Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 17-11-2010) 17-01-2011, n. 799 Impugnazioni; Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– che il Tribunale di S. Maria C. V., sezione distaccata di Aversa, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa de plano il 19/10/010 – provvedendo sulla richiesta di revoca della confisca dell’autovettura Mercedes Vaneo tg (OMISSIS), come avanzata in atti da D.N. – dichiarava di non luogo a procedere essendo stata già disposta la confisca dell’autovettura medesima;

– che l’interessata proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e), deducendo censure varie;

– che – trattandosi di provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione de plano, ex art. 676 e 667 c.p.p. – l’ordinanza de qua è soggetta ad opposizione davanti allo stesso giudice (nella specie il Tribunale di S. Maria C.V./Aversa) che ha emesso il provvedimento; il tutto nelle forme previste dall’art. 666 c.p.;

– che pertanto, il ricorso proposto da D.N. va qualificato opposizione all’esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale di S. Maria C.V..

P.Q.M.

La Corte:

Dispone trasmettersi gli atti al tribunale di S. Maria C.V., quale giudice dell’esecuzione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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