Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 721 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 25 novembre 2009, depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009, il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di F.A. volta a ottenere la declaratoria di non esecutività ai sensi dell’art. 670 c.p.p. della sentenza indicata per nullità della notifica dell’estratto contumaciale e in subordine la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p..

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione F.A. chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali posto che il giudice non aveva tenuto conto che la rinuncia esplicita da parte del difensore di fiducia anche alla domiciliazione rendeva nulla la notifica effettuata al domicilio eletto e che il ricorrente non si era sottratto al processo ma semplicemente non aveva avuta alcuna notifica del provvedimento.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento, limitatamente alla gradata richiesta di restituzione nel temine, con annullamento della ordinanza impugnata in parte de qua e rinvio al giudice della esecuzione per nuovo esame mentre nel resto l’impugnazione deve essere rigettata.

3.1 – Quanto alla nullità della notifica al domicilio eletto deve osservarsi che è principio consolidato di questa Corte ritenere che la notificazione in questione resta valida ancorchè sia intervenuta la revoca del mandato di fiducia (cfr. in termini Cass., Sez. 1, 11 febbraio 2010, n. 8116, Bouhlga,; Sez. 1, 29 marzo 2007, n. 22760, Bardhi, rv. 236788, rv. 246387 che hanno espressamente ribadito il principio di diritto secondo cui la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata).

3.2. – In relazione invece all’effettiva conoscenza del provvedimento in capo al destinatario, va osservato che, se è vero che può presumersi che sulla base di un rapporto fiduciario attivo il cliente venga a conoscenza del provvedimento, altrettanto non può dirsi per l’ipotesi in cui il mandato sia stato dismesso prima dell’avvenuta notifica come domiciliatario (come accaduto nella fattispecie), venendo per vero meno il presupposto stesso della presunzione di conoscenza. E poichè la prova della consapevolezza dell’imputato deve essere data dal giudice era onere quantomeno del giudicante appurare presso il difensore di fiducia in questione se egli avesse o meno comunicato al proprio cliente l’avviso di deposito. H provvedimento gravato va pertanto annullato sul punto della erronea motivazione circa la richiesta di restituzione del termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p..

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della restituzione nel termine; rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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