CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 10 settembre 2009, n. 5420 INQUINAMENTO ACUSTICO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 5655 del 2008, proposto dall’ Associazione Circolo Spaten Keller,con sede in Bologna, via de la Birra 21, in persona del signor Alex Gentilini, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Giuffre, Alessandra Negrello e Giovanni Govi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Camozzi N.1;

DIRITTO

1. Con il primo motivo dedotto l’appellante sostiene che erroneamente il primo giudice non ha qualificato il provvedimento come contingibile ed urgente ai sensi dell’art.9 della legge n. 447 del 1995, come tale di esclusiva competenza del sindaco, ma ha ritenuto il provvedimento come adottato nell’ambito degli ordinari poteri di controllo spettanti al comune ai sensi dell’art.6 della legge medesima.

2. La censura non merita accoglimento.
La disposizione posta dall’ art. 9 della legge 447/1995 si riferisce ad eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo sull’osservanza della normativa vigente.
Nel caso in esame il comune non ha riscontrato situazioni di pericolo per la salute pubblica così gravi ed urgenti da rendere necessaria l’adozione di misure eccezionali, caratterizzate dalla indifferibilità ed urgenza ritenendo che il problema dell’inquinamento acustico proveniente dalla attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’area cortiliva del circolo potesse essere risolto attraverso gli ordinari strumenti di intervento a tutela della salute pubblica previsti dall’art.6 della legge n.447 del 1995 di competenza del dirigente comunale.

3. Con il secondo motivo l’appellante eccepisce l’erroneità della sentenza, che non ha rilevato l’illegittimità dell’accertamento effettuato dall’ARPA e la sua inattendibilità per non esservi stata contestualità tra la misurazione del rumore ambientale ed il rumore residuo o di fondo, e risultando quindi falsata la misura del valore differenziale.
Nella sentenza si afferma che non vi è alcun interesse da parte della ricorrente a dolersi della non contestualità della rilevazione del rumore ambientale e del rumore di fondo, quest’ultimo misurato in ore diurne (11.56) per l’impossibilità di effettuarne la misurazione nel periodo di riferimento a causa degli schiamazzi degli avventori anche dopo la chiusura del circolo .Ed infatti rileva il primo giudice che di notte il rumore di fondo sarebbe risultato minore, a causa della minore incidenza del traffico veicolare e maggiore sarebbe quindi risultato il rumore differenziale.
Secondo l’appellante il giudice (ed ancor prima l’organismo tecnico) non ha preso in considerazione la particolare situazione della zona in cui è ubicato l’esercizio nella quale, nel periodo notturno, le fonti di rumore aumentano a causa della esistenza di una sala da ballo nello stesso stabile e di un parcheggio frequentato da comitive di ragazzi nelle immediate vicinanze, nonché della presenza a poche centinaia di metri dell’aeroporto, della tangenziale e della ferrovia. In ogni caso il D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico) prevede che il livello del rumore residuo debba essere misurato con le stesse modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e che non debba contenere eventi sonori atipici.

4. Tali doglianze dell’appellante non hanno pregio e le considerazioni del primo giudice, in quanto basate su rilevazioni dell’organismo tecnico del tutto attendibili e rigorose, devono essere confermate.
Va premesso al riguardo che, secondo quanto previsto dal D.M. 16.3.1988 il rumore ambientale è quello derivante da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo ed in un determinato tempo mentre il rumore residuo viene misurato escludendo, dal livello di rumore ambientale, le specifiche sorgenti disturbanti. Il livello differenziale di rumore è quindi dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale e quello del rumore residuo.
Nel caso in esame, come precisato dalla medesima ARPA, il rumore residuo è stato misurato durante il periodo diurno perché era impossibile effettuare la misura nel periodo notturno a causa degli schiamazzi continui degli avventori: precisa l’ARPA tuttavia che: “L’orario in cui è stata effettuata la misura risulta comunque significativo per entrambi i periodi di riferimento” ed infatti, considerando che il clima acustico dell’area risulta sostanzialmente uniforme nell’arco del periodo diurno e notturno, la rilevazione delle misure in giorni ed orari diversi non ha comportato errori di valutazione dell’inquinamento acustico prodotto dalla sorgente in esame.
In ogni caso il limite differenziale sarebbe risultato ancora più elevato di quello effettivamente riscontrato nel caso in cui la misura del rumore residuo fosse stata effettuata in orario notturno e cio’ a causa della minore incidenza del traffico veicolare, inesistente sulle vie limitrofe durante il tempo di riferimento.
Correttamente quindi il primo giudice ha rilevato una sostanziale carenza di interesse alla censura da parte del circolo ricorrente.

4. Con il terzo motivo si assume la erroneità della sentenza del primo giudice per non avere rilevato la carenza della motivazione del provvedimento in ordine alla asserita dannosità della situazione rilevata, alla necessità di provvedere con urgenza ed alla possibilità di adottare misure alternative a quella adottata.
Anche tale censura è infondata.
L’A.R.P.A. si era espressa definendo incompatibile l’area cortiliva di pertinenza del circolo con l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dal medesimo per la posizione ravvicinata rispetto ai corpi recettori, avendo constatato il superamento dei valori relativi al livello differenziale che sono risultati parti a 6,5 dB(A) a fronte di un valore massimo pari a 3 dB(A) nel periodo notturno.
L’ordine di cessazione dell’attività di somministrazione nell’area cortiliva ed il successivo atto confermativo adottato a seguito dell’esame delle argomentazioni difensive presentate dall’interessata, indicano chiaramente i presupposti della loro adozione riportando le risultanze della istruttoria tecnica effettuata ed indicando le norme che sono state violate. La motivazione del provvedimento è quindi adeguata essendo state esposte le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l’amministrazione comunale ad adottare il provvedimento .

5.Con il quarto motivo di gravame l’appellante eccepisce la erroneità della sentenza per mancata rilevazione della illegittimità dell’atto impugnato per inopportunità nonché a causa della mancata apposizione di un termine alle misure disposte.
Anche tale motivo è infondato.
Osserva la Sezione che l’A.R.P.A. ha escluso la compatibilità dell’esercizio della attività di somministrazione nell’area cortiliva esterna nelle ore notturne a causa della vicinanza dei corpi recettori escludendo la possibilità di permanenza di avventori nel cortile.
Correttamente quindi non è stato apposto un termine alla durata del provvedimento.

6. Con il quinto ed ultimo motivo di gravame l’appellante eccepisce l’erroneità della sentenza per non avere censurato il divieto generalizzato di utilizzazione del cortile esterno senza la specificazione delle attività inibite.
Anche tale censura è priva di pregio.
Il provvedimento impugnato, nelle premesse, dà chiaramente conto che le accertate problematiche di inquinamento acustico correlate alla attività del locale derivano dalla permanenza degli avventori all’interno dell’area cortiliva ove gli stessi avventori sostano per consumare gli alimenti e le bevande, l’inquinamento invece non deriva dalle altre attività ricreative svolte dal circolo in attuazione dei propri scopi istituzionali.

7. In conclusione l’appello non merita accoglimento e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.

8. Spese ed onorari seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Comune di Bologna come in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in epigrafe meglio indicato.

Condanna la appellante alle spese ed onorari del giudizio a favore del Comune di Bologna nella misura di euro 4.000,00 (quattromila).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2009 con l’intervento dei signori:

Raffaele Carboni, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Filoreto D’agostino, Consigliere
Gabriele Carlotti, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione

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