T.A.R. Lazio Roma, Sent., 14-01-2011, n. 322 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la Società ricorrente, nella qualità di concorrente nella selezione bandita – con determinazione dirigenziale n. 684 del 4 agosto 2010 – dal Comune di Roma per l’affidamento del servizio di pulizia negli uffici e nei servizi dell’Amministrazione, è stata esclusa in quanto ritenuta non in possesso dei requisiti di partecipazione fissati dal bando;

Considerato che il provvedimento di esclusione è stato motivato sulla verificata assenza di taluni requisiti di partecipazione ed in particolare: a) per aver presentato una certificazione scaduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione; b) per aver prodotto una sola referenza bancaria; c) perché il documento recante tale referenza non risulta sottoscritto da alcun rappresentante dell’Istituto di credito in questione;

Rilevato che, in particolare, l’impresa ricorrente lamenta la circostanza che l’Amministrazione procedente ha provveduto a disporne l’esclusione dalla selezione senza consentire l’integrazione della documentazione, solo irregolarmente presentata, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

Ritenuto che, l’orientamento giurisprudenziale prevalente e condiviso dal Collegio in ordine alla portata applicativa della disposizione di cui all’art. 46 del citato Codice dei contratti pubblici ha chiarito che la norma trova applicazione solo quando la documentazione a corredo della domanda di partecipazione alla gara sia stata effettivamente presentata e necessiti di mere integrazioni. Infatti si sostiene che l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, ma non possono servire a sopperire la mancanza di un documento quale la certificazione dei carichi pendenti o la dichiarazione sostitutiva (cfr., in termini e da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084);

Rilevato che: a) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) scadenza di efficacia della certificazione di qualità, in punto di diritto, il Collegio rammenta che l’impresa può partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3878) e, in punto di fatto e nella specie, l’odierna Società ricorrente ha avuto modo di dimostrare – in sede di trasmissione di scritti difensivi al RUP (ex art. 243bis del Codice dei contratti pubblici) e prima della proposizione del ricorso qui in esame – che tempestivamente l’Ente certificatore (Mody International) in data 10 novembre 2010 aveva proceduto alla verifica per il rinnovo; b) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) mancanza di sottoscrizione del documento attestante la referenza bancaria esso appare redatto su carta intestata dell’Istituto di credito e comunque la mancanza della sottoscrizione non è imputabile alla Società concorrente e comunque integrabile; c) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) presenza di una sola referenza bancaria, è ben vero che la giurisprudenza ha affermato anche di recente che, alla luce dell’art. 41, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 2006 la presentazione d’idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di "almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati" non può considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (cfr., da ultimo ed in termini, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 ottobre 2010 n. 1836), purtuttavia la Società ricorrente non ha offerto alcun elemento (ulteriore rispetto all’unica referenza prodotta) di dimostrazione della propria solidità finanziaria che possa superare la mancata presentazione di due referenze bancarie e quindi il mancato pedissequo rispetto delle disposizioni codicistiche applicabili in materia non può ritenersi superato, nei fatti, dalla documentazione prodotta in sede di gara (né, peraltro, successivamente in sede giudiziale);

Rilevato dunque che, in ragione delle suesposte considerazioni e, in particolare con riferimento alla mancanza delle prescritte due referenze bancarie per come espressamente stabilito al punto III.2.2 lett. L), pag. 5 del bando di gara (neppure impugnato da parte della Società ricorrente), il provvedimento di esclusione della Società ricorrente dalla selezione si presenta nella sua piena legittimità, di talché il ricorso deve essere respinto;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza, imputandole a carico della Società ricorrente, in complessivi Euro 2.000,00 come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Società S.Società E.T.A. S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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