T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 34 Professioni intellettuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dr. T.G., in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, partecipava al concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente odontoiatria presso la Usl n. 1 di Venosa. L’odontoiatra, dapprima ammesso con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione, una volta appreso di essere risultato vincitore del concorso, diffidava l’amministrazione sanitaria a provvedere alla sua assunzione.

La Asl con nota 29 luglio 2005 n. 42740 indirizzata al dr. T.G., precisando che la procedura concorsuale alla quale l’istante aveva partecipato non era stata ancora definita con l’approvazione della graduatoria, richiamava la pronunzia del Consiglio di Stato 7 Giugno 2004, n. 3597, in tema di necessità del diploma di specializzazione, sia per gli odontoiatri che per i medici odontoiatri, per l’accesso al primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Servizio sanitario nazionale.

Avverso tale provvedimento, nonché avverso il provvedimento che lo aveva ammesso a partecipare alla procedura concorsuale con riserva, il dr. T.G. ha proposto ricorso notificato in data 26 ottobre 2005 e successivamente depositato in data 3 novembre 2005, deducendo i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione del bando di concorso; violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;

2) violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha introdotto la laurea in odontoiatria; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Con memoria depositata in data 22 novembre 2005 si è costituita in giudizio la Usl n. 2 di Venosa, eccependo, in via preliminare: l’irricevibilità per tardività del ricorso; la sua inammissibilità per carenza di interesse, nonché per omessa impugnazione del bando e per la tardiva impugnazione del provvedimento di ammissione con riserva; l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; nel merito, l’amministrazione eccepisce l’infondatezza del ricorso, affermando la legittimità dell’operato dell’amministrazione, peraltro conforme all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la decisione 7 Giugno 2004, n. 3597.

Con successiva memoria del 24 giugno 2010 l’amministrazione rileva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente impugnato la deliberazione della ASL di Venosa 13 marzo 2008, n. 179, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale, con la soppressione della funzione di odontostomatologia cui afferivano i posti di dirigente medico di odontoiatria relativi al concorso per cui è causa.

Nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2005 la domanda cautelare è stata abbinata alla trattazione del merito.

All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1.- In via preliminare, va sgomberato il campo dalla profilata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo, a norma dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Nella specie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, non vantando il ricorrente nei confronti dell’amministrazione alcun diritto all’assunzione, ma solo l’interesse ad una corretta valutazione dei titoli di legittimazione per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo di dirigente medico odontoiatria.

Oggetto del ricorso è infatti la contestazione di atti della procedura concorsuale, la quale è stata arrestata nei confronti del ricorrente con l’impugnato provvedimento n. 42740 del 29 luglio 2005, che nega al dr. G., vincitore del concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico odontoiatria, l’accesso alla dirigenza sanitaria, in quanto privo del titolo di specializzazione.

1.1.- Quanto alle ulteriori eccezioni processuali formulate dall’amministrazione resistente, il Collegio ritiene di poter prescindere dal loro esame, attesa la infondatezza del ricorso nel merito.

2.- Nel merito, al fine di consentire una previa illustrazione del quadro normativo di riferimento senza sacrificare le esigenze di sinteticità della trattazione, oggi prescritta dall’art. 3,comma 2, del codice del processo amministrativo, occorre iniziare con l’esame del secondo motivo di ricorso.

3.- Con il secondo motivo di ricorso il dr. G. lamenta la violazione della legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, affermando che il requisito della specializzazione in odontoiatria sarebbe superfluo per coloro che conseguono la laurea in odontoiatria, trattandosi, a differenza della laurea in medicina, di una laurea già specialistica, sicché, a parere del ricorrente, il laureato in odontoiatria "non deve dimostrare di saper fare l’odontoiatra, perché siffatta qualificazione specialistica è allo stesso già riconosciuta per effetto del conseguimento della laurea e del superamento dell’esame di Stato". Il ricorrente afferma inoltre che la professione di odontoiatria a norma della citata disciplina può essere esercitata anche dai laureati in medicina e chirurgia, a condizione che siano in possesso di una specializzazione in campo odontoiatrico. Di qui il diploma di specializzazione richiesto dall’art. 28 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, a parere del dr. G., sarebbe riferibile esclusivamente ai soggetti in possesso della laurea in medicina e non anche ai laureati in odontoiatria.

Infine, il ricorrente afferma che il laureato in odontoiatria non potrebbe comunque conseguire il diploma di specializzazione richiesto dal D.P.R. 483/97, essendo state soppresse, in seguito all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria, le scuole di specializzazione in odontoiatria

3.1.- Il motivo è infondato.

L’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), il quale stabilisce, per i vari concorsi delle categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario, i requisiti necessari. Con specifico riferimento al concorso per l’accesso al livello di dirigente odontoiatra l’art. 28 del D.P.R. n. 483 del 1997 ha previsto, tra i requisiti per la partecipazione al concorso al primo livello dirigenziale odontoiatra, per un verso, per i laureati in odontoiatria, oltre alla laurea in odontoiatria e l’iscrizione all’albo, anche la specializzazione, mentre per laureati in medicina e chirurgia, oltre alla specializzazione in odontoiatria, che li abilita all’esercizio della professione di odontoiatra, anche un ulteriore diploma di specializzazione. La necessità di una doppia specializzazione per i medici che intendano partecipare al concorso da dirigente odontoiatra è confermata dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, secondo il quale "la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso". I medici che hanno conseguito la specializzazione in odontoiatria sono infatti equiparati agli odontoiatri, in quanto entrambi possono esercitare la professione di odontoiatra. Se, dunque, la specializzazione in odontoiatria (soppressa a seguito dell’istituzione del corso di laurea in odontoiatria) per i laureati in medicina e la laurea in odontoiatria per gli odontoiatri (oltre all’iscrizione all’albo dei medici chirurgi e degli odontoiatri) sono requisiti sufficienti per l’esercizio dell’attività libero professionale di odontoiatra, non lo sono per ricoprire l’incarico di dirigente odontoiatra del S.S.N.. Per l’accesso a tale qualifica, infatti, sia i medici odontoiatri sia gli odontoiatri devono essere in possesso del diploma di specializzazione afferente al posto da ricoprire, fatta salva comunque la possibilità di accesso con una specializzazione in una disciplina affine, come consentito dall’art. 15, comma 7, del d.lgs. n.502 del 1992.

Facendo applicazione alla controversia in esame di quanto sin qui detto, si giunge a concludere che la laurea in odontoiatria, se abilita allo svolgimento della professione, non è requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del S.s.n., per l’accesso al quale l’ordinamento ha previsto il possesso non solo della laurea ma anche della specializzazione (in senso conforme, cfr. ex multis: Consiglio Stato, sez. IV, 07 giugno 2004, n. 3597; Consiglio Stato, sez. I, 21 gennaio 2009, n. 3610).

Alla stregua delle considerazioni svolte si rivela pure inconferente la tesi del ricorrente, secondo il quale l’odontoiatra non potrebbe conseguire il diploma di specializzazione per via della soppressione delle scuole di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria in seguito all’introduzione del corso di laurea in odontoiatria.

Osserva, infatti, il Collegio che, alla luce del contesto normativo sopra delineato, la specializzazione richiesta all’odontoiatra al fine di poter partecipare al concorso per l’accesso al posto di dirigente odontoiatra può essere conseguita in una delle discipline previste nelle scuole di specializzazione istituite presso le università (dapprima dal D.M. 4 marzo 2002 che istituì le scuole di specializzazione in ortognatodonzia e chirurgia orale e successivamente riordinate dal D.M. 1 agosto 2005, come modificato dal D.M. 31 luglio 2006) al fine del conseguimento di uno dei seguenti diplomi di specializzazione: Chirurgia Orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria Pediatrica e Odontoiatria Clinica Generale.

E’comunque fatta salva la possibilità per l’odontoiatra di accedere alla dirigenza sanitaria, non solo con il possesso della specializzazione in uno dei profili di apprendimento propri delle branche dell’odontoiatria come i diplomi di specializzazione sopra indicati, ma anche con il possesso del diploma di specializzazione in una "disciplina affine", quale, ad esempio, la classe di specializzazione in Statistica sanitaria e Biometria, alla quale possono accedere anche i laureati (ovvero coloro che hanno conseguito la laurea specialistica oppure la laurea in odontoiatra e protesi dentaria con il vecchio ordinamento) in odontoiatria.

4.- Passando ora all’esame del primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione, nonché la violazione del bando di concorso, poiché nel fac simile di domanda allegata al bando medesimo era previsto che il candidato dichiarasse di essere in possesso "o" della laurea in medicina, oltre alla specifica specializzazione "o" della laurea in odontoiatria. Sicché il dr. G. si sarebbe conformato a quanto previsto nel fac simile di domanda contenuta nel bando e pertanto sarebbe illegittimo l’operato dell’amministrazione teso a pretendere il titolo di specializzazione anche per i laureati in odontoiatria, requisito che, a parere del ricorrente, non sarebbe stato richiesto dal bando di concorso. L’amministrazione, dunque, per l’accesso alla qualifica di dirigente odontoiatria avrebbe arbitrariamente introdotto un requisito ulteriore (il diploma di specializzazione in odontoiatria) non solo non richiesto dal bando, ma assorbito dalla laurea in odontoiatria. Di talchè il provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, non solo sarebbe contrario al bando di concorso, ma anche ai principi di eguaglianza, imparzialità e trasparenza ai quali le amministrazioni dovrebbero funzionalizzare il loro operato.

4.1.- Anche tale doglianza, sulla scia delle considerazioni svolte (supra: paragrafo 3.1) che qui si intendono richiamate, va disattesa.

Il bando di concorso al punto c) prevedeva inequivocabilmente, tra i requisiti di partecipazione, quelli specificamente richiesti dall’art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e cioè: a) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero la laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatria; b) la specializzazione nella disciplina; c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Orbene il bando prevedeva espressamente, tra i requisiti prescritti per l’accesso, oltre al diploma di laurea, anche il diploma di specializzazione e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 2, del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il quale dispone che "la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatria non è valida ai fini dell’ammissione al concorso".

Tale norma è diretta ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra, in virtù del possesso della specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Come già chiarito (supra: par. 3.1.) la specializzazione in odontoiatra non è sufficiente per l’accesso al primo livello dirigenziale di odontoiatria, ma a tal fine è necessario che i medici odontoiatri posseggano un" ulteriore diploma di specializzazione.

Ciò premesso, l’interpretazione del bando di concorso prospettata dal ricorrente, secondo la quale gli odontoiatri potrebbero accedere al posto di dirigente odontoiatra pur non essendo in possesso del diploma di specializzazione, oltre che contrastante con le prescrizioni di cui al punto c) del bando e con l’art. 28 del regolamento di cui al D.P.R. n. 483 del 1997, si porrebbe in aperto contrasto con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito dall’art. 3 Cost., atteso che, mentre per i medici sarebbe richiesta una doppia specializzazione, per gli odontoiatri sarebbe sufficiente il solo diploma di laurea.

4.1.1.- Né può attribuirsi alcun rilievo al contenuto del fac simile di domanda allegato al bando, il quale per i laureati in odontoiatria non contemplava la dichiarazione relativa al possesso del titolo di specializzazione, poiché è solo il bando di concorso l’atto deputato a dettare la regole della procedura concorsuale. Infatti il facsimile di domanda ha soltanto una finalità pratica di agevolare, da un lato, i partecipanti nella redazione degli atti e dall’altro l’Amministrazione nel riscontro degli stessi.

L’amministrazione, pertanto, comunicando definitivamente al ricorrente la mancanza dei requisiti per partecipare al concorso di dirigente odontoiatria, aveva operato nel rispetto sia del bando sia dell’art. 28 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, disposizioni che non lasciavano residuare alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all’amministrazione procedente.

5.- Dalla infondatezza dei motivi di ricorso proposti discende che gli atti impugnati non sono inficiati dai vizi denunziati, essendosi l’amministrazione pienamente conformata al bando di concorso, il quale a sua volta recepiva la disposizione regolamentare di cui all’art. 28 del d.p.r. n. 483/1997 (non impugnata) che prevede espressamente il possesso del duplice requisito, della laurea in odontoiatria e della specializzazione per l’accesso al ruolo di dirigente odontoiatra.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

6.- Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, poiché il fac simile di domanda allegato al bando di gara, così come redatto, ha ingenerato incertezza in ordine alla sufficienza della laurea in odontoiatria quale requisito di accesso al concorso da dirigente odontoiatra.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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