Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-11-2010) 17-01-2011, n. 1001 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza dell’11.6.2008 il Tribunale di Lucca in composizione monocratica condannava R.M. per il delitto di ricettazione di un’autovettura e di una borsa, contenente: la somma di L. 4.300.000, un blocchetto d’assegni, un telefono cellulare e vari documenti.

Avverso la sentenza veniva presentata impugnazione. La Seconda sezione penale della corte d’Appello di Firenze riduceva la pena qualificando la ricettazione della borsa come furto aggravato e ritenendo, con riguardo alla ricettazione dell’autovettura, l’ipotesi lieve del capoverso dell’art. 648 c.p..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata contestando che la sentenza impugnata:

1. è stata emessa in violazione di legge per inosservanza dell’art. 420 ter c.p.p. con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178 c.p.p. lett. c).

Evidenzia il ricorrente di avere depositato in data 29.12.2010 presso la Cancelleria della Corte territoriale istanza di differimento per concomitante impegno processuale avanti altra Autorità Giudiziaria.

Con provvedimento in pari data, a firma del Presidente di Sezione della Corte, veniva respinta l’istanza in argomento perchè "il termine massimo di prescrizione scade nel maggio 2010 e non è possibile rifissare il processo entri 60 gg, dalla sospensione".

Lamenta che nel verbale dell’udienza dibattimentale, svoltasi in assenza del difensore di fiducia, non vi è alcuna menzione di detta istanza di differimento. Censura l’ordinanza sotto un duplice profilo: è stata emessa con provvedimento presidenziale in assenza di contraddittorio ed è errata nella decisione in quanto l’impedimento del difensore non determina l’impossibilità di fissare l’udienza oltre i 60 giorni.

2. è nulla perchè nel verbale non vi è traccia dell’istanza presentata che non è stata delibata dal Collegio;

3. è stata emessa in inosservanza dell’art. 604 c.p.p.. Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello, dopo avere riconosciuto che erroneamente il giudice di primo grado aveva qualificato il fatto come ricettazione, senza che fosse avvenuta alcuna diversa contestazione in udienza, anzichè riconoscere la nullità della sentenza, aveva riqualificato il fatto come furto aggravato, con violazione del diritto di difesa;

4. mancata declaratoria della prescrizione da parte della Corte d’Appello con riguardo alla ricettazione sub a) che si sarebbe prescritta il 18.2.2010, cioè prima della sentenza della Corte d’Appello.

5. mancata declaratoria della prescrizione da parte della Corte d’Appello con riguardo al reato sub b) anche dopo la qualificazione in furto aggravato, prescritto il 18.2.2010, cioè prima della sentenza della Corte d’Appello.

6. assenza di motivazione con riguardo all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7. I primi due motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

La consultazione degli atti dimostra che il difensore dell’imputata ha presentato, fuori udienza istanza di differimento per concomitante impegno processuale avanti altra Autorità giudiziaria, richiesta disattesa dalla Corte con provvedimento a firma del Presidente che motivava le ragioni del rigetto. Decisione che è stata comunicata al difensore in data 30.12.2009, quindi prima dell’udienza fissata per il 18.2.2010.

Solo l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio, quando poi il processo venga di fatto celebrato senza l’effettiva partecipazione del difensore istante o di sostituto da lui nominato, determina difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., lett. e) e art. 179 c.p.p., comma 1 (Sez. 5, sent. 2850 del 3.2 – 2.3.1999 in proc. Puma; Sez. 6, sent. 10376 del 22.1 – 6.3.2008 In proc. Renna), situazione che, nell’ipotesi in esame, non si è verificata.

L’apprezzamento del contenuto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, è invece compito del giudice del merito, e si risolve in una valutazione discrezionale che può implicare aspetti di opportunità oltre che di mera legittimità.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Deve osservarsi che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che, "per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione" (cfr. sentenza 19/6/1996 n. 16, ric. Di Francesco; Cass SU n. 36551/2010).

Nel caso specifico, non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di difesa, considerato che la Corte d’Appello ha accolto la specifica doglianza presentata dalla difesa dell’imputata affermando che erroneamente il Giudice di primo grado ha qualificato il fatto come ricettazione senza che sia avvenuta alcuna diversa contestazione in udienza e ha riqualificato il fatto come era stato originariamente contestato (furto aggravato).

Anche il quarto motivo è infondato.

L’art. 157 c.p., nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, applicabile al caso in esame, se più favorevole, perchè la sentenza di primo grado è stata pronunciata l’11.6.2008, dispone che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (comma 1) senza tenere conto della diminuzione per le circostante attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti salvo, in quest’ultimo caso, per quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. In tali casi infatti si deve tener conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Alla R. è stata contestata la recidiva reiterata. Si tratta di aggravante inerente alla persona del colpevole che viene considerata dal codice penale come una vera e propria circostanza (Cass. 5 marzo 1999 n. 4412; Cass. Sez. 5, 19.10.2005-21 marzo 2006 n. 9769). Essa comporta (anche nel vigore della formulazione dell’art. 99 c.p. anteriore alle modifiche ad esso apportate dalle citata L. n. 251) un aumento fino a due terzi e quindi va definita ad effetto speciale (art. 63 c.p., comma 3). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione è di tredici anni e quattro mesi, pari al massimo edittale del delitto contestato e ritenuto (pena detentiva massima pari a otto anni di reclusione aumentata di due terzi).

Inoltre, stante la nuova formulazione dell’art. 161 c.p., comma 2, l’interruzione (coincidente con l’emissione del decreto che dispone il giudizio datato 7.7.2005) comporta un ulteriore aumento del termine fino a due terzi (perchè si tratta di recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4) e quindi un termine complessivo superiore a quello massimo di quindici anni stabilito dalla previgente disciplina, che, in quanto più favorevole (L. n. 251 del 2005, art. 10) deve trovare ancora applicazione nel caso in esame.

In conseguenza il termine di prescrizione (il fatto è stato compiuto il 2.2.1999) non è ancora spirato, tenuto anche conto del periodo di sospensione di nove mesi e 14 giorni.

Deve invece essere accolto il 5 motivo di ricorso. Il reato di furto aggravato, considerata la sospensione di mesi 9 e gg. 14 si è prescritto il 16 novembre 2009 e quindi prima della sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il sesto motivo, a seguito della declaratoria in argomento, non deve essere delibato.

La sentenza deve in conseguenza essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di furto di cui al capo b) estinto per prescrizione e deve essere eliminata la relativa pena di mesi 4 di recl. ed Euro 200,00 di multa. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo b) estinto per prescrizione, elimina la relativa pena di mesi 4 di recl. ed Euro 200,00 di multa, rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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