T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 323 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che analoghi provvedimenti sono stati oggetto di scrutinio da parte della Sezione che ha rilevato come gli atti con i quali i concorrenti vengono esclusi dalla selezione per inidoneità al test psicoattitudinale appaiono evidentemente carenti sotto il profilo della motivazione, come rileva anche l’odierna parte ricorrente;

Ritenuto che anche tali atti debbono essere adottati nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa, in particolare scolpiti nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che espressamente ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi", in virtù dei quali ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato, anche con riferimento alle indagini istruttorie che lo hanno determinato, in special modo quando il suo contenuto abbia portata sfavorevole nei confronti del destinatario;

Tenuto conto che neppure una produzione, eventualmente effettuata in sede giudiziale da parte dell’Amministrazione intimata, dei documenti inerenti l’istruttoria svolta appare idonea a soddisfare le esigenze di conoscenza dell’interessato né a poter determinare l’intangibilità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, non vertendosi in materia di esercizio di potere vincolato da parte dell’Amministrazione procedente;

Ritenuto dunque che, verificata la fondatezza del motivo dedotto dalla parte ricorrente inerente al contestato difetto di motivazione, il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in complessivi Euro 1.000,00 come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente indicata in epigrafe che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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