Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 17-01-2011, n. 1046

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Z.A., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, in data 11.6.2010, con cui, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli era stata applicata la pena concordata di un anno, otto mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa, per i reati unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9; artt. 110, 477 e 482 c.p..

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata lamentando la violazione dell’art. 62 bis c.p., per mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante lo scarso disvalore della condotta addebitata. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte,la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, può essere oggetto di controllo di legittimità, solo se la pena sia illegale; quanto alla valutazione sulla congruità della pena il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. nè è tenuto ad una valutazione specifica, potendo l’obbligo motivazionale sul punto essere assolto con una sintetica indicazione dell’effettuata verifica e una positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti, come avvenuto nella specie, laddove è stato dato atto della adeguatezza della pena richiesta al fatto contestato e della correttezza del computo effettuato dalle parti (Cfr. Cass. n. 42910/09; n. 20562/07).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *