’ di accesso e dal
contratto collettivo», prevede che: «Il rispetto della predetta
percentuale puo’ essere assicurato anche con compensazione tra i
diversi profili professionali».
Esso violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della
Costituzione.
Infatti, nello stabilire che il rispetto della quota del 50 per
cento dei posti mediante concorsi esterni avvenga anche con
compensazione tra i diversi profili professionali (in difformita’ dal
dettato dei ricordati art. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e art. 53
(recte: 52) del d.lgs. n. 165 del 2001), la disposizione regionale
impugnata determinerebbe una sostanziale deroga al principio, ormai
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale
non puo’ essere riservata a concorsi interni una quota superiore al
50 per cento dei posti disponibili.
Secondo la difesa regionale questa disciplina assicurerebbe il
buon andamento dell’amministrazione, garantendo nel contempo
«adeguati criteri selettivi» e, in virtu’ del successivo comma
5-quater, anche il rispetto del limite minimo del 50 per cento di
posti riservati all’esterno, nel caso – che attualmente si verifica –
in cui, a causa delle limitazioni introdotte dalle norme finanziarie,
non sia possibile procedere a nuove assunzioni di personale.
3.1. — La questione di legittimita’ costituzionale della
disposizione in esame e’ fondata con riferimento ai principi di
ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
3.1.1. — Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato
che «la facolta’ del legislatore di introdurre deroghe al principio
del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso,
potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano
funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove
ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico
idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100
del 2010, n. 293 del 2009). In tale quadro, questa Corte ha altresi’
escluso la legittimita’ di arbitrarie restrizioni alla partecipazione
alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve
riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere
soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente
estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo
inquadramento di dipendenti gia’ in servizio e quelli di
trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine
mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n.
293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011).
3.1.2. — Ne’, per quello che riguarda la norma in esame, ha un
qualche rilievo la circostanza che, fra i requisiti necessari per la
progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza
assunti presso l’amministrazione di appartenenza a seguito di un
pubblico concorso, ne’ la considerazione svolta dalla difesa
regionale che, a causa delle limitazioni introdotte dalle norme
finanziarie, non sia possibile procedere a nuove assunzioni di
personale.
Si ribadisce che questa Corte ha, difatti, piu’ volte chiarito
che la progressione nei pubblici uffici deve avvenire, in linea di
principio, per concorso (da ultimo, sentenza n. 30 del 2012),
sottolineando, altresi’, relativamente alla possibilita’ di riserva
di quote al personale interno e di deroga al principio del pubblico
concorso, che non ha alcun «rilievo la circostanza che, fra i
requisiti che si debbono avere per potere godere della progressione
in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti
presso l’amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico
concorso, trattandosi, evidentemente, di concorso bandito per una
qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella cui si accederebbe
per effetto della disposizione censurata» (sentenza n. 30 del 2012).
3.1.3. — Le invocate particolari situazioni, legate alla
funzionalita’ della Regione, che legittimerebbero la censurata
normativa, si risolvono in astratte affermazioni di intenti, in parte
contraddittorie e, comunque, non in grado di giustificare una
normativa lesiva del buon andamento dell’amministrazione. Infatti
l’attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali
possono giungere fino al limite del cinquanta per cento dei posti
«coperti attraverso prove selettive pubbliche nel triennio
precedente»), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi
per i candidati esterni, determina la violazione della norma
interposta, rappresentata dal comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. n.
165 del 2001 che prevede «la possibilita’ per l’amministrazione di
destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio
richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque
non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso». Ne’ puo’
pensarsi ad un sistema che utilizzi, nel conteggio della percentuale
numerica valevole per le procedure selettive interne, i posti messi a
concorso pubblico nel passato, dato che la percentuale massima del
cinquanta per cento dei posti messi a concorso riservabile al
personale interno, di cui alla citata norma interposta, deve
intendersi, per non confliggere con il dettato degli artt. 3 e 97
Cost., riferibile a concorsi che la prevedano nel momento genetico,
non essendo possibile che per il suo calcolo si prendano in
considerazione, retroattivamente, concorsi gia’ svolti. Qualora, poi,
unitamente alle procedure riservate agli interni fossero banditi
concorsi aperti a candidati esterni, sarebbe smentito il presupposto
di partenza, secondo cui le limitazioni di bilancio non renderebbero
possibile l’assunzione di nuovo personale e, comunque, si attiverebbe
una procedura non disciplinata dalla normativa in questione.
E’, infine, lesivo del buon andamento dell’amministrazione il
criterio della «compensazione» globale tra tutto il personale della
quota del cinquanta per cento dei posti riservata al personale
interno, dato che questo tipo di calcolo indifferenziato potrebbe
determinare una riserva dei posti per i profili professionali piu’
rilevanti a favore del personale interno e un’indizione di concorsi
indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni
inferiori.
3.2. — Poiche’ nella fattispecie oggetto della normativa
impugnata e’, per i motivi innanzi indicati, riscontrabile la
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), della
legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4 del
2011, nella parte in cui aggiunge all’art. 5 della legge reg. n. 3
del 2000 il comma 5-ter, e’ fondata.
4. — Rimane assorbita la censura sollevata con riferimento
all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all’art. 4, comma 1,
lettera b), della legge reg. n. 4 del 2011.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 5,
comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di
personale), aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera b), della legge
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011,
n. 4 (Modifica dell’ordinamento e delle norme in materia di personale
della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e Bolzano);
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, comma 1,
lettera a), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol n. 4 del 2011.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

Il Presidente: Gallo

Il Redattore: Napolitano

Il Cancelliere: Melatti

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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