Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2010) 14-01-2011, n. 745

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza predibattimentale in data 26 settembre 2009 il giudice di pace di Urbino ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di R.R., Ra.Ra. e R. B. in ordine al delitto di minaccia in danno di D. S., del quale essi erano chiamati a rispondere in concorso fra loro.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, affidandolo a un solo motivo. Con esso rileva che nel capo d’imputazione era contenuta la contestazione, in fatto, dell’aggravante di cui all’art. 612 c.p., comma 2 e art. 339 c.p., per essere stata la minaccia accompagnata dall’atto di armeggiare con un coltello e una mazza da baseball; con la conseguenza per cui il reato, perseguibile d’ufficio, apparteneva alla competenza per materia del Tribunale.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La condotta attribuita agli imputati nell’editto accusatorio consiste nell’avere accompagnato le frasi minacciose, rivolte a D. S., con l’atto di brandire una mazza da baseball e un coltello, maneggiati da R.R. e Ra.Ra. nel medesimo contesto intimidatorio.

Secondo l’accusa, dunque, si è trattato di una minaccia commessa con armi (anche la mazza da baseball può assumere la qualità di arma impropria, quale strumento utilizzabile, nelle concrete circostanze, per l’offesa alla persona), costituente reato perseguibile d’ufficio ed eccedente la competenza per materia del giudice di pace; e ciò è a dirsi indipendentemente dall’omessa menzione, nella rubrica, del capoverso dell’art. 612 c.p., nonchè dell’art. 339 c.p., risultando l’aggravante inequivocabilmente contestata in fatto.

Il giudice urbinate, pertanto, non avrebbe dovuto emettere la pronuncia di proscioglimento in ordine al reato di minaccia, ma rilevare l’errata qualificazione del fatto nel capo d’imputazione e trasmettere gli atti al pubblico ministero, per il corretto esercizio dell’azione penale davanti al giudice competente.

A tanto deve perciò provvedersi in questa sede, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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