T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 24 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente, il 30 marzo 2007, ha sottoposto alla Regione, Servizio Ecologia, un progetto per la realizzazione di un impianto eolico ubicato nei comuni di Castrignano dei Greci, Cursi, Bagnolo del Salento, Carpignano Salentino, ai fini della verifica di sottoponibilità a VIA

Il progetto e le relative integrazioni sono stati sottoposti alla pubblicità prevista dalla normativa di settore, e poi ne è stata data, il 13 gennaio 2010, comunicazione al Servizio Ecologia, al quale sono state inviate le attestazioni dell’avvenuta pubblicità.

Poiché la Regione non ha provveduto alla verifica di assoggettabilità a VIA dei relativi progetti,il che costituisce subprocedimento preliminare alla prima convocazione della conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. 387/2003 (per il rilascio del provvedimento unico), la ricorrente ha proposto il presente ricorso, con il quale si chiede di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio della Regione.

La ricorrente ha proposto i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 12 d.lgs. 378/03 e art. 11, comma 7, l.r. 11/2001. Violazione della delibera giunta regionale n. 1462/2008, della delibera giunta regionale 35/2007.

Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. 241/1990, l’amministrazione deve pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, e quindi ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo (e che dia puntuale contezza delle relative ragioni) in ossequio ai principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955; Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 398).

Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di provvedere, poiché, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge non risulta ancora adottato un provvedimento espresso sull’istanza avanzata dai ricorrenti.

Conseguentemente, fermo restando il potere amministrativo di valutare nel merito la pretesa dedotta, il ricorso è fondato sotto il profilo dell’illegittimità del silenzio della Regione e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, dichiara l’obbligo, per la Regione,di provvedere sull’istanza avanzata dalla ricorrente entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la Regione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 800,00 (ottocento) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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