Decreto 27 luglio 2009 Ministero dell’Economia e delle Finanze. AGRICOLTURA

Decreto 27 luglio 2009

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 del regolamento CE n. 73/2009, per l’anno 2009. (Decreto n. 32/2009).

(GU n. 217 del 18-9-2009)

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per il sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 richiamato in premessa, per l’anno 2009, risulta di euro 9.660.000,00 ed e’ posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
2. La predetta quota di euro 9.660.000,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell’AGEA Coordinamento.
3. Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.
4. La somma di euro 8.273.461,70 proveniente dall’assegnazione per l’annualita’ 2007, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del decreto n. 17 del 31 luglio 2007, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.
5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L’eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l’anno 2009, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verra’ restituita al Fondo medesimo o costituira’ acconto per le successive annualita’.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell’A.G.E.A., in qualita’ organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.
8. I dati relativi all’attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche per il tramite dell’A.G.E.A., in qualita’ di organismo coordinatore, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita’ vigenti.
9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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