Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-11-2010) 14-01-2011, n. 778

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Chiamato a rispondere dei reati ex artt. 570 cpv. e 582 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minori e per avere cagionato lesioni personali alla moglie, A. M. fu ritenuto responsabile dal Tribunale di Napoli dei reati ascritti e condannato, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, alla pena di mesi nove di reclusione.

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 18.02.2008, dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesioni e rideterminava la pena per l’altro reato in mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito ha illegittimamente integrato la carente motivazione del Tribunale e non ha adeguatamente motivato in ordine allo stato di bisogno degli aventi diritto, alla capacità economica dell’ A. e all’elemento soggettivo del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Per quanto concerne, invero, la dedotta illegittimità dell’integrazione della motivazione della sentenza del Tribunale, si osserva in fatto che nella stessa vi era comunque il richiamo alla deposizione accusatoria della persona offesa e, in ogni caso e in via assorbente in diritto, che la mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Rv. 244118).

Relativamente alla responsabilità del prevenuto, genericamente contestata nel ricorso, la Corte di merito ha fatto riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, di cui ha argomentato l’attendibilità, e all’assenza di prove contrarie, derivandone logicamente la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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