Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1031 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26 agosto 2010, il Tribunale di Napoli, sezione feriale per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di C.N. con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale riteneva innanzi tutto che le dichiarazioni rese da C. in occasione dell’interrogatorio reso il (OMISSIS) non consentivano di ritenere superato o attenuato il quadro indiziario e cautelare a suo carico per l’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte; quanto alle esigenze cautelari esse dovevano ritenersi di eccezionale rilevanza, nonostante il silenzio sul punto sia dell’ordinanza cautelare sia di quella del riesame. In conseguenza, nonostante l’età dell’indagato (superiore a settanta anni) ricorrevano i presupposti per il mantenimento della misura in atto.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge e difetto di motivazione in tema di insussistenza e comunque di affievolimento delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. nonchè in tema di non proporzionalità ed inadeguatezza della misura carceraria ex art. 275 c.p.p.; – violazione della normativa processuale in tema di impugnazione e di effetto devolutivo dell’ appello nonchè violazione di legge e difetto di motivazione in tema di inapplicabilità della custodia cautelare in carcere a carico di persona unltrasettantenne. Ed invero per la prima volta, senza alcuna richiesta in tal senso da parte del PM, il tribunale in sede di appello rilevava e riteneva l’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, in violazione del principio devolutivo, nel silenzio sul punto (quindi in un caso di inesistenza della motivazione) sia dell’ ordinanza genetica che di quella del riesame. Inoltre la motivazione in maniera illogica e meramente apparente ha valutato negativamente l’interrogatorio reso, laddove C. ha "riconosciuto – con i dovuti limiti ed ambiti- la misura dei di lui addebiti" ed ha omesso di considerare l’incensuratezza e la personalità, da tredici anni modesto pensionato, che configge con l’ipotizzata pericolosità sociale, anche in ragione della mancanza di pericolo di reiterazione (in ragione delle misure cautelari personali e reali adottate), circostanze che privano di concretezza l’ipotizzato pericolo, in violazione anche della regola di adeguatezza, specie perchè si tratta di persona ultrasettantenne.

Con memoria del 28.11.2010 si denunciava l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di C.D. e N.A. nonchè la carenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale, quale giudice dell’appello, non ha violato la regola del principio devolutivo, perchè si è limitato a mantenere la misura Cautelare della custodia in carcere introducendo solo un argomento (l’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari) attraverso la lettura di elementi di tipo fattuale già rappresentati.

Ed invero rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello "ex" art. 310 cod. proc. pen. accertare la ricorrenza, nell’ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l’applicabilità di una determinata norma, indipendentemente dal fatto che una tale indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell’istanza abbia trovato lana diversa giustificazione tanto da rendere superfluo l’approfondimento di ulteriori profili di rilievo normativo. (Nella specie, il Tribunale aveva rigettato l’appello proposto nell’interesse dell’indagato tendente ad ottenere la rimessione in libertà D.P.R. n. 309 del 1990, "ex" art. 89 – sulla base di argomentazioni estranee all’impugnato provvedimento del G.I.P., in particolare osservando che ricorrevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative all’accoglimento dell’istanza, Cass. Sez. 4, 11.4 – 22.9.2008 n. 36317; Cass. Sez. 5, 14.7 – 25.8.1997 n. 3638).

Nel caso in esame il Tribunale non ha fatto altro che esplicitare quanto già rilevato sia nell’ordinanza cautelare che in quella del riesame, attraverso l’attribuzione della qualifica di eccezionale rilevanza al quadro già evidenziato delle esigenze cautelari.

2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia illogicità della motivazione, è decotto in maniera inammissibile, perchè al fine di Criticare la motivazione adottata dal tribunale in ordine al significato dell’interrogatorio reso al PM, ne propone una Salutazione alternativa (senza denunciarne il travisamento), sollecitando in tal modo un ulteriore giudizio di merito, come tale non consentito in questa sede.

3. In relazione all’adeguatezza della misura adottata il ricorso è infondato, perchè l’ordinanza impugnata ha giustificato il convincimento della necessità di mantenere la custodia inframuraria in ragione della particolare pericolosità dell’ indagato, rilevata per la condotta serbata con il tentativo di estorsione in danno di N.A., argomento che individua in concreto il pericolo di reiterazione e che non è stato criticato nella correttezza del suo significato probatorio. Quindi esso rimane come valido sostegno della decisione adottata, avendo il giudice per implicito ritenuto irrilevante l’incensuratezza e la condiziona sociale.

4. I motivi nuovi introdotti con la memoria difensiva sono inammissibili, perchè proposti per la prima volta in questa sede, senza che con l’appello essi fossero stati oggetto di devoluzione, in relazione ad istanza proposta al GIP solo in relazione alle esigenze cautelari e non alla sussistenza della gravità indiziaria.

5. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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