Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione relativa all’Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 del Protocollo stesso e dall’articolo XXI della Convenzione relativa all’Organizzazione idrografica internazionale.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si omette il testo del Protocollo