Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2947 Termine per l’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Vetreria Cooperativa Piegarese soc. coop. a r.l. citava dinanzi al Tribunale di Roma la s.r.l. Sda Express Courier al fine di far accertare il suo inadempimento alle obbligazioni nascenti da un contratto di trasporto e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito per la perdita della merce.

A sostegno delle sue domande la Vetreria Piegarese affermava di aver consegnato ad incaricati della Sda due telecamere affinchè fossero recapitate alla società produttrice per una revisione.

A distanza di tempo l’attrice aveva appreso che tali telecamere non erano mai state consegnate alla destinataria.

La srl Sda Express Courier chiedeva il rigetto della domanda e sosteneva di aver riconsegnato il collo contenente la merce ad incaricati della Vetreria. In via subordinata chiedeva l’applicazione della L. n. 450 del 1985 sul trasporto internazionale, con la conseguente limitazione del risarcimento del danno o l’applicazione delle condizioni generali del contratto di trasporto riportate sul modulo sottoscritto dalle parti.

Il tribunale, con sentenza n. 5722/2002, depositata l’11.2.2002, in parziale accoglimento delle domande delle Vetreria Piegarese, condannava la s.r.l. Sda Express Courier al pagamento di Euro 63.045,03, oltre accessori.

La sentenza era notificata in data 4.6.2002 alla società soccombente s.r.l. SDA Express Courier.

Avverso la sentenza proponeva appello, con citazione notificata il 9.10.2002, la s.p.a. SDA Express Courier, nella sua qualità di successore a titolo della s.r.l. SDA Express Courier.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza quivi denunciata, così provvedeva:

a) rigettava l’eccezione di inammissibilità del gravame, siccome proposta tardivamente dalla società s.p.a. SDA Express Courier, subentrata a titolo particolare nel rapporto controverso, perchè la s.r.l. SDA Courier aveva continuato ad operare pur dopo la cessione dell’azienda, avvenuta il 18.12.1998, e si era trasformata in s.p.a.

Attività mobiliari il 19.3.2001, sicchè, trattandosi di fattispecie realizzante l’ipotesi di cui all’art. 111 c.p.c., il termine breve per l’appello valeva solo per la s.r.l. SDA Express Courier, ma non anche per la s.p.a. SDA Express Courier;

b) escludeva l’acquiescenza (con il conseguente giudicato) per effetto del pagamento da parte della società appellante s.p.a. SDA della somma di cui alla sentenza di primo grado, detto versamento essendo avvenuto in virtù della efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado;

c) riduceva l’importo della somma dovuta alla società istante.

Proponeva ricorso per cassazione con tre motivi la Vetreria Cooperativa Piegarese soc. coop. a r.l., che presentava memoria.

Resisteva con controricorso la s.p.a. Sda Express Courier, che a sua volta presentava ricorso incidentale affidato a due motivi.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 110, 111, 325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 2498 c.c..

Sostiene che la notificazione della sentenza, effettuata nei confronti della società sua dante causa a titolo particolare nel diritto controverso, era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., anche nei confronti di essa avente causa, poichè, a norma dell’art. 111 c.p.c., comma 1 e 3, permanendo la legittimazione nella causa del dante causa, quale sostituto processuale del successore, fin quando non ne sia estromesso, i limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del sostituito successore per il fatto che quest’ultimo viene ad assumere nel processo la medesima posizione del sostituto.

Il motivo è fondato.

La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso è, infatti, idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione, di cui agli art. 325 e 326 cod. proc. civ., poichè a norma dell’art. 3 c.p.c., commi 1 e 3, permane la legittimazione del dante causa quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest’ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 245/97;

Cass., n. 1558/95; Cass., n. 42/90) è ormai del tutto conforme nel ribadire il principio a mente del quale i limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale e che assume, perciò, la stessa posizione del suo dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4.

La Corte d’Appello di Roma a detto principio non si è attenuta, onde la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.

Potendo questa Corte decidere la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non occorrendo all’uopo altri accertamenti di fatto, l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado va, di conseguenza, dichiarato inammissibile perchè tardivo.

Essendo non controverso tra le parti che la successione nel rapporto controverso dalla società in causa s.r.l. Sda Express Courier alla società s.p.a. Sda Express Courier deve qualificarsi come a titolo particolare in corso di procedimento, l’impugnazione della decisione del tribunale doveva essere proposta a pena di decadenza nei termini posti dall’art. 325, 1 comma, c.p.c, ossia entro trenta giorni dalla notifica della sentenza al soggetto costituito in giudizio.

Poichè la sentenza è stata notificata al sostituto processuale in data 4.6.2002 ed il gravame è stato introdotto dal soggetto sostituito s.p.a. Sda Express Courier il 9.10.2002, ben oltre il termine di 30 giorni, esso era inammissibile.

L’accoglimento del suddetto motivo comporta l’assorbimento sia degli altri motivi del ricorso principale che del ricorso incidentale.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie decisa, ravvisa questa Corte la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese sia del presente giudizio di cassazione che del giudizio d’appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale e, pronunciando sull’appello avverso la sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l’appello medesimo. Compensa le spese del giudizio di cassazione e quelle del giudizio d’appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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