Legge 3 agosto 2009, n. 121 Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2009

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell’entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono introdotte, per l’anno finanziario 2009, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative

1. All’articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e’ stabilito in 90.100 milioni di euro»;

b) al comma 7, le parole: «sono stabiliti, rispettivamente, in 779 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 410 milioni di euro e 15.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, rispettivamente, in 1.079 milioni di euro, 2.600 milioni di euro, 4.900 milioni di euro, 810 milioni di euro e 20.500 milioni di euro».

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