Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 768 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da G.A. e S.C., di declaratoria della automatica caducazione o ineseguibilità dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, dell’8.6.2001, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 12.3.2002, divenuta irrevocabile.

Gli istanti avevano proposto incidente di esecuzione avverso l’ingiunzione a demolire emesso dalla Procura Generale della Repubblica, deducendo che con la citata sentenza di riforma della pronuncia di primo grado la Corte territoriale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di costruzione abusiva, perchè estinto per prescrizione, omettendo, però, di revocare l’ordine di demolizione.

Con l’impugnata ordinanza il giudice dell’esecuzione ha osservato che la declaratoria di improcedibilità riguarda uno solo dei reati ascritti agli imputati e che con la sentenza di appello non è stata disposta l’espressa revoca dell’ordine di demolizione e di ripristino.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli istanti G. e S., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti, denunciando violazione di legge, riportano il testo dei dispositivi delle citate sentenze del Tribunale e della Corte di Appello e deducono che, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione dalla sentenza di appello il reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, tale declaratoria comporta la caducazione dell’ordine di demolizione previsto dall’art. 7 della citata legge.

Con il secondo mezzo di annullamento i ricorrenti, denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, deducono che l’ordinanza non spiega le ragioni per le quali è stata ritenuto il permanere dell’ordine di demolizione in relazione alla condanna per reati, quali la fattispecie di cui agli artt. 349 e 734 c.p., che non prevedono la citata sanzione amministrativa.

Il ricorso è fondato.

Costituisce consolidato principio di diritto che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva previsto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20 (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44) travolge l’ordine di demolizione – emesso ex art. 7 stessa legge (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31) – quale conseguenza della pronuncia di estinzione.

Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna, (sez. 3^, 6.10.2000 n. 3099, Bifolco, RV 217853; sez. n. 2.2.2006 n. 10209, Cirillo, RV 233673).

Orbene, nel provvedimento l’impugnato è stato erroneamente affermato che, anche nel caso di declaratoria di estinzione del reato avente ad oggetto l’attività edilizia abusiva, per prescrizione, l’ordine di demolizione non viene meno se non nel caso di revoca espressa.

L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame del titolo esecutivo, che peraltro non risulta neppure in atti, che tenga conto dell’enunciato principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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