T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha impugnato l’articolo 10, comma 5, del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle Forze in forma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, bandito dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui prevede che il profilo sanitario minimo per la psiche (PS) debba essere pari ad 1; ed il provvedimento del 14 luglio 2010, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari ha espresso giudizio medicolegale di non idoneità nei confronti del ricorrente, conseguentemente escludendolo dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale.

Rilevato che avverso i provvedimenti impugnati sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo che: – la normativa di rango secondario applicabile alla fattispecie prevede l’attribuzione dei coefficienti 1) e 2) alla caratteristica Psiche (PS) in assenza di patologie o in presenza di alterazioni patologiche irrilevanti, sotto il profilo medicolegale, ai fini dell’espletamento del servizio militare, mentre i coefficienti 3) e 4) sono attribuiti in presenza di alterazioni patologiche con possono consentire l’espletamento del medesimo servizio; – in ogni caso, è illegittimo il bando di concorso che preveda l’esclusione a seguito dell’attribuzione del coefficiente 2); – l’art. 16 del regolamento non contempla la causa di esclusione contestata al ricorrente; – peraltro, il giudizio contestato è stato adottato a seguito di una istruttoria incompleta e carente, oltre che su presupposti errati in quanto il ricorrente ha già svolto con profitto il servizio quale VFP1 e la A.S. Provinciale di Catania in data 30.8.2010 ha negato la sussistenza di problemi psicologici in capo al ricorrente.

Ritenuto che le censure contestate appaiono infondate per le ragioni di seguito indicate:

– dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione e dagli atti depositati in giudizio in allegati alla nota dell’Amministrazione in data 25.11.2010, emerge che il giudizio di non idoneità è stato espresso nel rispetto della disciplina della procedura selettiva e all’esito degli accertamenti del caso; – essendo state riscontate "note di insicurezza" all’interessato è stato attribuito in coefficiente 2 al parametro Psiche (PS), in linea con quanto stabilito dal DM n. 114/2000, dalla Direttiva tecnica del 5.12.2005 e dall’art. 10 del bando di concorso; – in particolare, dal colloquio di verifica sono emerse difficoltà relazionali del candidato, manifestatesi attraverso difficoltà ad esprimersi e a relazionarsi, disagio e chiusura; – le determinazioni assunte dall’Amministrazioni appaiono logiche, irragionevoli e, quindi, immuni da vizi di eccesso di potere; – infatti, la previsione della non idoneità a fronte dell’attribuzione del coefficiente 2 al parametro Psiche (PS) non appare irragionevole ed in contrasto con la disciplina di rango superiore alla lex specialis concorsuale, in considerazione dei compiti posti a carico degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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