Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza del 3.7.2002 il Tribunale di Firenze condannava L. B. alias M.N. alle pene ritenute di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni in danno di S.Z..
La 2 Sezione Penale della Corte d’Appello di Firenze con sentenza in data 13.11.2009 in parziale riforma della predetta sentenza dichiarava prescritto il reato di lesione e, previo giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta all’imputato.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato contestando che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione di legge, in particolare in violazione dell’art. 512 c.p.p.. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale, nel respingere il motivo d’appello in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni pre-dibattimentali rese dalla persona offesa e dalla teste M. M., abbia ritenuto corretta la decisione del primo giudice, che si fondava sulla irreperibilità delle stesse e sul consenso del difensore. Contesta il ricorrente che nessuna disposizione di legge prevede l’utilizzabilità di dette dichiarazioni sulla scorte del consenso delle parti e che non può trovare applicazione l’interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte con riguardo ai verbali di dichiarazioni assunte in altro procedimento.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste M. M., di cui il ricorrente contesta l’utilizzabilità, sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento – come si è detto – sull’accordo delle parti.
Ciò detto deve rilevarsi, come già affermato da questa Corte, che legittimamente possono essere utilizzati, ai fini della decisione, gli atti acquisiti con il consenso dei soggetti interessati, consentendo il consenso di superare i divieti di lettura di cui all’art. 514 c.p.p., sempre che l’accordo non abbia ad oggetto atti affetti da inutilizzabilità cd. "patologica", quale è quella derivante da una loro assunzione "contra legem", circostanza, nella specie, di certo non verificatasi (cfr. Cass. Sez. 6 n. 25456/09;
Cass. Sez. 3 n. 35372/07; Cass. Sez. 1, 23/1/2003 n. 8739, Cirillo ed altri).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.