Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1032 Intercettazioni telefoniche; Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 3 agosto 2010, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stato disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.A., G.F. e C. G., perchè gravemente indiziati di partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nonchè di concorso in una serie di reati di acquisto, cessione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale rigettava preliminarmente l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali captate all’interno dell’ autovettura Grande Punto tg. (OMISSIS) al rilievo che la lettura complessiva del provvedimento di autorizzazione rendeva evidente (nonostante nel dispositivo mancasse lo specifico riferimento) che esso valesse anche per l’abitacolo del veicolo in questione e che in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato la motivazione era adeguata (per effetto del richiamo al provvedimento autorizzativo del 24.1.2008 è al risultato delle intercettazioni e dell’attività investigativa in atto in ordine agli intensi rapporti fra la famiglia Gallace – clan mafioso originario di Guardavalle – e la famiglia Andracchio). Ai fini della sussistenza della gravità indiziaria, sia per il reato associativo che per i singoli reati fine, rammentava dettagliatamente il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, per desumerne l’inequivoco significato in ordine alla sussistenza di un’ organizzazione facente capo ad A.A. che aveva come scopo il traffico di sostanza stupefacente di tipo cocaina e marijuana, operante sul territorio di (OMISSIS), che si avvaleva della collaborazione di G. e C. nonchè di altri ( D. non meglio identificato). Le esigenze cautelari dovevano ritenersi presunte, in ragione della modifica normativa apportata all’art. 275 c.p.p., e comunque ricorreva il pericolo di reiterazione per come evidenziato nell’ordinanza genetica.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, a mezzo del difensore, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza delle norme processuali di cui all’art. 266 e segg. stabilite a pena di inutilizzabilità perchè l’autorizzazione del GIP aveva ad oggetto un’utenza telefonica (come reso evidente al riferimento anche alle comunicazioni a mezzo fax) mentre nessuna menzione vi è dell’autovettura, omissione che non può essere colmata in via interpretativa ovvero con la supposizione che si tratti di mero errore materiale, in considerazione dell’invasività del sistema di intercettazione.

In ordine al difetto di motivazione del detto decreto autorizzativo, che ha fatto riferimento ai fini della sussistenza dei gravi indizi di reato all’esistenza del clan mafioso Gallace-Novella è all’asserito Collegamento con la famiglia Andreacchio, già con i motivi di riesame si era evidenziato l’inesistenza di collegamento tra l’indagine a carico della famiglia Gallace posto che anche il veicolo Grande Punto solo in un secondo momento era stato ceduto dai Gallace alla fidanzata di A.. L’ordinanza impugnata ha ribadito la correttezza della motivazione adottata nonostante che il risultato dell’attività di intercettazione ha confermato l’inesistenza di qualsiasi rapporto criminale tra le due famiglie; – vizio di motivazione della gravata Ordinanza con riferimento all’asserita sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 perchè l’addebito mosso alle parti ricorrenti, di avere proposto una lettura parcellizzata dei dati probatori, non trova riscontro nelle stesse contestazioni dei reati fine, nei quali l’ A. agisce come protagonista in proprio e mai come portatole di un contributo causale ad un sodalizio coinvolgente altre persone. G., la cui "posizione è marginale, è coinvolto in maniera forzata e in difetto di gravità indiziaria nei suoi confronti. Nè l’ordinanza custodiale nè quella del riesame individuano la ripartizione dei ruoli, il comune obiettivo da perseguire, la continuità degli approvvigionamenti, la continuità nel tempo, l’arco temporale delle intercettazioni essendo circoscritto a 15-20 giorni. L’univoca interpretazione attribuita dall’ ordinanza impugnata alle singole intercettazioni contrasta con il dato obiettivo rilevato. Ogni singola intercettazione non ha un’ univoca interpretazione conducente al reato associativo. In particolare quella di cui all'(OMISSIS), ritenuta intercettazione cardine, riporta una conversazione tra amici dal tono scherzoso. Anche ammesso che stessero parlando di cocaina, l’asserita "circoscrizione del territorio" è; una semplice boutade priva di senso logico. Erroneamente, con riferimento all’intercettazione ambientale dalla quale si evincerebbe la cessione di sostanza dall’ A. a Gi.Ar., viene dato come presente tale D..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato:

1.1. per la parte in cui reitera la questione già dedotta in sede di riesame, sul limitato tenore del dispositivo del decreto autorizzativo, perchè il Tribunale ha spiegato che la richiesta del PM aveva ad oggetto solo l’autorizzazione all’intercettazione all’interno dell’ abitacolo dell’ autovettura Grande Punto tg. (OMISSIS); che la parte motiva del decreto autorizzativo del GIP faceva evidente riferimento alla richiesta del PM cui rinviava; che in conseguenza il dispositivo, in quanto inserito in provvedimento contestualmente motivato, era integrato dalla motivazione e il suo significato doveva esser letto in maniera coordinata con la motivazione. Ed invero è costante canone ermeneutica, che il Collegio condivide, quello secondo il quale nei provvedimento contestualmente motivati il contrasto tra dispositivo e motivazione è risolvibile dando prevalenza a quest’ultima, ove risulti evidente l’imprecisione per erroneità del dispositivo (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, 1.3.2010 n. 8071);

1.2. per la parte in cui reitera la questione della pretesa mancanza di motivazione del decreto autorizzativo in ordine alla sussistenza degli indizi di reati, perchè al fine di contestarne la congruenza fa riferimento a dati di natura fattuale che il provvedimento impugnato, quantomeno per implicito, non ha trascurato. Lo stesso ricorrente peraltro da atto dell’ esistenza di rapporti fra i Gallace e gli Andreacchio. E’ proprio sulla base di tali rapporti e della caratura criminale della famiglia Gallace che sono stati ritenuti, con ragionamento non manifestamente illogico, gli indizi di reato (a prescindere cioè, come rammentato dal Tribunale, da elementi di colpevolezza). Il collegamento con l’autovettura è stato giustificato dall’uso che ne era stato fatto da Ga.Br. e V.S. e dal successiva disponibilità della stessa da parte di A.A. nonchè dalle cautele dallo stesso adottato quando si spostava con tale veicolo, tipiche di chi vuole evitare di esser seguito. A nulla rileva che i risultati delle intercettazioni non coincidano con il reato ipotizzato ovvero non vi sia il coinvolgimento di tutti i soggetti oggetto di "attenzione".

Va invero ribadito che "presupposti della intercettazione sono la sua indispensabilità ai fini delle indagini e la sussistenza dei gravi indizi di reato. Tale secondo requisito va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell’accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche, richiedendosi una ricognizione sommaria degli elementi dei quali sia dato desumere la probabilità dell’avvenuta consumazione di un reato e non un’esposizione analitica, nè tanto meno l’evidenziazione di un esame critico degli stessi" (Cassi Sez. 6, 7.11.2006 n. 42178).

Il ricorrente, che ha mostrato di condividere tale canone ermeneutico, ha quindi appuntato la sua critica sulla mancanza del requisito della necessità delle dette intercettazioni, in considerazione del "fatto nuovo" costituito dal trasferimento di proprietà del veicolo, ma non tiene conto che il dato di collegamento era proprio dato dall’esistente e non contestato rapporto tra le famiglie Gallace e Andreacchio e dall’utilizzo del veicolo da parte dei componenti delle dette famiglie in stretta successione temporale.

2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè da un lato sollecita una lettura alternativa (te quindi un giudizio che attiene al merito, come tale non consentito in questa sede) dei dati probatori (anche in relazione allo specifico significato da attribuire alla conversazione di cui all’ (OMISSIS)) già esaminati dal Tribunale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede, in considerazione dei limiti imposti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ed invero il provvedimento impugnato ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto l’esistenza di un’organizzazione stabile, finalizzata all’approvvigionamento e alla cessione a fini di spaccio delle sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) su un determinato territorio (tanto da pretendere l’esclusione di altri soggetti), avendo desunto tale convincimento dalla motivata valutazione delle conversazioni intercettate, che i ricorrenti criticano (anche per il coinvolgimento di G.) in maniera soltanto generica; per altro verso perchè la critica, finalizzata a rilevare travisamento della prova in ragione della pretesa erroneità della ritenuta presenza alla conversazione (di cui all'(OMISSIS)) del " D.", è svolta in maniera generica, perchè non allega l’atto da cui l’errore dovrebbe risultare (cd. autosufficienza del ricorso: cfr. per tutte Cass. Sez., 22.1-26.3.2010 n. 11910) e non spiega quale sarebbe la decisività del preteso errore.

Per il ruolo di C. l’ordinanza in particolare, evidenzia l’interesse comune per l’acquisto di una scheda telefonica intestata ad un terzo estraneo (tale S.) nonchè la Comune detenzione di armi. Tale passaggio della motivazione non è stata oggetto di critica e quindi collegata agli altri argomenti spiegati resiste come valida giustificazione della decisione adottata.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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