T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 286 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

L’Ing. P.P. ha partecipato al "Concorso per titoli ed esami per la nomina di 21 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri", indetto dal Ministero della Difesa, per la sezione "specialità telematica" di cui all’art, 1, comma 2, lett. f) del bando (n. 3 posti di cui uno riservato agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito nell’Arma dei Carabinieri). Il ricorrente, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria ed aver frequentato il 184° corso AUC, all’epoca del concorso era ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri.

Il 28 ed il 29 aprile 2004 si sono svolte le prove scritte previste dal bando (art. 10), il cui esito è stato comunicato all’Ing. P. mediante telegramma il 14 giugno 2004, successivamente confermato, anche ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPR n. 487/1994, mediante lettera prot. DGPM/1/1^/3^RTL04 del 25 giugno 2004, con indicazione della data di svolgimento delle prove orali (21.7.2004). Il ricorrente è stato, quindi, convocato per sostenere le prove previste agli artt. 12, 13 e 14 del bando (prove fisicopsicoattitudina1i) per il 28 giugno 2004. Il 30 giugno 2004 è stato comunicato all’interessato il giudizio positivo relativo agli accertamenti sanitari ed in data 1° luglio 2004 è stato comunicato il giudizio positivo di idoneità attitudinale.

Il giorno fissato per l’esame orale si sono presentati i sei concorrenti ammessi (oltre al ricorrente, i Sig.ri A., C., G., S. e V.). Prima dell’inizio della prova, il candidato S. è stato invitato dalla Commissione esaminatrice ad abbandonare l’aula in quanto il Presidente della Commissione esaminatrice ha attribuito la sua presenza ad un errore, dal momento che nell’elenco degli esaminandi della Commissione figurava il nome del candidato R. e non quello del S.. Di conseguenza, si è deciso che il candidato R. sarebbe stato convocato a sostenere la prova orale il giorno 23 agosto 2004.

La prova orale alla quale ha partecipato il ricorrente e gli altri candidati indicati (ad esclusione del candidato S.) si è svolta in data 21 luglio 2004. All’esito, è stata formata una graduatoria provvisoria dalla quale è risultato che sono stati giudicati non idonei i candidati V. e G., mentre il ricorrente si è classificato al terzo posto utile.

In occasione della prova orale uno dei componenti la commissione, il Capitano M.S., è stato sostituito dal Capitano G.M., in servizio all’interno dello stesso ufficio ove prestavano servizio i concorrenti A. e C., suoi dipendenti, a lui gerarchicamente subordinati.

Il 23 agosto 2004, il candidato R. ha sostenuto la prova orale, alla presenza di una Commissione esaminatrice diversamente composta rispetto alla Commissione che già aveva esaminato gli altri concorrenti, a causa della sostituzione di un altro componente. All’esito di tale prova la graduatoria provvisoria ha subito una modificazione in quanto il ricorrente è risultato collocato al quarto posto, non utile ai fini della nomina.

Ritenendo illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, l’Ing. P. ha proposto ricorso al TAR del Lazio, proponendo le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Nessuno dei candidati evocati in giudizio dal ricorrente si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 24 novembre 2004 n. 6185 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con una successiva memoria la parte ricorrente ha argomentato ulteriormente le proprie difese.

All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorrente ha rappresentato di aver presentato istanza di accesso in data 24.8.2004, avente ad oggetto gli atti e i documenti della procedura concorsuale, ma l’Amministrazione ha accolto le sue richieste parzialmente (limitando l’accesso ai verbali della Commissione esaminatrice ed agli elaborati relativi alla specialità telematica) e tardivamente (il 21.9.2004), sicché il P. ha chiesto di acquisire in via istruttoria tutti gli atti della procedura selettiva.

Il Collegio ritiene che tale istanza istruttoria sia da disattendere in quanto ai fini delle decisioni da assumere in relazione alle domande proposte dal ricorrente non si ritiene necessario acquisire ulteriore documentazione, mentre se l’interessato avesse voluto contestare il provvedimento in data 21.9.2004 con il quale l’Amministrazione, a fronte dell’istanza di accesso del 24.8.2004, ha riconosciuto un accesso parziale agli atti della procedura selettiva, avrebbe dovuto contestare tale determinazioni nelle forme di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

2. Ciò posto, va considerato che avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

– V.zione dell’art. 15 del bando di concorso; V.zione della legge 7 agosto 1990, n 241 quanto all’obbligo di avvio del procedimento di partecipazione e, comunque, di motivazione di atti e/o provvedimenti; correlata violazione dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità, correttezza ed efficienza dell’agire amministrativo; Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento, anche sotto il profilo della par condicio, in ragione del maggior lasso temporale concesso arbitrariamente al candidato R. ai fini della preparazione alla prova orale; Difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione nonché alla notevole protrazione delle operazioni di concorso a favore del candidato non presentatosi alle prove: – il ricorrente ha evidenziato, in particolare, che l’Amministrazione, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 15 del bando, ha fissato la data della prova orale per ognuno dei convocati per il solo giorno 21 luglio 2004 (mediante lettera del 25 giugno 2004, inviata anche ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPR 9 maggio 1994, n. 48); a tale prova sono stati ammessi i soli candidati che già avevano superato i giudizi di idoneità sanitaria e attitudinale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del bando; tali concorrenti hanno avuto a disposizione un lasso di tempo uniforme per prepararsi al colloquio orale, dal 26 giugno al 21 luglio e, quindi, in totale 25 giorni; – il candidato R., invece, dato il lungo rinvio della prova stabilito dalla Commissione, ha usufruito di ben 33 giorni complessivi di preparazione, per di più aggiuntivi rispetto agli altri candidati; questo lasso di tempo non appare compatibile con il principio di unitarietà che normalmente regge le operazioni di concorsi pubblici, e si configura come discriminazione a danno degli altri concorrenti; – inoltre, il candidato R. si è trovato nella favorevole condizione di essere già conoscenza dell’esito degli esami sostenuti dagli altri concorrenti; – in sostanza, l’Amministrazione ha violato il principio della massima concentrazione delle prove orali;

– Illegittima composizione della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 51 c.p.c. n. 3 o n. 5 per analogia applicabile alla fattispecie e conseguente annullabilità degli atti del concorso: – in relazione a tale profilo, il ricorrente ha osservato che all’esame orale del 21 luglio 2004, il Capitano S.M., membro della commissione, è stato sostituito dal Capitano G.M., in servizio presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Informatica e Telecomunicazioni; – all’epoca dei fatti, presso il medesimo Ufficio prestavano servizio i candidati A. e C., idonei al concorso in quanto classificati ai primi due posti nella graduatoria provvisoria; – in particolare, il commissario M. prestava servizio presso la 2^ Sezione dell’Ufficio informatica, la stessa del concorrente E. A., mentre l’altro concorrente A.C. lavorava presso la 3^ Sezione; – pertanto, il Cap. M.G. si è trovato ad esaminare candidati con i quali aveva rapporti di quotidiana frequentazione ed a lui gerarchicamente subordinati; – ricorreva, quindi, un vero e proprio obbligo di astensione, violato il quale, gli atti di gara devono intendersi illegittimi.

3. La Difesa erariale ha contestato le censure di parte ricorrente depositando una articolata memoria e i documenti ritenuti utili per la difesa in giudizio dell’Amministrazione resistente.

4. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni già anticipate in sede cautelare e di seguito precisate.

4.1. In merito alla prima delle doglianze avanzate dal ricorrente va considerato che l’assenza del R. alla data fissata per la prova orale (21.7.2004) non è addebitabile al candidato ma ad un errore dell’Amministrazione e, quindi, le conseguenze di tale condotta non possono ricadere sul concorrente, a meno che non siano forniti elementi di prova circa la preordinazione della condotta della Commissione a privilegiare un candidato allo scopo di concedergli un maggior periodo per la preparazione della prova orale. Ma nella fattispecie tale prova non è stata fornita.

A parere del Collegio, l’Amministrazione risulta aver correttamente operato nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1, 15 e 17 del bando di concorso in quanto – dopo l’espletamento delle prove scritte, i concorrenti risultati idonei hanno ricevuto la comunicazione avente ad oggetto la conseguita idoneità (cfr. lettera 25 giugno 2004) con indicazione della data di svolgimento degli accertamenti fisiopsicoattitudinali e la presumibile data di inizio delle prove orali (21 luglio 2004). Tra i concorrenti convocati a sostenere la prova orale del 21 luglio 2004 era compreso Antonio Seragusa il quale, però, da un controllo effettuato successivamente alla spedizione delle convocazioni, è risultato essere stato giudicato non idoneo agli accertamenti attitudinali (cfr. doc. 4 dell’Amministrazione) e, quindi, è stato escluso dalle successive prove. Tutto ciò è stato rappresentato all’interessato proprio il giorno 21 aprile 2004, prima dello svolgimento delle prove orali (cfr. doc. 5 e 6 dell’Amministrazione).

L’operato dell’Amministrazione, in relazione alla posizione del Seragusa, quindi, risulta in linea con quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, del bando di concorso.

Per quanto concerne la posizione di Giulio R., non è contestato in giudizio che durante la fase di controllo degli atti effettuato successivamente alla spedizione delle citate convocazioni, si è accertato che il concorrente, risultato idoneo alle prove attitudinali svolte il 1° luglio 2004, erroneamente non era stato convocato a sostenere le prove orali. Quindi, con telegramma del 21 luglio 2004 l’Amministrazione ha informato l’interessato dell’errore e lo ha convocato a sostenere le prove orali il 23 agosto 2004.

Il Collegio ritiene che anche in relazione alla posizione del R. l’Amministrazione abbia operato correttamente, senza violare il bando di gara, la disciplina applicabile alla fattispecie, e senza pregiudicare la posizione del ricorrente.

In particolare, l’Amministrazione non ha violato la legge n. 241 del 1990 in quanto si è limitata a rilevare l’errore commesso e a porvi rimedio convocando il candidato mediante telegramma (cfr. doc. 5, 6, 9 e 10 dell’Amministrazione).

Neanche può affermarsi la violazione del principio di par condicio posto che mentre il ricorrente è stato convocato con lettera del 25 giugno per sostenere le selezioni fisiopsicoattitudinali a partire dal 28 giugno 2004 e, in caso di idoneità, la prova orale fissata per il giorno 21 luglio 2004, il R. è stato convocato con telegramma del 21 luglio 2004 per sostenere la prova orale in data 23 agosto 2004. Pertanto, il P. ha potuto contare su un termine di 25 giorni per la preparazione alle prove orali, mentre il R. ha goduto di un periodo pari a 33 giorni.

Richiamate le motivazioni dell’accaduto, è evidente che una differenza di sette giorni tra i due periodi indicati – per la preparazione di una prova orale particolarmente impegnativa quale quella finalizzata a selezionare Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri – non può essere considerata discriminatoria, come sostiene il ricorrente. Né conseguenze discriminatorie possono essere attribuite alla circostanza che il R. sia venuto a conoscenza dell’esito delle prove degli altri concorrenti prima di sostenere la prova orale.

4.2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato in quanto il fatto che tra il Capitano M., componente della Commissione esaminatrice, e due dei candidati utilmente collocatisi in graduatoria vi fossero rapporti di appartenenza al medesimo ufficio e di sopraordinazione gerarchica, di per sé, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità.

Infatti, la composizione collegiale della Commissione e le equipollenti esperienze e competenze dei componenti, comportano un reciproco controllo intrinseco, idoneo a pervenire le eventuali condotte di qualche componente dell’Organo collegiale tese ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio subordinato.

Secondo quanto dedotto e documentato dall’Amministrazione resistente (e non contestato dal ricorrente) la sostituzione del Capitano G.M. al Cap. M.A.S., quale membro della Commissione esaminatrice per il giorno 21 luglio 2004 (data della prova orale), è avvenuta correttamente (cfr. (verbale. n. 48 del 21 luglio 2004 e decreto dirigenziale 13 aprile 2004, concernente la nomina della Commissione esaminatrice, adottato ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso: docc. 5, 17 e 18 di parte resistente).

Ciò posto, va detto che nel caso di specie non risulta essere stato violato l’art. 51 c.p.c. poiché non ricorrevano le cause si astensione indicate dal ricorrente ed, in particolare, non ricorreva né la fattispecie di cui al n. 3 del citato articolo (causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito), né quella di cui al n. 5 della stessa norma (tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro).

Al riguardo, anche la giurisprudenza ha affermato che in sede di composizione della Commissione giudicatrice di un pubblico concorso, la circostanza che un componente dell’Organo collegiale abbia collaborato per diversi anni nella stessa struttura in cui operava un candidato non consente, di per sé, di configurare automaticamente una situazione di incompatibilità tale da generare nel primo un dovere di astensione, occorrendo, a tal fine, che sia inconfutabile e accertata l’esistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che normalmente sussistono fra soggetti che lavorano presso lo stesso ufficio (TAR Calabria 2 novembre 1996, n. 817; TAR Marche 19 maggio 1997, n. 349).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro, compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *