Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2945 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

1. Con citazione del 31 gennaio 1992 R.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi A.R. chiedendo la invalidazione per nullità o in via gradata la risoluzione per grave inadempimento di un contratto, redatto per atto notarile in giorno 11 ottobre 1991, mediante il quale la R. aveva ceduto alla A. la nuda proprietà di un immobile sito in (OMISSIS), mentre la R. aveva assunto vita natural durante obblighi di assistenza morale e materiale. Sosteneva la R. che la convivenza si era subito rivelata insostenibile per la condotta della assistente, con maltrattamenti ed esproprio delle disponibilità patrimoniali. Si costituiva la controparte e contestava il fondamento delle pretese. Nel corso del giudizio, il 6 ottobre 1992 decedeva la attrice ed il giudizio era riassunto dalla erede della R., M.V., che riproponeva le domande di nullità e in via gradata di risoluzione del contratto.

2. Il tribunale di Lecce con sentenza del 28 agosto 2003 rigettava la domanda per difetto di prove.

3. Contro la decisione proponeva appello la erede M. la quale precisava che la nullità del rapporto doveva considerarsi sotto il profilo che al tempo dello atto notarile la R. versava in precarie condizioni di salute, come da documentazione medica e che il contratto formalmente aleatorio era invece a brevissima scadenza in relazione alle speranze di vita. Resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 24 ottobre 2005 accoglieva lo appello e dichiarava la nullità del contratto ritenendo che lo elemento essenziale del vitalizio oneroso fosse la alea riferita alle speranze di vita della parte assistita, alea inesistente al tempo della conclusione del contratto atipico,che pertanto doveva ritenersi nullo per difetto di causa. La R. al tempo della sottoscrizione era affetta da neoplasia vescicolare con diagnosi infausta.

Condannava la convenuta al rilascio dello immobile ed al pagamento delle spese di lite, ma rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalla erede.

5. Contro la decisione ricorre A.R., con unico motivo di censura, resiste la controparte con controricorso.

Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento.

Per chiarezza espositiva si offre una sintesi del motivo, ed a seguire la sua confutazione in punto di diritto.

6.A. SINTESI DEL MOTIVO. La ricorrente deduce unico complesso motivo contenente due censure:

a:error in iudicando per violazione degli artt. 1325, 1418 c.c. in riferimento allo art. 1872 c.c. b. omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Nel corpo del motivo si deduce che lo elemento dell’alea non ha rilevanza causale nella tipologia del contratto vitalizio alimentare, e che la mancanza della alea non incide sulla esistenza della causa atipica, che era la ragione dello affare nota alle parti al tempo del contratto, essendo invece irrilevante che le stesse,in buona fede, avessero ritenuto esistente una speranza di vita insussistente.

Il vizio della motivazione riposa sulla valutazione della documentazione medica, e cioè della cartella clinica sulle gravi condizioni di salute.

6.B. CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. Il primo motivo del ricorso è infondato in relazione alla qualificazione data dai Giudici del riesame del contratto vitalizio alimentare a titolo oneroso, in quanto contratto sinallagmatico atipico, dove la ragione dello affare che esprime la causa atipica, si differenzia dalla rendita vitalizia di cui allo art. 1872 c.c. e dalla causa tipica codificata, poichè il sinallagma si equilibra sul principio della ed equivalenza del rischio con riferimento alle prestazioni delle parti e della entità della rendita in relazione alla concreta possibilità di sopravvivenza del beneficiario. (Vedi in senso conforme a tali puntualizzazione, Cass. 9 gennaio 1999 n. 117 e 12 ottobre 2005 n. 19763). La aleatorietà nel contratto atipico, costituisce non solo elemento essenziale e strutturale del rapporto, ma elemento causale intrinseco al rapporto che deve esistere con riguardo al momento della conclusione del contratto. Non sussiste pertanto, in relazione allo error in iudicando denunciato, alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate, ma una esatta applicazione di una nullità rilevabile di ufficio,ovvero denunciabile da chiunque vi abbia interesse, incluso lo erede della anziana defunta, come si argomenta dal regime delle nullità per violazione di norme imperative, tra le quali quelle relative alle condizioni di salute dello anziano che cede la nuda proprietà immobiliare in cambio di una improbabile assistenza, e per il difetto di causa, come requisito strutturale del perfezionamento del contratto, ai sensi dello art. 1325 c.c.. Non senza rilevare, ma come considerazione di ordine sistematico, che il contratto atipico in esame configura un contratto di protezione in cui gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute e della dignità della parte debole assistita, di guisa che lo inadempimento del debitore assistente, è suscettibile di ledere diritti inviolabili dello anziano in precarie condizioni di salute, cagionando pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali – come si argomenta da ponderata lettura del punto 4.3. del preambolo sistematico delle Sezioni unite civili del 11 novembre 2008 n. 26972 e successive conformi sul punto.

Non senza rilevare che la Carta di Nizza, sotto il valore della uguaglianza, considera nello art. 25 i diritti degli anziani come diritti umani fondamentali ed inviolabili, in relazione ad una vita dignitosa e indipendente, che consenta di partecipare alla vita sociale e culturale. Norma precettiva e non solo programmatica e orientativa per i giudici nazionali, quando, come nel caso di specie, considerano i contratti con garanzia di protezione per gli anziani.

La Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Nizza, come carta fondamentale per la tutela dei diritti di Roma è diritto nazionale vigente per effetto della entrata in vigore del Trattato di Lisbona dal 1 dicembre 2009.

Il secondo profilo di censura, che deduce una omessa o contraddittoria pronuncia, risulta inammissibile in ordine alla pretesa omissione, ed è infondato in ordine alla pretesa contraddizione espositiva, che invece risulta congrua e correttamente espressa.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente A.R. a rifondere a M.V. le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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