MEF 30 luglio 2009-decreto-

Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell’articolo 31-bis del
decreto-legge n. 185 del 2008. (09A10533).
Decreta:
Art. 1.
Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alla vendita di
documenti di viaggio o di sosta
1. L’imposta sul valore aggiunto dovuta per la vendita di documenti
di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari e’ assolta
dall’esercente l’attivita’ di trasporto ovvero l’attivita’ di
gestione dell’autoparcheggio, di seguito denominato «l’esercente»,
secondo le disposizioni del presente decreto.
2. In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti
eventualmente rilasciati, l’imposta non e’ indicata separatamente dal
corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate
dall’esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti
attivita’ d’impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. In
tal caso la fattura e’ emessa dall’esercente entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
Art. 2.
Adempimenti
1. L’esercente annota in apposito registro tenuto in conformita’
all’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta.
L’annotazione evidenzia:
a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o
spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonche’ il
relativo prezzo unitario, entro l’ultimo giorno non festivo del mese
di consegna o spedizione;
b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro
l’ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
c) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta
effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti
registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo
a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese
anteriore.
2. L’esercente annota sul registro di cui all’art. 24 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con
riferimento al mese anteriore, l’ammontare globale dei corrispettivi
relativi al mese anteriore.
3. L’esercente l’attivita’ di trasporto annota nel registro di cui
all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento
al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l’ammontare
complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, di
cui all’art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 30 giugno
1992, relativo all’emissione o alla riutilizzazione di documenti di
viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con
microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L’esercente
l’attivita’ di gestione dell’autoparcheggio effettua, negli stessi
termini, analoga annotazione dell’ammontare complessivo dei
corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o
informatizzate o strumenti similari.
4. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per le operazioni
di cui all’art. 1, comma 1, da chiunque effettuate, l’imposta e’
assolta unitariamente dall’esercente sulla base del prezzo di vendita
al pubblico ai sensi dell’art. 74, primo comma, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I documenti
di acquisto loro rilasciati da parte dell’esercente, conseguentemente
agli adempimenti di cui al presente articolo, sono integrati con
l’elencazione dell’identificativo unitario del documento di viaggio o
di sosta oggetto della cessione. Ai soggetti terzi che effettuano le
operazioni di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano,
limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi
derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
Art. 3.
Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio
relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta
1. La vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone, esenti da imposta ai sensi dell’art. 10,
primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e’ disciplinata dal presente articolo.
2. I compensi corrisposti dall’esercente l’attivita’ di trasporto
ad intermediari per la vendita di documenti di viaggio, relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, la quale e’ dovuta
dall’esercente l’attivita’ di trasporto medesimo secondo le modalita’
di cui al presente articolo. Le operazioni di intermediazione
effettuate a favore dell’esercente l’attivita’ di trasporto
comprendono le successive prestazioni di intermediazione con
rappresentanza ad esse relative.
3. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello previsto per
le registrazioni dei compensi di cui all’art. 2, comma 2, l’esercente
l’attivita’ di trasporto emette per gli stessi compensi la fattura,
con le modalita’ di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e la annota nel registro di cui ai
successivi articoli 23 o 24 ai soli fini delle liquidazioni
periodiche, nonche’ nel registro di cui all’art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini di un’eventuale
detrazione dell’imposta. Un esemplare della fattura e’ consegnato
all’intermediario che lo numera in ordine progressivo e lo conserva
ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
4. L’ammontare dei compensi non concorre a formare il volume
d’affari degli intermediari dei documenti di viaggio.
5. Agli intermediari di documenti di viaggio non si applicano,
limitatamente all’attivita’ dai medesimi svolta in tale settore, gli
obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 4.
Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto
1. Il comma 4 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 30
giugno 1992 e’ sostituito dal seguente: «4. Nei trasporti cumulativi
che danno luogo al biglietto integrato le indicazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 sono riferite o all’emittente o ad una delle
imprese che partecipano al trasporto. In tal caso gli obblighi
derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto
integrato per l’intera prestazione di trasporto ed i riversamenti dei
corrispettivi effettuati da quest’ultimo nei confronti degli altri
soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta
come prestazioni di servizi di trasporto nell’osservanza delle
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
Art. 5.
Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 6.
Efficacia
1. Il presente decreto si applica a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla stessa data il
decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1980 e’ abrogato.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2009
Il Ministro : Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte:http://www.finanze.it/export/download/altri2/Decreto_30_luglio_2009.pdf

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